Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO I
Disposizioni generali
Capo II
Principi generali
Sezione II
Pubblicazione delle informazioni ed economicita' delle procedure
Art. 5-bis
Pubblicazione delle informazioni, del test pratico e della lista di controllo (1)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
1. Nei siti istituzionali del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico sono pubblicate informazioni pertinenti e aggiornate sugli strumenti per la anticipata emersione della crisi, sugli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e sulle procedure di esdebitazione previsti dal presente codice e dalle leggi speciali dettate in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di liquidazione coatta amministrativa. Le informazioni di cui al primo periodo sono inserite in apposita sezione dei siti internet dedicata alla crisi d'impresa, facilmente accessibile e di agevole consultazione.
2. Nei siti istituzionali di cui al comma 1 sono altresì disponibili un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento, nell'ambito della composizione negoziata e degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (2). Il contenuto della lista di controllo e' definito con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 13.
____________________
(1) L’art. 3, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica con la seguente: «Pubblicazione delle informazioni, del test pratico e della lista di controllo».
(2) Periodo sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il periodo sostituito recitava: «Nei siti istituzionali di cui al comma 1 e' altresi' disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento.».
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.