CAPO II
Disposizioni transitorie
SEZIONE IV
Disposizioni relative al libro IV
Disposizioni transitorie
SEZIONE IV
Disposizioni relative al libro IV
Art. 192
TESTO A FRONTE
I. Il debitore può valersi della facoltà accordatagli dall'articolo 1964 del codice, anche se il contratto di anticresi sia anteriore all'entrata in vigore del codice stesso.