Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9901 - pubb. 16/01/2014

Assegno divorzile e funzione assistenziale

Cassazione civile, sez. I, 27 Novembre 2013, n. 26491. Est. Campanile.


Assegno divorzile - Natura assistenziale - Sussiste.



L'assegno periodico di divorzio, nella disciplina introdotta dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987 n. 74, modificativo dell'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, ha carattere esclusivamente assistenziale, atteso che la sua attribuzione trova presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, da intendersi come insufficienza dei medesimi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre, a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza cioè che sia necessario uno stato di bisogno, e rilevando invece l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche, le quali devono essere tendenzialmente ripristinate. Ove sussista tale presupposto, la liquidazione in concreto dell'assegno deve essere effettuata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunciati dalla legge (Cass. sez. un. 27 novembre 1990, n. 11492 e sez. un. 29 novembre 1990, n. 11490; Cass., 27 novembre 1992, n. 12682; Cass. 20 dicembre 1995, n. 13017; Cass. 15 gennaio 1998, n. 317; Cass., 17 gennaio 2002, n. 432; Cass., 28 febbraio 2007, n. 4764; Cass., 12 febbraio 2013, n. 3398). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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