Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 958 - pubb. 01/01/2007

Responsabilità ex art. 1669 c.c. di società cancellata

Tribunale Mantova, 13 Febbraio 2003. .


Responsabilità del venditore e costruttore ex art. 1669 c.c. - Prescrizione dell'azione - Decorrenza della prescrizione dalla conoscenza e consapevolezza dei gravi difetti incidenti sulla funzionalità dell'opera - Presunzione di responsabilità del costruttore - Onere della prova - Responsabilità di società cancellata dal registro delle imprese - Sussistenza - Responsabilità solo sussidiaria del liquidatore.



 


 


Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 9-7-1998 l’attrice affermava di avere acquistato il 27-2-1997 un immobile sito in Milano, da destinare a studio dentistico, dalla società costruttrice Alfa s.r.l. e di avere constatato, nell’aprile del 1997, la comparsa di notevoli macchie di umidità e muffe maleodoranti alle basi delle pareti perimetrali e divisorie dello studio. L’istante assumeva di avere informato immediatamente dell’accaduto la società costruttrice che dapprima inviò dei tecnici i quali esclusero che vi fossero perdite nell’impianto idraulico e, successivamente, un imbianchino che provvide a trattare le pareti con un prodotto antimuffa, intervento che però non risolse il problema, aggravatosi anzi con il decorso del tempo. La dott.ssa Verdi affermava poi che solo a seguito delle indagini effettuate dal tecnico di fiducia geom. Bianchi poté acquisire la consapevolezza che la causa delle macchie di umidità era da attribuire all’omessa predisposizione di adeguato vespaio nelle fondamenta ed alla mancata posa di guaine impermeabilizzanti alla base delle pareti.
Falliti i tentativi per una definizione stragiudiziale della vertenza, l’istante adiva le vie legali onde essere risarcita dei danni anche per l’eventuale forzata interruzione dell’attività professionale e per quelli derivanti alla propria immagine essendo costretta a ricevere i pazienti in un luogo maleodorante, proponendo azione ex art. 1669 c.c. nei confronti della Alfa s.r.l. in liquidazione (peraltro cancellata dal registro delle imprese in data 19-12-1997) nonché quella fondata sul disposto di cui all’art. 2456 c.c. nei confronti del liquidatore responsabile di avere cancellato la società nonostante l’esistenza del predetto debito risarcitorio: chiamava inoltre in giudizio il Condominio Beffa di cui faceva parte l’immobile di proprietà senza peraltro svolgere alcuna domanda nei suoi confronti.
La società Alfa ed il condominio rimanevano contumaci mentre si costituiva il liquidatore Sempronio il quale sosteneva che nessuna azione poteva proporsi contro la Alfa perché estinta e conseguentemente nei propri confronti e, assumendo che il rapporto in questione doveva qualificarsi come compravendita, eccepiva l’intervenuta decadenza e prescrizione dell’azione ex art. 1495 c.c. posto che la prima lettera di diffida era stata ricevuta solo il 28-2-1998 e quindi dopo un anno dalla vendita: nel merito chiedeva che la domanda attorea venisse rigettata atteso che l’eventuale responsabilità doveva ricadere sulla società esecutrice dei lavori Tizio s.n.c. che il convenuto veniva autorizzato a chiamare in giudizio.

La Tizio s.n.c., costituitasi, faceva proprie le difese svolte dal Sempronio, eccependo la decadenza e la prescrizione anche ai sensi dell’art. 1669 c.c., evidenziava di essere stata informata delle lamentele della dott. Verdi solo il 24-6-1998 e cioè dopo circa tre anni dalla fine dei lavori (avvenuta il 28-6-1998) e negava di essere responsabile dei vizi lamentati (di cui non sarebbe stata fornita comunque né la prova della loro gravità né della loro riferibilità a difetti di costruzione) atteso che ciò era eventualmente addebitabile ad altre imprese intervenute nell’esecuzione dei lavori. Assunta la prova orale ed espletata la consulenza d’ufficio, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.

