TITOLO III
Del processo di cognizione
CAPO II
Del procedimento davanti al tribunale
SEZIONE III
Della decisione della causa

Art. 118

Motivazione della sentenza
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4 del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. (1)

II. Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati. Nel caso previsto nell'articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione.

III. In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici.

IV. La scelta dell'estensore della sentenza prevista nell'articolo 276 ultimo comma del codice è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione

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(1) Comma sostituito dall’art. 52, comma 5 della l. 18 giugno 2009, n. 69. In base all’art. 58 della citata legge, la modifica si applica anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e ciò a differenza delle altre modifiche apportate dalla medesima legge che si applicano ai giudizi instaurati dopo tale data (art. 58, comma 2, legge cit.).


GIURISPRUDENZA

Processo tributario - Rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni ex art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 817 - Litisconsorzio necessario originario tra la società e tutti i soci della stessa

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Nel processo tributario, nel caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni ex art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 817, sussiste il litisconsorzio necessario originario tra la società e tutti i soci della stessa, in ragione dell'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica e della conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi (Cass. n. 6303 del 2018; in termini, Cass., Sez. U., n. 14815 del 2008 e numerose successive pronunce della Sezioni ordinaria, tra cui Cass. n. 11727 e n. 13737 del 2016; n. 2094 del 2015; n. 25300 e 27337 del 2014; n. 1047 del 2013; n. 13073, n. 17925 e n. 23096 del 2012; n. 11459 del 2009). Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass., Sez. U., cit.). Al riguardo va precisato che è del tutto irrilevante la successiva trasformazione della società contribuente in società di capitali (Cass. n. 7026 del 2018). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 05 Ottobre 2023, n. 28132.


Esecuzione forzata – Mancato rispetto del termine per il versamento del fondo spese – Conseguenze – Potere del giudice di ordinare l’estinzione del processo – Applicazione analogica dell’art. 164-bis disp. att. c.p.c. – Valutazione del caso concreto.
In caso di mancato versamento del fondo spese nel termine assegnato dal giudice dell’esecuzione, spetta a questi valutare se da tale comportamento possa desumersi il disinteresse per il creditore alla prosecuzione del processo esecutivo; pur non essendo dunque prevista l’estinzione del processo, il Giudice che ha la facoltà di determinare le conseguenze del mancato rispetto del termine dovendosi accertare con riferimento al caso concreto – attraverso la valutazione discrezionale del complessivo comportamento processuale della parte – se vi siano o meno i presupposti per potersi parlare, effettivamente e sostanzialmente, di “inattività delle parti” ed emettere quindi il provvedimento di estinzione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Tribunale Monza, 27 Gennaio 2020.


Motivazione - Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. - Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione - Mancanza - Nullità della sentenza - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
In tema di contenuto della sentenza, la concisione della motivazione non può prescindere dall'esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto nulla la sentenza gravata la cui motivazione, costituita da una sola pagina, era priva dell'esposizione degli elementi in base ai quali la Corte territoriale ha ritenuto che "l'appello non contesti la sentenza del tribunale nella parte rilevante della decisione"). (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. III, 15 Novembre 2019, n. 29721.


Sentenza - Motivazione apparente.
La motivazione della sentenza è solo apparente quando le ragioni giuridiche ivi esposte non rendono percepibile il fondamento della decisione. Tale è la motivazione che, seppur graficamente presente, è oggettivamente inidonea a rivelare il ragionamento su cui si basa il convincimento del giudice. (Paola Merli) (riproduzione riservata) Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 14 Gennaio 2019, n. 604.


Sentenza civile – Dattiloscritta – Nullità per difficile comprensione – Esclusione.
In caso di mera difficoltà di comprensione del testo, stilato dall’estensore con scrittura manuale, non è configurabile la nullità della sentenza attesa l’assenza di una espressa comminatoria e la facoltà della parte di richiedere alla cancelleria copia conforme dattiloscritta, che deve essere leggibile. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Cassazione civile, sez. VI, 26 Luglio 2018, n. 19831.


