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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 05/03/2018 Scarica PDF

Sulla natura non impugnatoria dell'opposizione a decreto ingiuntivo

Giuseppe Vignera, Magistrato


Sommario: 1. Premessa riepilogativa delle concezioni sul procedimento d’ingiunzione lato sensu. – 2. La natura non impugnatoria dell’opposizione desunta (pure) dalla mancata formazione del giudicato interno e/o implicito nel passaggio tra la fase monitoria e quella oppositiva. – 3. Recenti orientamenti giurisprudenziali infirmanti le “superstiti” affermazioni dell’opposizione quale impugnazione del decreto ingiuntivo. – 4. L’inidoneità al giudicato sostanziale del decreto ingiuntivo non opposto desunta dalla giurisprudenza sul ricorso “straordinario” per cassazione.


     

1. – Gli artt. 633-656 c.p.c. disciplinano – com’è noto – il più diffuso tra i c.d. procedimenti speciali previsti dal codice di rito civile ([1]).

Qualificabile come procedimento d’ingiunzione in senso lato ([2]), esso si estrinseca:

A) nel procedimento monitorio (od’ingiunzione in senso stretto), costituito dal “complesso degli atti processuali compresi fra il ricorso per ingiunzione (art. 638) e la notificazione del ricorso stesso e del decreto d’ingiunzione (art. 643), ovvero fra il ricorso ed il decreto di rigetto della domanda di ingiunzione (art. 640)” ([3]);

B) nel giudizio di opposizione, iniziato dall’atto ex art. 645 c.p.c. [o 650: opposizione tardiva ([4])] e concluso dalla sentenza che decide l’opposizione con il suo rigetto oppure con il suo accoglimento (totale o parziale: art. 653).

I rapporti intercorrenti tra il procedimento monitorio e il successivo (ed eventuale) giudizio di opposizione sono stati da noi esaminati funditus in un ormai lontano lavoro ([5]).

In quell’occasione avevamo, anzitutto, esposto le argomentazioni suscettibili – a nostro avviso – di infirmare la validità della teorica postulante l’autonomia delle due fasi de quibus: teorica che era stata da noi rappresentata in tutte le sue “varianti” individuate in dottrina e in giurisprudenza ([6]). Vale a dire:

- in quella che ricostruiva l’opposizione comeautonoma azione di accertamento negativo del diritto riconosciuto dal decreto ingiuntivo con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della decisione;

- in quella che individuava nell’opposizione un’autonoma azione di accertamento della legittimità del decreto ingiuntivo;

- in quella che ravvisava nel giudizio oppositivo unduplice oggetto: tanto il merito del diritto fatto valere con la domanda d’ingiunzione, quanto la legittimità del procedimento monitorio;

- in quella che riconosceva all’opposizionelanatura di impugnazione del decreto ingiuntivo.

A proposito di quest’ultima concezione (impugnatoria), poi, avevamo osservato che ([7]):

- nel nostro ordinamento giuridico “il termine di impugnazione è la qualificazione generica dei molteplici rimedi dati contro gli atti giuridici” ([8]);

- alla stregua di questa lata nozione si può sicuramente (e genericamente) affermare che l’opposizione a decreto ingiuntivo si risolve in uno strumento impugnatorio rispetto alla precedente ingiunzione: così come, del resto e per esempio, l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. rappresenta un’impugnazione del titolo esecutivo ([9]), il reclamo al collegio ex art. 178, 2° co., c.p.c. costituisce un’impugnazione dell’ordinanza dichiarativa dell’estinzione del processo ([10]) e le azioni di nullità o di annullamento ex artt. 1421 e 1441 c.c.  integrano rimedi impugnatori contro le invalidità del contratto ([11]);

- se, invece, in subiecta materia si vuole (come si deve) parlare di impugnazione per postulare l’assimilabilità dell’opposizione de qua ai mezzi di impugnazione in senso tecnico ex artt. 323 ss. c.p.c., l’equazione opposizione-impugnazione non risulta più corretta.

Poiché di quest’ultima “variante” della concezione “autonomista” avevamo, a sua volta, individuato diverse articolazioni, in quell’occasione avevamo pure cercato di confutare le varie opinioni postulanti la natura impugnatoria dell’opposizione, muovendo ad esse  alcune obiezioni  di carattere generale [riguardanti, cioè, la qualificazione dell’opposizione come  impugnazione tout court ([12])] ed alcune obiezioni di natura particolare riguardanti, cioè, le tesi che attribuivano all’opposizione a decreto ingiuntivo la funzione propria di specifici mezzi d’impugnazione ([13]) e costituite:

- dalla tesi ravvisante nell’opposizione a decreto ingiuntivo un’impugnazione di tipo sostitutivo ([14]);

- da quella che ricostruiva l’opposizione de qua come un’impugnazione di tipo rescindente ([15]);

- da quella che nell’opposizione stessa individuava un’impugnazione di tipo eliminatorio ([16]);

- da quella che, infine, parlava al riguardo di impugnazione “processuale” ([17]).

Esaurito il nostro lavoro critico, infine, avevamo:

- espresso la nostra preferenza per quell’orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente che, nell’escludere l’autonomia del giudizio di opposizione rispetto al precedente procedimento svoltosi inaudita altera parte, riconosceva apertis verbis l’unitarietà tra la fase monitoria e quella di opposizione, nel senso che le stesse fanno parte di un unico processo, nel quale “la domanda è proposta col ricorso per ingiunzione e l’opposizione sostituisce la comparsa di risposta assumendone il contenuto e la funzione”([18]);

-cercato di dimostrare come codesta ricostruzione avesse una ben precisa validità sistematica ([19]).

 

2. – Negli anni successivi al nostro lavoro la concezione “unitaria” del procedimento d’ingiunzione lato sensu inteso si è talmente radicata da concretare un vero e proprio “diritto vivente”.

