Codice della Negoziazione Assistita
D.L. 12 settembre 2014, n. 132
CAPO II
PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA AVVOCATI
Sezione II
Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita
1. È assicurato, alle condizioni stabilite nella presente sezione, al cittadino italiano non abbiente (1) il patrocinio a spese dello Stato [...] (1) per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, se è raggiunto l'accordo, e nel caso previsto dall'articolo 1, comma 249, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (2). Il patrocinio a spese dello Stato è, altresì, assicurato allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto della convenzione di negoziazione, all'apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica. (3)
2. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.