Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO I
Disposizioni generali
Capo II
Principi generali
Sezione III
Principi di carattere processuale
Art. 9
Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
1. La sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742 non si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo che esso non disponga diversamente.
2. Salvi i casi in cui non sia previsto altrimenti, nei procedimenti disciplinati (1) dal presente codice, il patrocinio del difensore è obbligatorio.
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(1) L’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al comma 2 le parole: «nelle procedure disciplinate» con le seguenti: «nei procedimenti disciplinati». In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, la modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.