Non sono, tuttavia, mancate riproposizioni della tesi assegnante all’opposizionelanatura di procedimento di impugnazione del decreto ingiuntivo.

Più esattamente, tale tesi:

a) in dottrina è stata presentata in una nuova versione da chi ha scritto che l’opposizione, “essendo attivabile ad iniziativa dell’ingiunto ed essendo destinata ad accertare in modo pieno, e per la prima volta, se la condanna monitoria sia conforme al diritto (sostanziale e processuale), è un giudizio di impugnazione che si struttura con i caratteri, i contenuti e le cadenze proprie del procedimento di primo grado: è, in sintesi, un’impugnazione di primo grado” ([20]);

b) in giurisprudenza continua a fornire l’ubi consistam in modo esplicito alle decisioni postulanti il carattere funzionale ed inderogabile della competenza del giudice dell’opposizione ([21]); ed in modo implicito ([22]) a quelle che riconoscono al decreto ingiuntivo non opposto l’autorità di cosa giudicata sostanziale prevista dall’art. 2909 c.c. ([23]).

Stando così le cose, riteniamo opportuno formulare in questa sede un’ulteriore obiezione all’equazione opposizione-impugnazione.

A tal proposito cominciamo con l’osservare che, se l’opposizione a decreto ingiuntivo avesse effettivamente la natura di impugnazione “ordinaria” del decreto stesso ([24]), ciò dovrebbe logicamente e coerentemente implicare la possibilità che nel passaggio dal procedimento monitorio al giudizio di opposizione si assista alla formazione del giudicato internosu quei capi autonomi dell’ingiunzione ([25]) non costituenti l’oggetto di uno specifico motivo di opposizione e/o del giudicato implicito sulle questioni (in primis, quella sulla giurisdizione o quella sulla competenza) costituenti presupposti logici necessari dell’ingiunzione stessa ([26]) e non sollevate dall’opponente ([27]).

Il che, invece, nessuno ha mai ipotizzato.

Infatti e per esempio:

a) in caso di rigetto dell’opposizione, il giudice può senz’altro modificare la statuizione sulle spese processuali contenuta nell’opposto decreto, pur in difetto di uno specifico motivo di opposizione ([28]): cosa che, di contro, non potrebbe succedere, se quest’ultima fosse un’impugnazione in senso proprio del decreto ingiuntivo ([29]);

b) nessuno, poi, ha mai sostenuto che il giudice dell’opposizione non possa rilevare d’ufficio la propria incompetenza per materia, per valore o per territorio nei casi previsti dall’art. 28 c.p.c. [non oltre, ovviamente, l’udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. (v. art. 38, 3° co.)], qualora il giudice dell’ingiunzione, accogliendo la domanda monitoria, abbia espressamente e preliminarmente “ritenuto la propria competenza” (come spesso si legge nei decreti ingiuntivi) ([30]) e tale pronuncia non sia stata specificamente censurata con l’opposizione ([31]);

c) e nessuno ha mai pensato che il giudice dell’opposizione non possa rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione (per essersi formato sulla questione un giudicato implicito), qualora il giudice della fase monitoria, accogliendo la domanda d’ingiunzione e pronunciandosi così sul merito della domanda stessa, abbia implicitamente riconosciuto la propria giurisdizione e la relativa questione non sia stata sollevata dall’opponente ([32]);

d) qualora, infine, l’opponente abbia contestato solo in parte il quantum debeatur costituente l’oggetto dell’ingiunzione (riconoscendosi implicitamente debitore per la parte non contestata), cionondimeno il giudice dell’opposizione ben può rilevare d’ufficio la propria incompetenza per materia, per valore o territoriale inderogabile: cosa che, invece, non potrebbe fare, se l’opposizione fosse un’impugnazione in senso proprio ([33]).

 

3. – La concezione impugnatoria dell’opposizione sembra destinata ad essere definitivamente accantontata in sede giurisprudenziale, essendo emersi recenti orientamenti, che mettono in crisi pure le suindicate “superstiti” affermazioni (esplicite o implicite) dell’opposizione quale impugnazione del decreto ingiuntivo.

Per quanto concerne, anzitutto, l’affermazione fatta al riguardo per sostenere la natura inderogabile e funzionale della competenza del giudice dell’opposizione, in una recente pronuncia della Corte di cassazione sta scritto espressamente che tale inderogabilità è “basata, se non altro in sensibile parte, su di un presupposto tralaticio ormai superato dall’elaborazione dell’istituto, vale a dire la natura impugnatoria del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo” ([34]).

Per quanto riguarda, poi, la natura impugnatoria dell’opposizione de qua quale presupposto implicito della tesi assegnante al decreto ingiuntivo non opposto l’autorità di cosa giudicata sostanziale, si rinvengono recenti decisioni della Suprema Corte, le quali, pur enunciando un principio di diritto astrattamente riferibile a tutte le pronunce definitive di merito prive di una specifica ratio decidendi (che, cioè, accolgano o rigettino la domanda senza spiegare in alcun modo le ragioni della scelta), di fatto restringono notevolmente i limiti del giudicato [nel senso che lo stesso coprirebbe solo il “dedotto” e non pure il “deducibile” ([35])] proprio rispetto al decreto ingiuntivo non opposto, che di quelle pronunce rappresenta una sorta di prototipo.

