Codice della Negoziazione Assistita


D.L. 12 settembre 2014, n. 132

CAPO II
PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA AVVOCATI (1)
Sezione II
Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita
(2)


Art. 11-ter

Condizioni per l'ammissione (3)
TESTO A FRONTE

1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore all'importo indicato dagli articoli 76 e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

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(1) L’art. 9, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha soppresso alla rubrica del Capo II le parole «uno o più».
(2) L’art. 9, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha inserito dopo l'articolo 11 la seguente Sezione: «Sezione II - Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita».
(3) Articolo inserito dall’art. 9, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.