Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO I
Disposizioni generali

Capo II
Principi generali

Sezione II
Pubblicazione delle informazioni ed economicita' delle procedure (1)

Art. 5-bis

Pubblicazione delle informazioni e lista di controllo (2)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Nei siti istituzionali del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico sono pubblicate informazioni pertinenti e aggiornate sugli strumenti per la anticipata emersione della crisi, sugli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e sulle procedure di esdebitazione previsti dal presente codice e dalle leggi speciali dettate in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di liquidazione coatta amministrativa. Le informazioni di cui al primo periodo sono inserite in apposita sezione dei siti internet dedicata alla crisi d'impresa, facilmente accessibile e di agevole consultazione.

2. Nei siti istituzionali di cui al comma 1 e' altresi' disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento. Il contenuto della lista di controllo e' definito con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 13.

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(1) L'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, la rubrica della sezione II della parte prima, titolo I, capo II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
(2) Articolo inserito dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 con effetto dal 16 luglio 2022.