Esemplare al riguardo è la motivazione di Cass. 26293/2011, che val la pena di riportare per esteso nella parte che qui interessa: “Secondo l’insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte, ‘il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di cosa giudicata solo in relazione al diritto consacrato’ (Cass. Sez. un. 4510/2006; nello stesso senso 24373/2006). Sulla stessa linea si pone la successiva giurisprudenza di legittimità, allorquando ha precisato che ‘l’efficacia del giudicato esterno non può giungere fino al punto di far ritenere vincolante, nel giudizio avente ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto, la sentenza definitiva di merito priva di una specifica ratio decidendi, che, cioè, accolga o rigetti la domanda, senza spiegare in alcun modo le ragioni della scelta, poiché, pur non essendo formalmente inesistente e nemmeno nulla (coprendo il passaggio in giudicato, quanto alle nullità, il dedotto e il deducibile), essa manca di un supporto argomentativo che possa spiegare effetti oltre i confini della specifica fattispecie. L’attribuzione di efficacia di giudicato esterno ad una siffatta decisione comporterebbe d’altronde, in riferimento al giudizio di legittimità, una rinuncia della Corte di cassazione alla propria funzione nomofilattica, dovendo essa subire l’imposizione da parte del giudice di merito di un principio di diritto che non risulta neppure formulato in maniera espressa’ (Cass. 23918/2010, 18041/2009). Quando, come nel caso di specie, il giudicato sia frutto della mancata opposizione ad un decreto ingiuntivo - la cui motivazione, per stessa natura sommaria del provvedimento (che è emesso senza nessun contraddittorio ed è soggetto all’opposizione dell’ingiunto), è necessariamente succinta - manca un supporto argomentativo che possa spiegare effetti oltre i confini della singola fattispecie” ([36]).

Un simile modo di ragionare, tuttavia, non ci piace affatto, atteso che:

- anzitutto, esso è il portato di una vera e propria “ipocrisia argomentativa” perchè sostanzialmente parrebbe ispirarsi alle tesi “restrittive” sul giudicato sostenute inizialmente da Chiovenda ([37]) e successivamente da coloro che relazionano il giudicato sostanziale soltanto alla sentenza [intesa quale provvedimento conclusivo di un procedimento a cognizione piena e non sommaria ([38])], ma formalmente continua a recepire l’opposta concezione “estensiva”;

- in secondo luogo, mancando parametri precisi per identificare codesto “supporto argomentativo minimo e sufficiente” della decisione, esso non solo espone le parti a conseguenze assolutamente incerte ed aleatorie (per non dire arbitrarie) sull’esito della domanda giudiziale ([39]), ma incrementa pure i pericoli di dilatazione dei tempi della Giustizia ([40]): in contraddizione con quel principio di economia processuale nella sua proiezione “esterna” (ritenuto oggi coessenziale alla garanzia della ragionevole durata del processo), di cui invece la cosa giudicata sostanziale dovrebbe essere un’estrinsecazione ([41]).

 

4. – A nostro avviso non serve ricorrere a simili (artificiose) ricostruzioni per disattendere la communis opinio ([42]) e per negare l’autorità di cosa giudicata sostanziale al decreto ingiuntivo non opposto (recte: a quello dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.) ([43]).

A tale risultato, invero, può pervenirsi attraverso la strada “tracciata” dal “diritto vivente” costituito dalla consolidata giurisprudenza formatasi sull’art. 111, 7° co. (originariamente 2° co.), Cost.

In questo prospettiva si rileva che:

- ai fini dell’ammissibilità del c.d. ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, 7° co., Cost., da oltre mezzo secolo l’idoneità al giudicato viene riconosciuta dalla Suprema Corte ai provvedimenti definitivi e decisori ([44]), i quali cioè, pur non avendo la forma di sentenza espressamente prevista dall’art. 2909 c.c., non siano altrimenti impugnabili o “rimediabili” (c.d. definitività) ed abbiano deciso nel contraddittorio delle parti una controversia in ordine a diritti soggettivi o status (c.d. decisorietà) ([45]);

- essendo stato emesso inaudita altera parte ed in base ad una cognizione sommaria ([46]), il decreto ingiuntivo non opposto deve considerarsi privo di contenuto decisorio nel senso suindicato e, quindi, ex se non è idoneo al giudicato;

- in senso contrario ([47]) è irrilevante la circostanza che nel procedimento d’ingiunzione il contraddittorio non sia eliminato, ma solo rinviato alla fase processuale di opposizione [c.d. contraddittorio posticipato od eventuale o differito ([48])]: infatti, “proprio la forma posticipata del contraddittorio conferma che non v’è alcuna difesa possibile nel procedimento preordinato alla formazione della pronuncia d’ingiunzione” ([49]) e che, quindi, quella “sottostante” alla pronuncia del decreto ingiuntivo resta pur sempre una cognizione “sommaria perché parziale” in quanto “limitata all’esame delle ragioni del ricorrente e dei mezzi di prova scritta che le suffragano” ([50]);

- allorquando il legislatore ha inteso correlare gli effetti di cui all’art. 2909 c.c. ad un provvedimento frutto ed espressione di cognizione sommaria, lo ha espressamente sancito: è il caso dell’art. 702-quater c.p.c. in ipotesi di mancato appello avverso l’ordinanza pronunciata ai sensi del 6° comma dell’art. 702- ter c.p.c. nell’ambito del procedimento sommario di cognizione” ([51]);

- rispetto al decreto ingiuntivo non opposto, però, non esiste alcun espresso richiamo dell’art. 2909 c.c.

Queste considerazioni ci inducono a condividere l’opinione espressa in anni ormai lontani dal Redenti, il quale, nel negare al decreto ingiuntivo non opposto l’autorità di cosa giudicata sostanziale, a proposito della sua efficacia parlava di “preclusione-presunzione pro iudicato” avente natura puramente processuale ed inidonea a produrre “effetti o conseguenze che vadano oltre i limiti della pura e semplice protezione di quanto conseguito o conseguibile in via di esecuzione” ([52]).

Una più compiuta dimostrazione della validità di tale opinione, peraltro, cercheremo di dare in un nostro successivo lavoro: Deo volente.



([1]) Le più esaurienti sistemazioni dell’eterogenea categoria dei procedimenti speciali previsti dal vigente codice di rito civile (procedimenti “che non hanno altro in comune se non la loro ‘specialità’, ossia la loro divergenza da un non meglio definito modello di procedimento normale”: MANDRIOLI, Diritto processuale civile, Torino, III, 2009, 9) ci sembrano quelle compiute da TOMMASEO, Appunti di diritto processuale civile. Nozioni introduttive, Torino, 1993, 17 ss. (il quale muove dalla distinzione tra “procedimenti a rito speciale” e “procedimenti speciali di cognizione”) e in passato da ROCCO, Trattato di diritto processuale civile, VI, 1, Torino, 1962, 5 ss.

