Codice di Procedura Civile


LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO V
Dei poteri del giudice

Art. 118

Ordine d'ispezione di persone e di cose

Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiano indispensabili per conoscere i fatti della causa, purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale.

II. Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice la condanna a una pena pecuniaria da euro 500 a euro 3000 e può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116, secondo comma. (1)

III. Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da euro 250 a euro 1500.

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(1) Comma modificato dall'art. 3, comma 8, del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, il quale ha inserito le parole: «la condanna a una pena pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 e»; il decreto legislativo citato entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. L’art. 35 d.lgs. n. 149/2022, sostituito dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".



GIURISPRUDENZA


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