Bail-in


Titolo IV
RISOLUZIONE E ALTRE PROCEDURE DI
GESTIONE DELLE CRISI

Capo II
Riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale

Art. 30

Cooperazione fra autorità

TESTO A FRONTE

1. La Banca d'Italia collabora con le autorità degli altri Stati membri per l'adozione della decisione congiunta prevista dall'articolo 62 della direttiva 2014/59/UE sulla sussistenza dei presupposti per la riduzione o la conversione quando gli strumenti su cui applicare queste misure sono computati nei fondi propri su base individuale e consolidata e ricorre una delle seguenti circostanze:

a) il gruppo bancario soggetto alla vigilanza consolidata della Banca d'Italia comprende un soggetto di cui all'articolo 2 con sede legale in un altro Stato membro;

b) un soggetto di cui all'articolo 2 avente sede legale in Italia è sottoposto a vigilanza consolidata in un altro Stato membro.

2. La Banca d'Italia attua senza ritardo le decisioni congiunte di riduzione del valore o di conversione degli strumenti di capitale nei confronti di società aventi sede in Italia.

3. Se non è raggiunta una decisione congiunta, la Banca d'Italia assume le determinazioni di propria competenza circa la sussistenza dei presupposti per la riduzione o la conversione in relazione a:

a) gli strumenti computabili nei fondi propri su base individuale emessi da banche italiane, ancorchè soggette a vigilanza consolidata in un altro Stato membro;

b) gli strumenti computabili nei fondi propri su base consolidata emessi da soggetti di cui all'articolo 2, lettere b) e c), aventi sede legale in uno Stato membro e inclusi nella vigilanza consolidata della Banca d'Italia.

4. Nell'assumere le determinazioni di propria competenza, la Banca d'Italia tiene conto del potenziale impatto della misura di riduzione o di conversione in tutti gli Stati membri in cui operano la banca o il gruppo interessati.