([2]) SCIACCHITANO, Ingiunzione (dir. proc. civ.), Enc. dir., XXI,  Milano, 1971, 505,  506, 521.

([3]) GARBAGNATI, Il procedimento d’ingiunzione, Milano, 1991, 31.

([4]) Sulle caratteristiche dell’opposizione tardiva v. BALBI, Inattività dell’intimato ed esecutorietà del decreto di ingiunzione, Riv. dir. proc., 1979, 40, 49 ss.

([5]) VIGNERA, La relazione strutturale tra procedimento monitorio e giudizio di opposizione,  Riv. dir. proc., 2000, 720. Per un riepilogo dei vari orientamenti v. pure ZUCCONI GALLI FONSECA, Procedimento ingiuntivo, Enc. giur. Treccanii on line, Roma, 2012, par. 2.

([6]) VIGNERA, La relazione, cit., 723 ss.

([7]) VIGNERA, La relazione, cit, 751-752.

([8]) Così SATTA, Diritto processuale civile, Padova, 1973, 352, il quale precisa ancora: “impugnare, infatti, non significa altro, latinamente, che contrastare, attaccare, e quindi l’impugnazione non ha in sé e per sé alcuna tipicità”.

([9]) Cfr. ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile,  III, Napoli, 1957, 337 ss.

([10]) Cfr. GIANNOZZI, Il reclamo nel processo civile, Milano, 1968, 275 ss.

([11]) Cfr. CALIFANO-PERAGO, Le impugnazioni civili, Torino, 1999, 2, dove si considera “di comune evidenza che genericamente” la parola impugnazione “sia riferibile anche ad atti di natura sostanziale”.

([12]) VIGNERA, La relazione, cit., 751 ss.

([13]) VIGNERA, La relazione, cit., 755 ss.

([14]) In tal senso v. specialmente GARBAGNATI, op. cit., passim, spec. 127 ss., 136 ss. Per la stessa tesi v. inoltre CARNELUTTI, Istituzioni del nuovo processo civile italiano, III, Roma, 1956,136 ss.; ZANZUCCHI-VOCINO, Diritto processuale civile, II, Milano, 1962, 366 ss. Per la confutazione di tale tesi v. VIGNERA, La relazione, cit., 759-760.

([15]) Per la critica di questa tesi (sostenuta soprattutto da LORENZETTO PESERICO, Opposizione a decreto ingiuntivo e competenza, Riv. dir. civ., 1993, I, 759, 787 ss.) v. VIGNERA, La relazione, cit., 760 ss.

([16]) Si rifanno a tale concezione esplicitamente SOCCI, Condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo e conseguenze della loro inesistenza nel giudizio di opposizione, Giur. merito, 1984, I, 846, 851 ss.; ed implicitamente REDENTI, Diritto processuale civile, Milano, 1957, III, 30;  ROCCO,  op. cit., 131. In senso critico v. VIGNERA, La relazione, cit., 763-764.

([17]) Per tale (originale) opinione v. TOMEI, Procedimento di ingiunzione, Dig., disc. priv., sez. civ., XIX, 559, passim. Contra VIGNERA, La relazione, cit., 764 ss.

([18]) Così Cass. 11 febbraio 1995 n. 1552 (precisiamo che da questo momento citeremo le pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione soltanto con il numero e l’anno: esemplificativamente 1552/1995). In termini analoghi v. tra le più recenti Cass. 14126/2000, 14818/2002, 17440/2003, 19126/2004, 2217/2007, 19120/2009, 26851/2016; nonché Cass. Sez. Un. 20596/2007. Si inseriscono nello stesso filone anche quelle pronunce che a proposito dell’opposizione parlano di “prosecuzione” (Cass. 6531/1993, 1552/1995) o di “continuazione orizzontale” (Cass. 3316/1998 in motivazione)  o di “ulteriore sviluppo” (Cass. 3355/1987, 3258/1991, 13252/2006)  del giudizio già pendente ed iniziato con il ricorso del creditore.

([19]) V. VIGNERA, La relazione, cit., 739 ss.

([20]) RONCO, Struttura e disciplina del rito monitorio, Torino, 2000, 80 ss., 339 ss. (le parole riportate nel teso si trovano a p. 82). Aderiscono a questa ricostruzione TEDOLDI-MERLO, L’opposizione a decreto ingiuntivo, in Il procedimento d’ingiunzione, opera diretta da Capponi, Bologna, 2009, 463, 465 ss.

Trattasi, nondimeno, di un’impostazione originale solo nella sua suggestiva qualificazione perché nella sostanza si è in presenza di una mera rielaborazione (verbale) di opinioni già da tempo espresse (v. specialmente MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, Torino, 1995, III, 190-191: “Il meccanismo introduttivo di questa fase è del tutto identico al meccanismo introduttivo di un’impugnazione … Sennonché, le caratteristiche proprie dell’impugnazione subiscono, a questo punto, una profonda attenuazione o anomalia, poiché una volta introdotto, il giudizio di opposizione costituisce un giudizio di primo grado”).

