Codice della Negoziazione Assistita
D.L. 12 settembre 2014, n. 132
CAPO II
PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA AVVOCATI
Sezione I
Della procedura di negoziazione assistita
Art. 11
Raccolta dei dati
TESTO A FRONTE
1. I difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione, anche nei casi previsti dall'articolo 2-ter, (1) sono tenuti a trasmetterne copia, per il tramite del Consiglio nazionale forense, (1) al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati.
2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense provvede al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia.
2-bis. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, contenente, in particolare, i dati trasmessi ai sensi del comma 2, distinti per tipologia di controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie iscritte a ruolo nell'anno di riferimento, a loro volta distinti per tipologia.
(1) L’art. 2, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 ha inserito al comma 1, dopo le parole: «a seguito della convenzione» le seguenti: «, anche nei casi previsti dall'articolo 2-ter,» ed ha inserito dopo le parole: «a trasmetterne copia» le seguenti: «, per il tramite del Consiglio nazionale forense,».