Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9865 - pubb. 08/01/2014
Il tribunale ordinario - pur dopo la Legge 21972012 - non è mai competente per la pronuncia di decadenza ex art. 330 c.c.
Tribunale Milano, 11 Dicembre 2013. Est. Buffone.
Riparto di competenza tra tribunale ordinario e tribunale minorile – Limitazioni della responsabilità genitoriale – Art. 333 c.c. – Inammissibilità del ricorso – Sussiste – Competenza cd. per Attrazione – Modifica introdotta dalla legge 219/2012 – Conferma di una pregressa giurisprudenza della Cassazione.
Riparto di competenza tra tribunale ordinario e tribunale minorile – Limitazioni della responsabilità genitoriale – Art. 330 C.C. – Competenza esclusiva del Tribunale per i Minorenni – Sussiste.
La Legge 219/12 – riscrivendo l’art. 38 cit. – ha istituito, in capo al Tribunale ordinario, una competenza cd. per attrazione nel senso di ricondurre al giudice ordinario la cognizione anche dei profili inerenti alla limitazione della responsabilità genitoriale, che in via generale sono attribuiti alla competenza del Tribunale minorile, in presenza di una precedente pendenza di un procedimento c.d. ordinario. In altri termini, anche il Tribunale Ordinario può applicare l’art. 333 c.c. se è pendente un procedimento di separazione o divorzio. La novella legislativa, sul punto, non ha portata innovativa: recepisce e conferma una lettura dell’art. 333 c.c. che si era già affermata nella giurisprudenza di Cassazione. Ciò vuol dire che, sia prima della legge 219/12 sia certamente ora, il giudice ordinario può emettere le statuizioni ex art. 333 c.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
La Legge 219/2012 ha ampliato le competenze del giudice ordinario solo con riguardo alle limitazioni ex art. 333 c.c. lasciando immutata la esclusiva competenza del T.M. per le pronunce ex art. 330 c.c.; pronunce che il tribunale ordinario non potrebbe dunque emettere nemmeno se pendente un giudizio di separazione o divorzio. Quanto è confermato dallo sfoglio dei lavori parlamentari, dalla lettera dell’attuale art. 38 disp. att. c.c., e da un approccio sistematico alla questione che vede, al centro dell’azione ex art. 330 c.c., il pubblico ministero minorile, organo estraneo all’apparato giudiziario del tribunale ordinario. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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