([21]) V. Cass. Sez. Un. 10984/1992: “La  competenza  del  giudice  dell’opposizione a decreto ingiuntivo è inderogabile,   come   sono   funzionalmente  inderogabili  tutte  le competenze  del  giudice  dell’impugnazione;  di conseguenza, qualora l’opponente   proponga   una  domanda riconvenzionale eccedente  la competenza   per   valore   del   giudice  adito,  quest’ultimo  deve provvedere  alla  separazione  delle  cause,  trattenendo  quella  di opposizione  (di  sua  competenza  esclusiva) e rimettendo la domanda riconvenzionale  al  giudice  competente per valore, salvo sospendere il  giudizio  di  opposizione - ove ricorrano i presupposti dell’art. 295  c.p.c.  -  fino  alla  definizione  della causa pendente innanzi all’altro giudice”.  Negli stessi termini la coeva Cass. Sez. Un. 10985/1992; nonché ex multis e tra le più recenti Sez. Un. 9769/2001; Cass. 2011/2002, 8165/2003, 6267/2004, 6054/2006, 23813/2007, 30193/2011. Sul tema v. per tutti VULLO, La domanda riconvenzionale, Milano, 1995, 368 ss.

([22]) Lapalissiana è l’interdipendenza esistente tra le nozioni di impugnazione ordinaria – cosa giudicata formale – cosa giudicata sostanziale, posto che la preclusione delle impugnazioni c.d. ordinarie determina la cosa giudicata formale (art. 324 c.p.c.), la quale a sua volta all’esterno del processo si risolve nella cosa giudicata sostanziale (art. 2909 c.c.): v. per tutti LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile, III, Milano, 1976, 24 ss., 161 ss.; e PUGLIESE, Giudicato (diritto vigente), Enc. dir., XVIII, Milano, 1969, 785, 800 ss.

([23]) V. esemplificativamente la motivazione di Cass. 6628/2006: “Costituisce principio più volte affermato da questa Corte quello secondo cui quando l’accertamento dell’inesistenza, validità e natura giuridica di un contratto, fonte di un rapporto obbligatorio, costituisce il presupposto logico - giuridico di un diritto derivatone, il giudicato si estende al predetto accertamento e pertanto spiega effetto in ogni altro giudizio, tra le stesse parti, nel quale il medesimo contratto è posto a fondamento di ulteriori diritti, inerenti al medesimo rapporto (Cass. 9548/1997; 3230/2001; 16959/2003), con il limite ovviamente che non sopravvengano mutamenti di fatto o di diritto che modifichino il contenuto materiale del rapporto o il regolamento. In altri termini l’efficacia di giudicato copre l’accertamento, oltre che del singolo effetto fatto valere, anche del rapporto obbligatorio che di quell’effetto costituisce l’antecedente logico necessario. Analogamente, il decreto ingiuntivo acquista, al pari di una sentenza di condanna, autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale, in relazione al diritto in esso consacrato tanto in ordine ai soggetti ed alla prestazione dovuta quanto all’inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto e del credito (Cass. 7272/2003, 11602/2002, 15178/2000)”. Nello stesso senso tra le più recenti Cass. 16540/2006, 18791/2009. Per la dottrina v. la successiva nota 42.

([24]) Dall’art. 324 c.p.c., infatti, si desume inequivocabilmente che la preclusione delle impugnative “ordinarie” [id est: delle impugnazioni proponibili entro un termine perentorio decorrente dalla notificazione (art. 326 c.p.c.) o dalla pubblicazione (art. 327 c.p.c.) del provvedimento] produce la cosa giudicata formale: vale a dire, la definitività del provvedimento (salve, ovviamente, future ed eventuali impugnative “straordinarie”).

Orbene! Siccome l’opposizione va proposta entro un termine perentorio decorrente dalla notificazione del decreto ingiuntivo (v. artt. 641, 1° co., e 647, 1° co., c.p.c.), la stessa – se fosse un “vero” mezzo di impugnazione – dovrebbe considerarsi l’impugnazione “ordinaria” del decreto ingiuntivo.

([25]) Cfr. per esempio Cass. 9628/1997 (“Il giudicato interno può formarsi solo su di un capo autonomo di sentenza che risolva una questione avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare una decisione del tutto indipendente”) e tra le più recenti Cass. 21566/2017.

([26]) Cfr. Cass. 25573/2009 (“L’esame in sede di impugnazione di questioni pregiudiziali o preliminari, rilevabili d’ufficio, resta precluso dalla pronuncia che, nel provvedere sul merito della domanda, abbia necessariamente statuito per implicito anche su questioni mai sollevate in quella sede dalla parte interessata e, dunque, sintomo di un comportamento incompatibile con la volontà di farle valere”); e tra le più recenti Cass. 4908/2017.

([27]) Sulla rilevabilità ex officio pure di un giudicato interno v. tra le più recenti Cass. 15627/2016 (“L’esistenza di un giudicato, interno o esterno, è rilevabile d’ufficio ove emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio, rispondendo al principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost.”).

([28]) V. Cass. 7354/1997: “Il giudizio introdotto con la proposizione di un’opposizione a decreto ingiuntivo, e concluso con il rigetto della medesima e con il conseguente accoglimento della domanda di condanna proposta con ricorso nella fase monitoria, costituisce una struttura procedimentale essenzialmente unitaria (pur essendo il procedimento per ingiunzione caratterizzato da autonome fasi di apertura - presentazione del ricorso - e di chiusura - notifica del decreto ingiuntivo -), con la conseguenza che l’organo giurisdizionale, chiamato a definire, con sentenza, il giudizio innanzi a sè, deve pronunciarsi sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l’arco del procedimento con esclusiva considerazione dell’esito finale della lite, ma con facoltà di escludere, dal rimborso stesso, quelle sostenute dalla parte, pur vittoriosa, che abbia proposto la domanda di ingiunzione in mancanza delle necessarie condizioni di ammissibilità”.

Conf. ex multis Cass. 5984/1999, 19126/2004, 2217/2007, 75/2010.                      

([29]) V. Cass. 10622/2010: In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice di appello che rigetti il gravame nei suoi aspetti di merito, non può, in assenza di uno specifico motivo in ordine alla decisione sulle spese processuali, modificare il contenuto della statuizione di condanna al pagamento di tali spese assunta dal giudice di primo grado, compensandole, attesi i limiti dell’effetto devolutivo dell’appello, alla cui applicabilità non è di ostacolo il carattere accessorio del capo sulle spese, che resta pur sempre autonomo”.

