Codice della Crisi e dell'Insolvenza
Disposizioni generali
Capo II
Principi generali
Sezione III
Principi di carattere processuale
Art. 8
Durata massima delle misure protettive
1. La durata complessiva delle misure protettive non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe.
Relazione illustrativa
L’articolo 8, in linea con il richiamo alla normativa dell’Unione europea contenuto nell’art. 1, comma 2, legge delega, n. 155/2017, anticipa la regola dettata dall’art. 6, comma 7, della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2016 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, che prevede che la durata complessiva delle misure protettive non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi rinnovi o proroghe. Il testo integrale della Relazione illustrativa
Disposizioni generali
Capo II
Principi generali
Sezione III
Principi di carattere processuale
Art. 8
Durata massima delle misure protettive (1)
1. La durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o alla apertura della procedura di insolvenza, non puo' superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto delle misure protettive di cui all'articolo 18.
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(1) Articolo sostituito dall'articolo 4,
comma 2, del decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 con effetto dal 16
luglio 2022.