Codice di Procedura Civile


LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO V
Dei poteri del giudice

Art. 117

Interrogatorio non formale delle parti
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Il giudice, in qualunque stato e grado del processo, ha facoltà di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa. Le parti possono farsi assistere dai difensori.


GIURISPRUDENZA


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