Civile
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 23/05/2018 Scarica PDF
Brevi note sulla conversione delle pene pecuniarie per i reati di competenza del giudice di pace
Giuseppe Vignera, Magistrato1.- La conversione di una pena pecuniaria applicata con sentenza del giudice di pace e non eseguita per insolvibilità del condannato non rientra nella normativa generale contenuta nell'art. 660 c.p.p. per un complesso di ragioni storiche, logiche e testuali.
Si osserva, anzitutto, che l'art. 660 c.p.p. è stato introdotto nel nostro Ordinamento (unitamente, ovviamente, a tutte le altre disposizioni del vigente codice di procedura penale) in virtù del d.p.r. 22 settembre 1988 n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale).
All'epoca l'unica ipotesi di conversione di pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato era quella prevista dall'art. 102 l. 24 novembre 1981 n. 689: di guisa che ad essa (e ad essa soltanto) andava riferito l'art. 660 c.p.p.
Quest'ultima disposizione (art. 102 l. 689/1981), tuttavia, non può trovare applicazione in caso di pena pecuniaria applicata dal giudice di pace e non eseguita per insolvibilità del condannato perché:
- la conversione ivi divisata comporta (in caso di mancata richiesta di lavoro sostitutivo da parte del condannato ex art. 102, 2° comma, l. 681/1981) l'applicazione della sanzione sostitutiva della libertà controllata (art. 102, 1° comma, l. 689/1981);
- quest'ultima sanzione sostitutiva, invece, non è applicabile ai reati di competenza del giudice di pace in virtù dell'art. 62 d. lgs. 274/2000 ("Le sanzioni sostitutive previste dagli articoli 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981 n. 689 non si applicano ai reati di competenza del giudice di pace").
2.- La materia della conversione di pena pecuniaria applicata dal giudice di pace e non eseguita per insolvibilità del condannato trova la sua completa e specifica disciplina nel d. lgs. 28 agosto 2000 n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999 n. 468) e, più esattamente, nel suo art. 55 (Conversione delle pene pecuniarie).
La competenza a disporre la suindicata conversione ex art. 55 d. lgs. 274/2000 deve riconoscersi allo stesso giudice di pace, che ha applicato la pena pecuniaria de qua: e ciò in virtù dell'art. 40, 1° comma, stesso d. lgs. ("Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice di pace che l'ha emesso"), il quale, in quanto sopravvenuto all'art. 660 c.p.p. e in quanto lex specialis, prevale sulla disciplina dettata in via generale dallo stesso art. 660 c.p.p.
Mette conto osservare che ai fini in discorso è irrilevante la circostanza che la "sopravvivenza" dell'art. 660 c.p.p. è conseguita alla declaratoria di illegittimità costituzionale "degli artt. 237, 238 e 299 (nella parte in cui abroga l'art. 660 c.p.p.) del d. lgs. 30 maggio 2002 n. 113".
Invero:
- tale dichiarazione di incostituzionalità è stata fatta dalla Corte costituzionale con la sentenza 18 giugno 2003 n. 212 non sulla base di una ipotetica (ed inesistente) competenza "naturale" ed inderogabile in subiecta materia della magistratura di sorveglianza, ma solo per vizio di eccesso di delega: più esattamente: "perché il legislatore delegato era sicuramente privo del potere di dettare una disciplina del procedimento di conversione delle pene pecuniarie che comportasse - come quella impugnata - una radicale modifica delle regole di competenza" (come si legge nella motivazione della predetta sentenza);
- la "disciplina impugnata" (e dichiarata incostituzionale) era quella che, contestualmente abrogando l'art. 660 c.p.p. [che attribuiva al magistrato di sorveglianza la competenza in materia di conversione delle pene pecuniarie e che (come si è sopra dimostrato) era da mettere in relazione soltanto con la conversione prevista dall'art. 102 l. 24 novembre 1981 n. 689], trasferiva "al giudice dell'esecuzione la relativa competenza precedentemente spettante al magistrato di sorveglianza in tema di rateizzazione e conversione di pene pecuniarie";
- tuttavia, in virtù della "disciplina impugnata" (e dichiarata incostituzionale) codesta "radicale modifica delle regole della competenza" non si aveva e non si è mai avuta rispetto alla conversione prevista dall'art. 55 d. lgs. 274/2000, la quale (a differenza di quella prevista dall'art. 102 l. 689/1981) è stata sempre di competenza del giudice di pace in virtù dell'art. 42 d. lgs. 274/2000 ("Le condanne a pena pecuniaria si eseguono a norma dell'art. 660 del codice di procedura penale, ma l'accertamento della effettiva insolvibilità del condannato è svolto dal giudice di pace competente per l'esecuzione che adotta altresì i provvedimenti in ordine alla rateizzazione, ovvero alla conversione della pena pecuniaria").
