Legge Fallimentare e Massimario


 
TITOLO II - Del fallimento
Capo II - Degli organi preposti al fallimento
Sez. III - Del curatore

Art. 35
Integrazione dei poteri del curatore

I. Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, può autorizzare con decreto motivato il curatore a consentire riduzioni di crediti, a fare transazioni, compromessi, rinunzie alle liti, ricognizioni di diritti di terzi, a cancellare ipoteche, a restituire pegni, a svincolare cauzioni e ad accettare eredità e donazioni.






II. Se gli atti suddetti sono di valore indeterminato o superiore a lire duecentomila, l'autorizzazione deve essere data, su proposta del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, dal tribunale con decreto motivato non soggetto a gravame.

III. In quanto possibile, deve essere sentito anche il fallito.

TITOLO II - Del fallimento
Capo II - Degli organi preposti al fallimento
Sez. III - Del curatore

Art. 35
Integrazione dei poteri del curatore

I. Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l’accettazione di eredità e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione sono effettuate dal curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori.





II. Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano già stati approvati dal medesimo ai sensi dell’articolo 104-ter.

III. Il limite di cui al secondo comma può essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 31 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
TITOLO II - Del fallimento
Capo II - Degli organi preposti al fallimento
Sez. III - Del curatore

Art. 35
Integrazione dei poteri del curatore


I. Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l’accettazione di eredità e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione sono effettuate dal curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori. (CCII) [solo per utenti Premium]

II. Nel richiedere l’autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta. (1) (CCII) [solo per utenti Premium]

III. Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano già stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell’articolo 104-ter comma ottavo. (2) (CCII) [solo per utenti Premium]

IV. Il limite di cui al secondo comma può essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia. (CCII) [solo per utenti Premium]

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(1) Comma aggiunto dall’art. 3 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).

(2) Comma modificato dall’art. 3 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).