Conf. tra le più recenti Cass. 974/2007, 23226/2013, 1775/2017.

([30]) La rilevabilità ex officio dell’incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile ex art. 28 c.p.c. da parte del giudice della fase monitoria è stata da sempre affermata dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Sino al recente passato, invece, si riteneva incombere “sull’ingiunto l’onere di sollevare la relativa eccezione nell’atto di opposizione, laddove si trattasse di competenza territoriale derogabile” (VALITUTTI-DE STEFANO, Il decreto ingiuntivo e la fase di opposizione, Padova, 2008, 160). All’esito di un’interpretazione “adeguatrice” dell’art. 637 c.p.c., tuttavia, Corte cost. 410/2005 ha dichiarato non fondata, in riferimento agli artt. 24 e 111, 2° co., Cost., la questione di legittimità costituzionale di quella norma nella parte in cui non prevede la rilevabilità d’ufficio dell’incompetenza territoriale derogabile nella fase senza contraddittorio del procedimento per ingiunzione,“dovendosi ritenere che il giudice abbia detta potestà di rilevazione”.

([31]) V., invece, nell’ipotesi di impugnazione in senso proprio Cass. 11454/1998:La rilevabilità d’ufficio della incompetenza per materia del giudice adito, nel vigore del testo originario dell’art. 38 c.p.c., trova limite nella formazione del giudicato interno, cosicché l’incompetenza per materia non può essere eccepita nè rilevata d’ufficio nel giudizio di cassazione quando sulla competenza sia intervenuta una pronuncia del giudice di merito non impugnata sul punto”.

([32]) Cfr., invece, la “fondamentale” ed innovativa Cass. Sez. Un. 24883/2008: “L’interpretazione dell’art. 37 c.p.c., secondo cui il difetto di giurisdizione ‘è rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo’, deve tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo (‘asse portante della nuova lettura della norma’), della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell’affievolirsi dell’idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. All’esito della nuova interpretazione della predetta disposizione, volta a delinearne l’ambito applicativo in senso restrittivo e residuale, ne consegue che: 1) il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 38 c.p.c. (non oltre la prima udienza di trattazione), fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado; 2) la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione; 3) le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità; 4) il giudice può rilevare anche d’ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito. In particolare, il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l’affermazione della giurisdizione.

([33]) V. Cass. 9208/1995: “Nel passaggio dal giudizio di primo a quello di secondo grado, il giudicato implicito sulla questione di competenza si forma quando la sentenza non contiene una decisione espressa su tale questione, ma una decisione sul merito della domanda e una parte di tale decisione non è impugnata: ciò determina il passaggio in giudicato per acquiescenza (art. 329, 2° co., c.p.c.) della parte della decisione sul merito non impugnata e di riflesso il formarsi del giudicato sulla questione di competenza, implicitamente decisa per il fatto che il giudice di primo grado ha fatto esercizio della propria competenza quando ha statuito sul merito”.

([34]) Così in motivazione Cass. 3870/2014, che si riporta integralmente (per la parte che qui interessa): “Ritiene il Collegio doveroso assicurare continuità al richiamato orientamento (tra le moltissime: Cass. 20324/2006, 4731/2009, 186/2012, 16683/2012, 17792/2012, 19253/2012, 22277/2012, 1190/2014), anche per l’inopportunità di un approfondimento in questa sede camerale della questione della persistenza della natura funzionale e inderogabile della competenza del giudice dell'opposizione (per limitarsi alle pronunce rese a sezioni unite: 10984 e 10985/1992, 1835/1996, 20596/2007), basata, se non altro in sensibile parte, su di un presupposto tralaticio ormai superato dall’elaborazione dell’istituto, vale a dire la natura impugnatoria del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo”.

([35]) Per il significato di questi aggettivi sostantivati v. la nota 37.

([36]) Nello stesso senso Cass. 23918/2010, 6543/2014, 2370/2015.

([37]) CHIOVENDA, Principii di diritto processuale civile, Napoli, 1980 (Ristampa anastatica della terza edizione del 1923), 916 ss., spec. 918, il quale, prendendo le mosse dalla disciplina relativa alla decisione delle questioni pregiudiziali (recepita poi dall’attuale art. 34 c.p.c.), riteneva che “oggetto del giudicato è la conclusione ultima del ragionamento del giudice e non le loro premesse, l’ultimo ed immediato risultato della decisione e non la serie di fatti, di rapporti o di stati giuridici che nella mente del giudice costituirono i presupposti di quei risultati” (contra PUGLIESE, op. cit., 862 ss., secondo cui “il giudicato, come si desume dall’art. 2909, si forma sull’accertamento, il quale di conseguenza ‘fa stato’: mentre, dunque, non è specificamente la condanna del convenuto o la pronunzia costitutiva del giudice a ‘fare stato’, ossia non è il provvedimento giurisdizionale come tale a essere coperta dal giudicato”).

Alla tesi chiovendiana si ispira ATTARDI, In tema di limiti oggettivi della cosa giudicata, Riv. trim. dir. proc. civ., 1990, 475, nonché (ma con alcune puntualizzazioni) LIEBMAN, op. cit., 165 ss., spec. 166 ss., cui si rimanda (p. 167 nota 38) pure per indicazioni bibliografiche sui più autorevoli “classici” seguaci di tale tesi, nonché di quella opposta ed “estensiva” (sostenuta in tempi più recenti soprattutto da MENCHINI, I limiti oggettivi del giudicato civile, Milano, 1987, p. 82 ss.).

Quest’ultima (tesi “estensiva”) è assolutamente dominante in giurisprudenza ed è solitamente sintetizzata con l’espressione “il giudicato copre il dedotto e il deducibile”: nella quale per “dedotto” si intende il diritto soggettivo azionato nei termini in cui è stato riconosciuto dalla sentenza; e per “deducibile” ogni questione sull’esistenza, sulla validità e sulla natura giuridica del rapporto da cui scaturisce quel diritto [ovvero (detto altrimenti) il complesso delle “questioni costituenti il presupposto logico e necessario della pronuncia”] (v. per esempio tra le più risalenti Cass. 260/1974; e tra le più recenti Cass. 21096/2005, 6628/2006, 11360/2010, 13207/2015, 25317/2017).

