CAPO II
Disposizioni transitorie
SEZIONE IV
Disposizioni relative al libro IV
Disposizioni transitorie
SEZIONE IV
Disposizioni relative al libro IV
Art. 189
TESTO A FRONTE
I. Le disposizioni del primo comma dell'articolo 1943 del codice si osservano quando la presentazione del fideiussore avviene posteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, anche se l'obbligazione di dare un fideiussore sia sorta anteriormente.
II. La diposizione del precedente comma non si applica se l'obbligazione di dare un fideiussore deriva da un contratto.