CAPO II
Disposizioni transitorie
SEZIONE IV
Disposizioni relative al libro IV

Art. 190

TESTO A FRONTE

I. La disposizione dell'articolo 1957 del codice si applica anche alle fideiussioni anteriori all'entrata in vigore del codice stesso se l'obbligazione principale scade dopo.

II. Se l'obbligazione è già scaduta, il termine di sei mesi stabilito dal primo comma dell'articolo 1957 decorre dall'entrata in vigore suddetta.