Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO I
Disposizioni generali

Capo II
Principi generali

Sezione II
Economicità delle procedure

Art. 6
Prededucibilità dei crediti

1. Oltre ai crediti cosi' espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:

a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi di impresa di cui al capo II del titolo II e dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;

b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi siano omologati;

c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonchè del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47;

d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore, la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.

2. La prededucibilità permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali.

3. Non sono prededucibili i crediti professionali per prestazioni rese su incarico conferito dal debitore durante le procedure di allerta e composizione assistita della crisi a soggetti diversi dall'OCRI.



Relazione illustrativa
L’articolo 6 è diretto all’attuazione del principio contenuto nell’art. 2, comma 1, lett. l), legge delega n. 155/2017, nella parte in cui mira espressamente al contenimento dei costi delle procedure e dunque delle ipotesi di prededuzione, specie dei professionisti, al fine di evitare che, come attualmente spesso avviene, il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l’attivo delle procedure, compromettendo gli stessi obiettivi di salvaguardia della continuità aziendale e il miglior soddisfacimento dei creditori.
Di conseguenza alle lettere c) e d) del comma 1 si prevede che, fermo restando l’elevato grado di privilegio che assiste i crediti professionali sorti in funzione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo, la prededuzione spetta solo nei limiti del 75% dell’ammontare del credito, sempre a condizione, rispettivamente, che l’accordo sia omologato o che la procedura di concordato sia aperta. E’ infatti unicamente a questa condizione che l’opera del professionista –il cui credito è comunque assistito da un privilegio di grado elevato (art. 2751 bis, n. 2, c.c.)- può ritenersi aver apportato un reale beneficio alla massa dei creditori e che quindi si giustifica un sacrificio delle aspettative di soddisfacimento dei creditori stessi.
Al fine di incentivare e valorizzare le procedure di allerta e composizione assistita della crisi (vera chiave di volta dell’intera riforma) la lettera a) del comma 1 esenta dalla suddetta limitazione i crediti per spese e compensi degli OCC e degli OCRI, mentre il comma 3 esclude radicalmente la prededucibilità dei crediti per prestazioni «parallele» rese da professionisti incaricati del debitore durante le procedure di allerta e composizione assistita della crisi. Si vuole così rinforzare il ruolo degli organismi di composizione della crisi, visti come soggetti qualificati di ausilio e supporto nei confronti dell’imprenditore che voglia regolare precocemente la crisi della propria impresa.
Restano ferme le regole già vigenti riguardanti la prededucibilità dei crediti sorti durante le procedure concorsuali e la sua persistenza nelle procedure successivamente aperte. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO I
Disposizioni generali

Capo II
Principi generali

Sezione II
Economicità delle procedure

Art. 6
Prededucibilita' dei crediti

1. Oltre ai crediti cosi' espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:

a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi di impresa di cui al capo II del titolo II e dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;

b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi siano omologati;

c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonche' del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47;

d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, i crediti derivanti da attivita' non negoziali degli organi preposti, purche' connesse alle loro funzioni, i crediti risarcitori derivanti da fatto colposo degli organi predetti, il loro compenso e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi (1).

2. La prededucibilita' permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali.

3. Non sono prededucibili i crediti professionali per prestazioni rese su incarico conferito dal debitore durante le procedure di allerta e composizione assistita della crisi a soggetti diversi dall'OCRI.



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(1) Lettera così sostituita dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 147 con effetto dal giorno 1° settembre 2021.
TITOLO I
Disposizioni generali

Capo II
Principi generali

Sezione II
Pubblicazione delle informazioni ed economicita' delle procedure (1)

Art. 6
Prededucibilita' dei crediti (2)

1. Oltre ai crediti cosi' espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:

a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;

b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;

c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonche' del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47;

d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.

2. La prededucibilita' permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali.

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(1) L'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, la rubrica della sezione II della parte prima, titolo I, capo II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
(2) Articolo sostituito dall'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 con effetto dal 16 luglio 2022.

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Sezione II
Pubblicazione delle informazioni ed economicita' delle procedure


Art. 6
Prededucibilita' dei crediti

1. Oltre ai crediti cosi' espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:

a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (1);

b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;

c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonche' del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47;

d) i crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, (2) per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento (2).

2. La prededuzione opera in caso di apertura del concorso e permane anche quando si susseguono più procedure (3).

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(1) L’art. 3, comma 2, lettera a), numero 1) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito alla lettera a) le parole: «dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento» con le seguenti: «nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento».
(2) L’art. 3, comma 2, lettera a), numero 2) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito alla lettera d) le parole: «durante le procedure concorsuali» con le seguenti: «, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza,» e, dopo le parole: «il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi» ha aggiunto, in fine, le seguenti: «o dal debitore per il buon esito dello strumento».
(3) Comma sostituito dall’art. 3, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il comma sostituito recitava: «2. La prededucibilita' permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali.».
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.