Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO I
Disposizioni generali

Capo II
Principi generali

Sezione II
Pubblicazione delle informazioni ed economicita' delle procedure (1)

Art. 6

Prededucibilita' dei crediti (2)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Oltre ai crediti cosi' espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:

a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;

b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;

c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonche' del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47;

d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.

2. La prededucibilita' permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali.

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(1) L'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, la rubrica della sezione II della parte prima, titolo I, capo II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
(2) Articolo sostituito dall'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 con effetto dal 16 luglio 2022.


GIURISPRUDENZA


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