Sentenza, ordinanza e decreto in materia civile – Motivazione – Criteri .
Per lo svolgimento della funzione nomofilattica della Corte, tutti i provvedimenti devono rispettare i canoni della chiarezza, essenzialità e funzionalizzazione della motivazione alla decisione. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata) Cassazione civile, 14 Settembre 2016, n. 136.


Sentenza, ordinanza e decreto in materia civile – Motivazione – Funzione – Assenza – Giusto processo – Violazione – Delibazione sentenza straniera priva di motivazione – Impossibilità – Fondamento..
La funzione della motivazione è quella di consentire che l’iter logico-giuridico seguito dal giudice nella decisione sia sottoposto ad un triplice controllo: del giudice (estensore / membri del collegio), per verificare il ragionamento seguito (c.d. controllo interno); delle parti, al fine di consentire, mediante l’impugnazione (impossibile in assenza di motivazioni), un pieno ed effettivo esercizio del diritto di difesa (c.d. controllo esterno); da parte dei cittadini e dello Stato al fine di verificare che di giurisdizione si sia trattato e non di arbitrio (c.d. «controllo democratico»). Per quanto semplificata e ridotta all’essenziale, essa deve in ogni caso sussistere perché si possa parlare di giurisdizione. (Antonino Fazio) (riproduzione riservata) Tribunale Piacenza, 26 Luglio 2013.


Delibazione (Giudizio di) – Dichiarazione di efficacia di sentenze straniere – Procedimento.

Delibazione (Giudizio di) – Dichiarazione di efficacia di sentenze straniere – Procedimento – Controllo del giudice italiano – Oggetto – ordine pubblico interno – Sentenza straniera priva di motivazione – Impossibilità di riconoscimento – Sussiste.

Sentenza, ordinanza e decreto in materia civile – Motivazione – Funzione – Assenza – Giusto processo – Violazione – Delibazione sentenza straniera priva di motivazione – Impossibilità – Fondamento.

Ingiuria e diffamazione – Diffamazione col mezzo della stampa, della radio, del cinema, della televisione e di internet – Cause di esclusione – Cognizione incidentale del fatto ai fini del giudizio civile – Possibilità – Fondamento.

