Bancario
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 03/07/2007 Scarica PDF
Interest rate swap, Convertible swap, Atlantic swap, currency option: la tutela delle imprese clienti nella giurisprudenza
Bruno Inzitari, ProfessoreL'elaborazione
in tema di contratti finanziari è sempre più scandita, oltre che
dall'elaborazione della dottrina, dalla immediata esperienza pratica, segnata
soprattutto nel fuoco incrociato del contenzioso giudiziario.
E' stato questo il caso dei contratti di investimento relativi ai diversi bond
(Parmalat, Cirio, Giacomelli e obbligazioni Argentina), nei quali l'esigenza di
"cancellare" i risultati negativi ed il pregiudizio subito dagli
investitori per negoziazioni che non avrebbero dovuto avere luogo, ha suggerito
nel giro di poco tempo il nascere e l'evolversi di diverse tesi giuridiche che
si sono articolate, come è più che giustificato nel mondo della pratica, nella
proposizione di diversi correttivi quali, ad esempio, la nullità del contratto
di negoziazione stipulato con la Banca, la risoluzione del medesimo e il
risarcimento del danno, con tutti i possibili riferimenti alla buona fede, al
conflitto di interessi, alla violazione delle regole di trasparenza, agli
obblighi di comportamento, all'inadeguatezza dell'organizzazione interna dello
stesso intermediario.
Questa esperienza è ancora del tutto in corso (e tra l'altro divenuta sotto
certi aspetti ancora più complessa e peculiare per effetto dell'applicazione
del processo societario, che impone un'esperienza e un'organizzazione del
contenzioso giudiziario del tutto nuova e specializzata), che già una nuova
ondata di problematiche sempre in materia finanziaria si manifesta sempre più
impellente.
Mi riferisco al crescente contenzioso sui derivati (interest rate swap nelle
diverse configurazioni di Convertible swap, Atlantic swap, Sunrise swap, Extra
swap, Range Accrual swap, Variabile protetto differenziale swap ed altri,
nonché opzioni sui cambi quali ad esempio currency option e forward fx
transaction) destinato sempre più ad ampliarsi per effetto delle notizie che
leggiamo sui giornali e che vedono protagonisti istituti di credito che negli
ultimi anni hanno distribuito, non sempre con la migliore consapevolezza
professionale, prodotti derivati alla clientela alla quale veniva proposto di
tutelarsi contro i rischi di oscillazione principalmente dei cambi e degli
interessi.
Il dato nuovo e interessante è che non si tratta di contratti isolati (come
avveniva nel passato quando la giurisprudenza talora affrontava il tema se il
contratto di swap fosse o meno un contratto aleatorio), né riguardano soggetti
che di professione sono speculatori, né tantomeno riguardano piccoli
risparmiatori, bensì piccole, medie e talora anche grandi imprese, che, come è
tipico del tessuto economico italiano, hanno rapporti di export-import con
l'estero o comunque accedono in modo sistematico al credito bancario anche di
diversa tipologia.
Si tratta quindi spesso di contratti i cui volumi, e conseguentemente i rischi,
sono di tutto rispetto, fino a divenire addirittura decisivi per la stessa
continuità dell'impresa, ma soprattutto di contratti nei quali l'effettivo
livello dell'esposizione e dell'onere è difficilmente comprensibile dalla
stessa impresa, che il più delle volte si trova esposta per quantità e livelli
assolutamente non previsti, che tra l'altro possono essere quantificati solo da
consulenti specializzati nel settore e che, quindi, nella sostanza portano ad
oneri in nessun modo voluti dall'impresa stessa.
E' in questo contesto che sono sorte questioni di grandissima rilevanza, quale
quella dell'esatta identificazione delle norme di protezione la cui osservanza
da parte dell'intermediario è esigibile dall'impresa stessa, o quella della
valutazione di clausole contrattuali predisposte dall'intermediario per far
assumere all'imprenditore che sottoscrive questi contratti ogni responsabilità
per l'esito negativo dell'operazione, con la riproposizione, quindi, in
sostanza, delle grandi tematiche che contraddistinguono il nostro diritto delle
obbligazioni e dei contratti, quali la correttezza, la buona fede, la
consapevolezza dell'accordo contrattuale, le clausole derogatorie, la stessa
causa del contratto ed esigibilità della prestazione.
E' ancora una volta la giurisprudenza di merito la protagonista di questa nuova
vicenda del diritto finanziario (v. il provvedimento cautelare del Tribunale di
Verona 14 agosto 2005 e l'importante sentenza del Tribunale di Novara 18
gennaio 2007, quest'ultima in www.ilcaso.it). Anche in recenti vicende che ho
avuto modo di seguire direttamente sul piano contenzioso, accanto a decisioni
che mi permetto di definire più formalistiche, ho visto accolte istanze volte
alla tutela dell'impresa che ha sottoscritto tali contratti, anche attraverso
il riconoscimento, molto importante in questo caso, di una tutela sul piano
cautelare al fine di arginare gli effetti del vertiginoso incremento degli
oneri conseguenti a tali contratti.
Si tratta certamente di temi molto delicati e complicati dalle diverse
sfaccettature anche processuali, che esigono nella gestione del contenzioso una
competenza e un'organizzazione professionale adeguata a rendere comprensibile e
soprattutto ricondurre nella categorie classiche della tutela contrattuale e giudiziale
i tanti profili che emergono dalla contrattazione su derivati.
Milano, 3 luglio 2007
brunoinzitari@inzitariepartners.it
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