E’ opportuno evidenziare, infine, che in altre occasioni al termine “deducibile” si assegna un significato diverso rispetto a quello indicato sopra, intendendosi per tale la prestazione ricollegabile allo stesso fatto costitutivo di quella costituente l’oggetto della condanna o dell’ingiunzione (per esempio, la prestazione  degli interessi o della rivalutazione monetaria rispetto a quella avente ad oggetto la somma capitale). V. in tal senso in dottrina PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 1994, 87 [secondo cui la mancata “copertura” del deducibile (così inteso) “trova un aggancio testuale,  oltre che nell’art. 641” (recte: nell’art. 640, ult. co., secondo cui il rigetto della domanda di ingiunzione non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in sede ordinaria), “nell’art. 669, secondo cui, ove il locatore chieda ed ottenga una ordinanza di convalida di sfratto per morosità del canone  senza chiedere contestualmente il pagamento dei canoni scaduti, la pronuncia sullo sfratto risolve la locazione, ma lascia impregiudicata ogni questione sui canoni stessi”]; ed in giurisprudenza Cass. 9857/2002 e specialmente Cass. Sez. Un. 4510/2006.

([38]) V. per tutti MONTESANO, La tutela giurisdizionale dei diritti, Torino, 1985, 218 ss. (“L’accertamento inerente alla sentenza è ben più forte ed esteso di ogni altro in ragione della qualità del giudizio che la legge trasforma in accertamento” ) sulla scia di REDENTI, op. cit., I, 71-72, e III, 26-27; nonchè PROTO PISANI, Sulla tutela giurisdizionale differenziata, Riv. dir. proc., 1979, 536, 584 ss.

([39]) A tale alea sembrano oggi particolarmente esposti  i ricorsi per cassazione perchè:

- se sintetici, corrono il rischio della declaratoria di inammissibilità per violazione del principio dell’autosufficienza (sul quale v. tra le più recenti Cass. 14107/2017, 19985/2017);

- se articolati, corrono lo stesso rischio per violazione del  principio del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali (sul quale v. Cass. 21297/2016; sui conseguenti rischi di “arbitrarietà ed incertezza” v. TARUFFO, Note sintetiche sulla sinteticità, Riv. trim. dir. proc. civ., 2017, 453, spec. 466).

E’ superfluo sottolineare che l’attuale tendenza (legislativa e giurisprudenziale) a moltiplicare” le cause di inammissibilità (quasi sempre in funzione deflattiva del contenzioso) rende spesso “ineffettivo” il diritto di agire in giudizio ex art. 24, 1° co., Cost., cui inerisce (tra gli altri) “il diritto ad una decisione di merito” (sul punto v. ANDOLINA-VIGNERA, I fondamenti costituzionali della giustizia civile, Torino, 1997, 63 ss., 92 ss.; e sul principio di effettività in subiecta materia COMOGLIO, Giurisdizione e processo nel quadro delle garanzie costituzionali, Riv. trim. dir. proc. civ., 1994, 1063 ss., spec. 1070 ss.; nonché ORIANI, Il principio di effettività della tutela giurisdizionale, Napoli, 2008, dove a p. 10-13 si rinviene pure un esame panoramico della dottrina).

([40]) Invero, sollevata in un successivo giudizio l’eccezione di cosa giudicata, il giudice dovrebbe non solo verificare se le questioni “nuove” dedotte nel processo fossero “deducibili” in quello precedente (se, cioè, effettivamente costituiscano un  presupposto logico e necessario della pronuncia” precedente), ma pure valutare se la motivazione relativa al decisum fosse sufficiente o meno agli effetti della formazione del giudicato implicito sul “deducibile” (con tutte le eventuali complicazioni nei successivi gradi di giudizio, qualora il giudice d’appello dissentisse sul punto da quello di primo grado e la Corte di cassazione, a sua volta, dissentisse dal giudice d’appello …).

([41]) Cfr. OLIVIERI, La ‘ragionevole durata’ del processo di cognizione (qualche considerazione sull’art. 111, 2° comma Cost.), Foro it., 2000, V, 251, 254 [“Ecco allora che le norme processuali … devono preoccuparsi di garantire non solo l’economia interna (risparmio di attività, di tempo), ma anche quella esterna , prevenendo il sorgere di altri processi”].

([42]) Tra i numerosi Autori assegnanti al decreto ingiuntivo non opposto l’autorità di cosa giudicata sostanziale ci limitiamo a ricordare GARBAGNATI, op. cit., p. 5 ss., 271 ss.; MANDRIOLI, Diritto, cit., III, 56 ss.; PAJARDI, Il procedimento monitorio, Milano, 1991, 10 ss.; LUISO,  Diritto processuale civile, IV, Milano, 2011, 136 ss.; SCIACCHITANO, op. cit., 518; VALITUTTI-DE STEFANO, op. cit., 199.

Per ulteriori informazioni v. CAPPONI, Decreto ingiuntivo e giudicato. Gli orientamenti giurisprudenziali, in Il procedimento d’ingiunzione, opera diretta da Capponi, cit., 691; CARRATTA, Profili sistematici della tutela anticipatoria, Torino, 1997, 545 nota 44; ZUCCONI GALLI FONSECA, Profili attuali del decreto ingiuntivo, Riv. trim. dir. proc. civ., 2013, 103, 122 ss.

