Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO I
Disposizioni generali
Capo II
Principi generali
Sezione III
Principi di carattere processuale
Art. 7
Trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
1. Le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza sono trattate in un unico procedimento e ogni domanda sopravvenuta e' riunita a quella gia' pendente. Il procedimento si svolge nelle forme di cui agli articoli 40 e 41.
2. Nel caso di proposizione di piu' domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che:
a) la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile;
b) il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati;
c) nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuita' aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori.
3. Ferme le ipotesi di cui agli articoli 73 e 83 (1), in tutti i casi in cui la domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale non e' accolta ed e' accertato lo stato di insolvenza, il tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati, all'apertura della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo il tribunale procede in tutti i casi in cui la domanda e' inammissibile o improcedibile e nei casi previsti dall'articolo 49, comma 2.
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(1) L’art. 4, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al comma 3 le parole «Ferme le ipotesi di conversione di cui agli articoli 73 e 83» con le seguenti: «Ferme le ipotesi di cui agli articoli 73 e 83». In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, la modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.