Codice della Negoziazione Assistita


D.L. 12 settembre 2014, n. 132

CAPO II
PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA AVVOCATI
Sezione II
Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita


Art. 11-bis

Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità
TESTO A FRONTE

1. È assicurato, alle condizioni stabilite nella presente sezione, al cittadino italiano non abbiente (1) il patrocinio a spese dello Stato [...] (1) per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, se è raggiunto l'accordo, e nel caso previsto dall'articolo 1, comma 249, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (2). Il patrocinio a spese dello Stato è, altresì, assicurato allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto della convenzione di negoziazione, all'apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica. (3)

2. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

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(1) L’art. 2, comma 1, lettera e), numero 1) del D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 ha inserito al comma 1, dopo le parole: «nella presente sezione,» le seguenti: «al cittadino italiano non abbiente» ed ha soppresso le parole: «alla parte non abbiente».
(2) L’art. 2, comma 1, lettera e), numero 2) del D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 ha inserito al comma 1, dopo le parole: «se è raggiunto l'accordo» le seguenti: «, e nel caso previsto dall'articolo 1, comma 249, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
(3) Periodo aggiunto dall’art. 2, comma 1, lettera e), numero 3) del D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216.