E' ben vero che quest'ultima disposizione (al pari dell'art. 660 c.p.p., poi "risuscitato" da Corte cost. 212/2003) è stata abrogata dall'art. 299 d. lgs 113/2002.
Il che, nondimeno, non determina alcuna sostanziale modifica della competenza in subiecta materia: la quale (come già in precedenza) resta al giudice di pace in virtù del suindicato art. 40, 1° comma, d. lgs. 274/2000.
Del resto, opinandosi diversamente ed ipotizzandosi che l'abrogazione dell'art. 42 d. lgs. 274/2000 abbia determinato lo "spostamento" di competenza in subiecta materia dal giudice di pace competente per l'esecuzione al magistrato di sorveglianza, l'art. 299 d. lgs. 113/2002 si esporrebbe alla stessa censura di incostituzionalità operata da Corte cost. 212/2003 in quanto comporterebbe una radicale modifica delle regole di competenza, che il legislatore delegato non aveva il potere di apportare!
3.- La competenza del giudice di pace in subiecta materia trova conferma in una ulteriore argomentazione logica.
A tal fine va ricordato che la conversione ex art. 55 d. lgs. 274/2000 comporta la sostituzione della pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato non con la libertà controllata o con il lavoro sostitutivo ex art. 102 l. 24 novembre 1981 n. 689 [che (come sopra detto) sono inapplicabili ai reati di competenza del giudice di pace ai sensi dell'art. 62 d. lgs. 274/2000], ma con una delle altre sanzioni applicabili dal giudice di pace. Vale a dire:
- se il condannato lo richiede, nel lavoro di pubblica utilità ex art. 54 d. lgs. 274/2000 (v. art. 55, 1° comma)
- in mancanza di tale richiesta, nell'obbligo di permanenza domiciliare ex art. 53 d. lgs. 274/2000 (v. art. 55, 5° comma).
Orbene!
Sarebbe assolutamente illogico che la competenza (sia funzionale che territoriale) a provvedere sull'esecuzione di tali (ed identiche) sanzioni dipenda dal loro momento applicativo per essere attribuita al giudice di pace che ha emesso la sentenza, se applicate con la sentenza stessa; e invece al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza o di domicilio del condannato ex art. 677, comma 2, c.p.p., se applicate in sede di conversione per insolvibilità del condannato.
Tale incongruenza, di contro, non si presenta se si riconosce al giudice di pace la competenza ad applicare tali sanzioni pure in sede di conversione ex art. 55 d. lgs. 274/2000 (cfr. Cass. pen., Sez. I, sentenza 2 luglio 2013 n. 29227, Confl. comp. in proc. Kharraf., Rv. 256800: "In tema di esecuzione della pena, appartiene al giudice dell'esecuzione, e non al magistrato di sorveglianza, la competenza a decidere sull'istanza relativa alla modifica delle modalità di esecuzione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, stabilite nella sentenza pronunciata dal giudice della cognizione").
4.- Merita, infine, di essere evidenziato un ulteriore argomento testuale a favore della competenza del giudice di pace in subiecta materia.
Il suindicato art. 55 d. lgs. 274/2000 (che prevede la sostituzione con le suindicate sanzioni della pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato) è collocato (al pari degli artt. 53 e 54) nel titolo II della l. 274/2000, che reca l'intestazione "sanzioni applicabili dal giudice di pace": di guisa che pure quelle "sostitutive" ex art. 55 sono applicabili e devono essere applicate da tale organo.
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