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Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO V
Dei poteri del giudice

Art. 117

Interrogatorio non formale delle parti

I. Il giudice, in qualunque stato e grado del processo, ha facoltà di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa. Le parti possono farsi assistere dai difensori.