Codice di Procedura Civile
LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO V
Dei poteri del giudice
Disposizioni generali
TITOLO V
Dei poteri del giudice
Art. 116
Valutazione delle prove
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.
II. Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.