Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO I
Disposizioni generali

Capo II
Principi generali

Sezione II
Pubblicazione delle informazioni ed economicita' delle procedure


Art. 6

Prededucibilita' dei crediti
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Oltre ai crediti cosi' espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:

a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (1);

b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;

c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonche' del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47;

d) i crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, (2) per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento (2).

2. La prededuzione opera in caso di apertura del concorso e permane anche quando si susseguono più procedure (3).

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(1) L’art. 3, comma 2, lettera a), numero 1) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito alla lettera a) le parole: «dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento» con le seguenti: «nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento».
(2) L’art. 3, comma 2, lettera a), numero 2) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito alla lettera d) le parole: «durante le procedure concorsuali» con le seguenti: «, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza,» e, dopo le parole: «il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi» ha aggiunto, in fine, le seguenti: «o dal debitore per il buon esito dello strumento».
(3) Comma sostituito dall’art. 3, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il comma sostituito recitava: «2. La prededucibilita' permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali.».
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.



GIURISPRUDENZA


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