Bail-in


Titolo III
MISURE PREPARATORIE

Capo II
Risolvibilità

Art. 12

Valutazione della risolvibilità
TESTO A FRONTE

1. La Banca d'Italia valuta, sentita la Banca Centrale Europea quando questa è l'autorità competente, se una banca non facente parte di un gruppo è risolvibile. Se la banca ha una o più succursali significative in altri Stati membri, sono sentite anche le autorità di risoluzione di quegli Stati.

2. Una banca si intende risolvibile quando, anche in presenza di situazioni di instabilità finanziaria generalizzata o di eventi sistemici, essa può essere assoggettata a liquidazione coatta amministrativa o a risoluzione, minimizzando le conseguenze negative significative per il sistema finanziario italiano, di altri Stati membri o dell'Unione europea e nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali.

3. Per valutare la risolvibilità si considerano gli elementi indicati dalla Banca d'Italia, anche con provvedimenti di carattere generale, e quanto stabilito dai regolamenti della Commissione Europea. La valutazione non fa affidamento sulle seguenti misure:

a) sostegno finanziario pubblico straordinario, fatto salvo l'utilizzo dei fondi di risoluzione;

b) assistenza di liquidità di emergenza fornita dalla banca centrale;

c) assistenza di liquidità fornita dalla banca centrale con garanzie durata e tasso di interesse non standard.

4. La valutazione è effettuata in occasione della preparazione e dell'aggiornamento del piano di risoluzione in conformità dell'articolo 7, che ne tiene debitamente conto. La Banca d'Italia, se ritiene che la banca non è risolvibile, lo comunica tempestivamente all'ABE. In tal caso, l'obbligo di predisporre o aggiornare il piano di risoluzione è sospeso fino alla definitiva individuazione delle misure per la rimozione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità ai sensi dell'articolo 14.