Bail-in


Titolo IV
RISOLUZIONE E ALTRE PROCEDURE DI
GESTIONE DELLE CRISI

Capo VI
Gruppi con componenti aventi sede legale o stabilite in altri Stati membri

Art. 71

Incidenza dei piani di risoluzione sulle finanze pubbliche
TESTO A FRONTE

1. Nei casi in cui il piano di risoluzione di gruppo deve essere adottato o aggiornato con decisione congiunta da parte di autorità di risoluzione rappresentate nel collegio di risoluzione, la Banca d'Italia, se è l'autorità di risoluzione di una società controllata sottoposta a vigilanza consolidata in un altro Stato membro, può chiedere il riesame del piano di risoluzione di gruppo che può avere effetti sulle finanze pubbliche. Se la richiesta è presentata da un'altra autorità di risoluzione, la Banca d'Italia, quando è autorità di risoluzione di gruppo, avvia un riesame del piano di risoluzione di gruppo, anche riguardo al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.

2. Se un piano di risoluzione di gruppo deve essere adottato o aggiornato con decisione congiunta da parte di autorità di risoluzione rappresentate nel collegio di risoluzione, ed è stata deferita all'ABE una questione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1093/2010, la Banca d'Italia può, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, chiedere che l'ABE si astenga dal decidere sulla questione, se la sua decisione può incidere in qualunque modo sulle finanze pubbliche.