Ingiuria e diffamazione – Diffamazione col mezzo della stampa, della radio, del cinema, della televisione e di internet – Diritto di critica – Fondamento – Bilanciamento con valori di pari rango costituzionale – Necessità.
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Non può trovare applicazione il procedimento di cui agli artt. 730 ss. c.p.p., applicabile per le sole sentenze penali che richiedano esecuzione: sentenze di condanna, o di proscioglimento che implichi l’applicazione di misure di sicurezza. Deve pertanto ritenersi che la sentenza penale di assoluzione, di cui viene chiesta l’applicazione agli effetti civili, ed oggetto di contestazione, sia soggetta a riconoscimento secondo gli artt. 64ss L. 218/1995 (che hanno abrogato i corrispondenti artt. 796-805 c.p.c.).
Il giudice adito per la delibazione deve limitarsi ad accertare l'esistenza dei requisiti del riconoscimento, indicati nella L. n. 218 del 1995, art. 64, non potendosi procedere né ad una nuova statuizione sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio dinanzi al giudice straniero, né ad accertamenti o statuizioni su questioni estranee al mero accertamento dei requisiti del riconoscimento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il giudice, prima di procedere all'accertamento dei requisiti necessari al riconoscimento previsti dalla L. n. 218 del 1995, art. 64, deve verificare, come in ogni altro processo, l'esistenza dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione sancite dal nostro ordinamento (Cass. Sez. Un. 22663/2006). Ciò implica la necessità di includere, tra le condizioni oggetto di verifica prodromica al riconoscimento della sentenza straniera, la sua compatibilità con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano.
Va consentita al giudice adito una cognizione meramente incidentale e sommaria al fine di evitare l’ingresso nel nostro ordinamento di pronunce strutturalmente incompatibili con i suoi principi fondamentali; e dunque, in prima battuta, anche con i canoni del giusto processo regolato dalla legge scolpiti a chiare lettere negli artt. 3, 24 e 111 Cost.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La funzione della motivazione è quella di consentire che l’iter logico-giuridico seguito dal giudice nella decisione sia sottoposto ad un triplice controllo: del giudice (estensore / membri del collegio), per verificare il ragionamento seguito (c.d. controllo interno); delle parti, al fine di consentire, mediante l’impugnazione (impossibile in assenza di motivazioni), un pieno ed effettivo esercizio del diritto di difesa (c.d. controllo esterno); da parte dei cittadini e dello Stato al fine di verificare che di giurisdizione si sia trattato e non di arbitrio (c.d. «controllo democratico»). Per quanto semplificata e ridotta all’essenziale, essa deve in ogni caso sussistere perché si possa parlare di giurisdizione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’evidente incompatibilità con il nostro ordinamento processuale di un provvedimento privo di motivazione è resa manifesta dalla sua espressa qualificazione come illecito disciplinare del magistrato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La decisione priva di motivazione degrada il processo a mero simulacro. È allora un atto che viola l’art. 111 Cost., il che costituisce condizione ostativa al riconoscimento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Non essendo concepito l’esperimento di mezzi di impugnazione nei confronti di una sentenza straniera, essa, se conforme ai canoni costituzionali della giurisdizione, merita automatico riconoscimento in quanto atto di pari dignità ed efficacia giuridica; se non conforme, è atto non riconoscibile perché incompatibile con l’ordinamento giuridico italiano. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La pronuncia straniera, non riconoscibile, di assoluzione non assume la rilevanza di accertamento dei fatti passato in cosa giudicata, idoneo a fondare una presunzione di dolo in capo all’autore di affermazioni contrastanti con tale statuizione e pertanto prima facie diffamanti. Essa rileva, viceversa, quale mero fatto storico da porsi sullo stesso piano degli altri fatti storici rilevanti e rimessi al prudente apprezzamento del giudicante ai fini del riscontro dell’elemento soggettivo della diffamazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Consistendo l’asserita diffamazione nella pubblicazione, da parte del quotidiano, di un giudizio fortemente negativo sull’attore espresso da un lettore nella apposita rubrica, si verte in tema non già di esercizio del diritto di cronaca bensì del diritto di critica, consistendo lo scritto censurato nella manifestazione del pensiero, garantita dalla Costituzione all’art. 21; donde la necessità di un apprezzamento particolarmente prudente, e di un attento bilanciamento con il contrapposto interesse, del pari garantito dalla Suprema Legge, dell’attore al mantenimento della propria reputazione in considerazione della presunzione di innocenza di cui all’art. 25 Cost.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Piacenza, 26 Luglio 2013.


Rapporti bancari – Variazione unilaterale delle condizioni contrattuali – Comunicazione chiara e specifica – Necessità.

Processo civile – Motivazione della sentenza – Riferimento a precedenti giurisprudenziali conformi – Finalità – Snellimento delle motivazioni – Ripetizione del percorso motivazionale – Esclusione.
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La comunicazione della variazione delle condizioni applicate ai rapporti di conto corrente prevista dall’art. 6 della legge 17 febbraio 1992, n. 154 (norma ora abrogata dall’art. 161 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385), deve essere chiara ed esplicita, non potendosi ritenere a tal fine sufficiente l’indicazione della variazione (nella specie relativa al tasso di interesse) nei riepiloghi tecnici dei conteggi periodicamente inviati al cliente. E’, infatti, noto che tali documenti non sono di immediata comprensione per i clienti, specie se privi di adeguata cultura o preparazione, nei confronti dei quali solo una comunicazione tempestiva e specifica, resa per iscritto, può garantire il raggiungimento dello scopo prefisso dalla norma. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La modifica all’art. 118 delle disposizioni per l’attuazione del codice procedura civile operata dalla legge n. 69/2009, per la quale la motivazione della sentenza di cui all’articolo 132 del codice, può aver luogo anche facendo riferimento a precedenti conformi, ha il significato non tanto di consentire la citazione di precedenti giurisprudenziali (facoltà, costantemente osservata, della quale non si è mai dubitato), quanto piuttosto di consentire un deciso snellimento delle motivazioni, evitando di dover ripetere per intero un percorso motivazionale già disponibile altrove e facilmente rintracciabile attraverso le banche dati e gli archivi specializzati del web. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Mondovì, 22 Marzo 2010.