Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2104 - pubb. 07/04/2010
Motivazione della sentenza e ripetizione del contenuto di precedenti conformi
Tribunale Mondovì, 22 Marzo 2010. Est. Demarchi.
Rapporti bancari – Variazione unilaterale delle condizioni contrattuali – Comunicazione chiara e specifica – Necessità.
Processo civile – Motivazione della sentenza – Riferimento a precedenti giurisprudenziali conformi – Finalità – Snellimento delle motivazioni – Ripetizione del percorso motivazionale – Esclusione.
La comunicazione della variazione delle condizioni applicate ai rapporti di conto corrente prevista dall’art. 6 della legge 17 febbraio 1992, n. 154 (norma ora abrogata dall’art. 161 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385), deve essere chiara ed esplicita, non potendosi ritenere a tal fine sufficiente l’indicazione della variazione (nella specie relativa al tasso di interesse) nei riepiloghi tecnici dei conteggi periodicamente inviati al cliente. E’, infatti, noto che tali documenti non sono di immediata comprensione per i clienti, specie se privi di adeguata cultura o preparazione, nei confronti dei quali solo una comunicazione tempestiva e specifica, resa per iscritto, può garantire il raggiungimento dello scopo prefisso dalla norma. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La modifica all’art. 118 delle disposizioni per l’attuazione del codice procedura civile operata dalla legge n. 69/2009, per la quale la motivazione della sentenza di cui all’articolo 132 del codice, può aver luogo anche facendo riferimento a precedenti conformi, ha il significato non tanto di consentire la citazione di precedenti giurisprudenziali (facoltà, costantemente osservata, della quale non si è mai dubitato), quanto piuttosto di consentire un deciso snellimento delle motivazioni, evitando di dover ripetere per intero un percorso motivazionale già disponibile altrove e facilmente rintracciabile attraverso le banche dati e gli archivi specializzati del web. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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