Del processo di cognizione
CAPO II
Del procedimento davanti al tribunale
SEZIONE III
Della decisione della causa
Art. 118
Motivazione della sentenza
I. La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132 numero 4 del codice consiste nell'esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
II. Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati. Nel caso previsto nell'articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione.
III. In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici.
IV. La scelta dell'estensore della sentenza prevista nell'articolo 276 ultimo comma del codice è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.
Del processo di cognizione
CAPO II
Del procedimento davanti al tribunale
SEZIONE III
Della decisione della causa
Art. 118
Motivazione della sentenza
I. La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4 del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. (1)
II. Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati. Nel caso previsto nell'articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione.
III. In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici.
IV. La scelta dell'estensore della sentenza prevista nell'articolo 276 ultimo comma del codice è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione
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(1) Comma sostituito dall’art. 52, comma 5 della l. 18 giugno 2009, n. 69. In base all’art. 58 della citata legge, la modifica si applica anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e ciò a differenza delle altre modifiche apportate dalla medesima legge che si applicano ai giudizi instaurati dopo tale data (art. 58, comma 2, legge cit.).