CAPO II
Disposizioni transitorie
SEZIONE IV
Disposizioni relative al libro IV
Disposizioni transitorie
SEZIONE IV
Disposizioni relative al libro IV
Art. 191
TESTO A FRONTE
I. La disposizione del secondo comma dell'articolo 1962 del codice si applica anche ai contratti di anticresi anteriori, ma il termine di dieci anni decorre dall'entrata in vigore del codice stesso.