Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO I
Disposizioni generali

Capo II
Principi generali

Sezione III
Principi di carattere processuale

Art. 8

Durata massima delle misure protettive (1)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. La durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o alla apertura della procedura di insolvenza, non puo' superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto delle misure protettive di cui all'articolo 18.

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(1) Articolo sostituito dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 con effetto dal 16 luglio 2022.



GIURISPRUDENZA


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