([43]) E’ ovvio che, rispetto al decreto ingiuntivo non opposto, i termini del problema (dei limiti oggettivi del giudicato) “si chiariscono … ove si consideri che la nozione di giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. muta notevolmente a seconda che essa sia ricostruita (alla stregua della … concezione chiovendiana) in modo rigidamente restrittivo” (v. supra, nota 37), “ovvero invece sia ricostruita (alla stregua della prevalente opinione giurisprudenziale) in modo particolarmente ampio, dilatato, per intenderci, agli antecedenti logici necessari. Se il giudicato sostanziale è inteso nella prima accezione, allora diviene impossibile (prima ancora che inutile) operare distinzioni” (così esattamente PROTO PISANI, Lezioni, cit., 86).

([44]) V. per esempio Cass. 18514/2003:I provvedimenti emessi in sede di reclamo, ai sensi dell’art. 739 c.p.c., non sono impugnabili con il ricorso ordinario per cassazione, mentre sono ricorribili per cassazione ex art. 111 Cost. solo ove presentino i caratteri della decisorietà e della definitività, con conseguente idoneità al passaggio in giudicato”.

([45]) V. tra le più recenti la chiarissima motivazione di Cass. Sez. Un. 27073/2016:Poiché si discute dell’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111, 7° co., Cost., occorre tener conto della giurisprudenza di questa Corte su tale istituto, la quale, com’è noto, ammette il rimedio in questione avverso i provvedimenti che, pur avendo forma diversa dalla sentenza, presentino tuttavia i requisiti della decisorietà e della definitività. Il significato di tali requisiti - in particolare del primo - si coglie nella fondamentale continuità della giurisprudenza (sin dal primo riconoscimento del rimedio del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, allora 2° co., Cost., con la sentenza 2953/1953 di queste Sezioni Unite) sul fatto che la garanzia costituzionale di cui si tratta mira a contrastare ‘il pericolo di applicazioni non uniformi della legge con provvedimenti suscettibili di passare in giudicato, cioè con provvedimenti tipici ed esclusivi della giurisdizione contenziosa’, mediante i quali ‘il giudice, per realizzare la volontà di legge nel caso concreto, riconosce o attribuisce un diritto soggettivo, oggetto di contestazione, anche solo eventuale, nel contraddittorio delle parti’ (così, nitidamente, tra le altre, Cass. 824/1971, in motivazione). La decisorietà, dunque, consiste nell’attitudine del provvedimento del giudice non solo ad incidere su diritti soggettivi delle parti, ma ad incidervi con la particolare efficacia del giudicato (nel che risiede appunto la differenza tra il semplice ‘incidere’ e il ‘decidere’: cfr., per tutte, Cass. 10254/1994), il quale, a sua volta, è effetto tipico della giurisdizione contenziosa, di quella, cioè, che si esprime su una controversia, anche solo potenziale, fra parti contrapposte, chiamate perciò a confrontarsi in contraddittorio nel processo. Affinché, peraltro, un provvedimento non avente veste di sentenza sia impugnabile in cassazione ai sensi dell’art. 111, 7° co., Cost. non è sufficiente che abbia carattere decisorio, occorre anche che non sia soggetto a un diverso mezzo d’impugnazione, dovendosi altrimenti esperire anzitutto tale mezzo -  appello, reclamo o quant’altro - sicché il ricorso per cassazione riguarderà il successivo provvedimento emesso all’esito. In ciò consiste il requisito della defìnitività”.

Sull’evoluzione giurisprudenziale in subiecta materia ci permettiamo rinviare ad ANDOLINA-VIGNERA, op. cit., 205 ss., spec. 209 ss.

([46]) V. nota 50.

([47]) In tal senso, invece, v. ultimamente LUISO, op. cit., 137 (il quale rileva che il decreto ingiuntivo è emesso a seguito di un processo facoltativamente sommario per volontà dello stesso debitore, il quale, se avesse voluto, avrebbe potuto avere un processo a cognizione piena) e già prima PUGLIESE, op. cit., 838-839 (secondo cui anche i decreti ingiuntivi divenuti “irrevocabili … contengono un accertamento, il quale, pur ammesso che sia in sé insufficiente, viene poi avvalorato e convalidato dalla mancanza di opposizione da parte del soggetto passivo”).

([48]) Per tali qualificazioni v.,  per esempio,  Corte cost. 125/1972, 22/1973, 80/1992, 32/2003, 352/2003. In dottrina v. paradigmaticamente COMOGLIO, La garanzia costituzionale dell’azione ed il processo civile, Padova, 1970, 145 nota 131.

([49]) Così esattamente COLESANTI, Principio del contraddittorio e procedimenti speciali, Riv. dir. proc., 1975, 577, 588. Il che, tuttavia, non inficia la compatibilità del procedimento monitorio con la garanzia costituzionale della parità delle parti: v. VIGNERA, In difesa dell’unilateralità del procedimento monitorio, Riv. esec. forz., 2008, 497.

([50]) Son parole di GARBAGNATI, op. cit., 86. Similmente Cass.3690/1974, secondo cui “la cognizione del giudice è limitata all’attività assertiva e probatoria (documentale) del ricorrente”.

([51]) Così in motivazione Cass. 19720/2016: che, nondimeno, nella stessa motivazione si contraddice là dove parla (apoditticamente) di efficacia di giudicato rispetto al decreto ingiuntivo non opposto (per il quale non vi è quell’espresso richiamo dell’art. 2909 c.c., che invece si afferma essere necessario agli effetti in parola).

([52]) REDENTI, op. cit., III,  26-27. Nello stesso senso sostanzialmente ANDRIOLI, op. cit., 113 ss.; BALBI, Ingiunzione (procedimento di), Enc. giur., XVII, Roma 1997, 15; CAPPONI, op. cit., 706 ss.; CARNELUTTI, op. cit., 135-136; MONTESANO, op. cit., 218 ss., spec. 220 nota 30; COMOGLIO-FERRI-TARUFFO, Lezioni sul processo civile, II, Bologna, 2011, 164 ss.; PROTO PISANI, Lezioni, cit., 86-87; RONCO, op. cit., 573 ss.


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