Codice della Mediazione


Capo II
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE


Art. 13

Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione (1)
TESTO A FRONTE

1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonchè al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96, commi primo, secondo e terzo, (2) del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri. (3)

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(1) L’art. 7, comma 1, lettera q), numero 1) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha sostituito la rubrica con la seguente: «Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione».
(2) L’art. 7, comma 1, lettera q), numero 2) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha inserito al comma 1, dopo le parole «articoli 92 e 96» le seguenti: «, commi primo, secondo e terzo,.
(3) La Corte Costituzionale con sentenza 6 dicembre 2012, n. 272 aveva dichiarato, riguardo il precedente testo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 l'illegittimità costituzionale del presente articolo, escluso il periodo «resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile».


GIURISPRUDENZA


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