Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO I
Disposizioni generali

Capo II
Principi generali

Sezione III
Principi di carattere processuale

Art. 9
Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale

1. La sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742 non si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo che esso non disponga diversamente.

2. Salvi i casi in cui non sia previsto altrimenti, nelle procedure disciplinate dal presente codice, il patrocinio del difensore è obbligatorio.



Relazione illustrativa
In attuazione dei principi di riduzione della durata e dei costi, nonché di semplificazione delle procedure concorsuali, di cui rispettivamente alle lettere l) e h) dell’art. 2, comma 1, legge delega, n. 155/2017, l’articolo 9 pone al comma 1 la regola della trattazione delle procedure concorsuali anche nel periodo di sospensione feriale dei termini di cui alla legge n.742 del 1969, salvo che non sia diversamente disposto.
Il comma 2 prevede l’obbligatorietà del patrocinio del difensore, anche in questo caso con possibilità di deroga, così chiarendo precedenti dubbi interpretativi, sorti soprattutto con riferimento alla presentazione dell’istanza di fallimento in proprio, della domanda di concordato preventivo e di accesso alle procedure di sovraindebitamento. Il testo integrale della Relazione illustrativa

TITOLO I
Disposizioni generali

Capo II
Principi generali

Sezione III
Principi di carattere processuale


Art. 9
Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale

1. La sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742 non si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo che esso non disponga diversamente.

2. Salvi i casi in cui non sia previsto altrimenti, nei procedimenti disciplinati (1) dal presente codice, il patrocinio del difensore è obbligatorio.

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(1) L’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al comma 2 le parole: «nelle procedure disciplinate» con le seguenti: «nei procedimenti disciplinati». In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, la modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.