Codice della Mediazione


 

Capo II-bis
DISPOSIZIONI SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE
(1)


Art. 15-bis
Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità (2)

1. È assicurato, alle condizioni stabilite nel presente capo, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, se è raggiunto l'accordo di conciliazione.

2. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

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(1) Capo inserito dall’art. 7, comma 1, lettera t) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.
(2) Articolo inserito dall’art. 7, comma 1, lettera t) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

Capo II-bis
DISPOSIZIONI SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE


Art. 15-bis
Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità

1. È assicurato, alle condizioni stabilite nel presente capo, al cittadino italiano non abbiente (1) il patrocinio a spese dello Stato [...] (1) per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, se è raggiunto l'accordo di conciliazione. Il patrocinio a spese dello Stato è, altresì, assicurato allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del procedimento di mediazione, all'apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica. (2)

2. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

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(1) L’art. 1, comma 1, lettera o), numero 1) del D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 ha inserito al primo periodo, dopo le parole: «nel presente capo,» le seguenti: «al cittadino italiano non abbiente», ed ha soppresso le parole: «alla parte non abbiente».
(2) Periodo aggiunto dall’art. 1, comma 1, lettera o), numero 2) del D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216.