Motivi

La domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono. In primo luogo occorre rilevare che deve respingersi la tesi difensiva secondo cui l’attrice avrebbe inammissibilmente mutato la propria domanda per effetto delle conclusioni contenute nella memoria depositata ex art. 183 V co. c.p.c. atteso che i profili di responsabilità per i quali e nei limiti dei quali la domanda viene accolta erano già enunciati nelle conclusioni formulate in atto di citazione, rilevandosi infine che appare rituale pure la domanda attorea di condanna della società Tizio s.n.c. posto che essa è stata formulata nella memoria ex art. 183 V co. c.p.c. ed è direttamente conseguente alle difese svolte dalla Alfa.
Disattesa l’asserzione secondo cui la Alfa s.r.l., in quanto cancellata dal Registro delle Imprese, si sarebbe estinta, poiché, per consolidato orientamento giurisprudenziale, tale effetto non si produce quando sopravvivono rapporti di debito e credito da  definirsi con i terzi (cfr. Cass. 11-10-1999 n. 11361; Cass. 3-11-1999 n. 12274; Cass. 17-3-1998 n. 2869) ed è quindi ammissibile l’esperimento di azione giudiziaria nei confronti della società, va detto che appare invece fondata l’azione attorea fondata sul disposto di cui all’art. 1669 c.c..
Nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, il venditore sia anche costruttore  trova applicazione la citata disposizione e non quella di cui all’art. 1495 c.c. stante la finalità d’ordine generale di tutela dell’incolumità dei cittadini perseguita dalla prima che trascende i confini ed i limiti dei rapporti negoziali fra le parti ed avendo provveduto la Alfa a progettare l’opera ed a nominare un proprio direttore dei lavori come risulta dalla consulenza d’ufficio, essendo per contro la società Tizio mera esecutrice materiale dei lavori (in tal senso vedasi Cass. 2-10-2000 n. 13003; Cass. 25-3-1998 n. 3146; Cass. 27-8-1997 n. 8109; Cass. 14-8-1997 n. 7619). In proposito occorre osservare che non appaiono fondate le eccezioni di decadenza e prescrizione relative all’azione proposta dall’attrice dovendosi osservare che i termini per l’esercizio della medesima decorrono dal momento in cui il danneggiato ha raggiunto un apprezzabile grado di conoscenza dei difetti ed in particolare della loro derivazione causale dalla imperfetta esecuzione dell’opera non essendo sufficienti semplici sospetti nel qual caso i termini incominciano a decorrere solo dall’acquisizione della relazione del tecnico (in tal senso vedasi Cass. 29-3-2002 n. 4622; Cass. 7-1-2000 n. 81; Cass. 17-12-1999 n. 14218; Cass. 15-4-1999 n. 3756; Cass. 6-2-1999 n. 1052; Cass. 6-2-1998 n. 1203; Cass. 20-3-1998 n. 2977; Cass. 29-11-1994 n. 10218; Cass. 2-9-1992 n. 10106). Nella fattispecie in esame, rivelatisi inadeguati i trattamenti antimuffa, la precisa contezza della natura e gravità dei vizi fu conseguita dall’attrice solo a seguito della relazione del tecnico geom. Bianchi datata 8-4-1998 sicché appaiono rispettati i termini di decadenza e prescrizione previsti dalla citata norma anche nei confronti della Tizio s.n.c., essendo del tutto irrilevante il fatto che i lavori fossero stati ultimati nel 1995 alla luce delle considerazioni sopra svolte ed essendo la responsabilità di cui all’art. 1669 c.c. connessa alla possibilità di lunga durata dell’opera realizzata.
In ordine poi ai difetti denunciati va osservato che essi debbono considerarsi gravi comportando diffuse formazioni di  muffe e distacchi di intonaci interni ed esterni, distacco della stabilitura, danneggiamento del battiscopa, lesioni orizzontali dei muri perimetrali (come si desume dalle foto prodotte e dalle indagini peritali) tanto da non essere più completamente emendabili come emerge dalla relazione del c.t.u. e quindi tali da incidere sulla funzionalità dell’opera menomandone il godimento e la salubrità anche in considerazione della (peraltro nota: v. atto di compravendita e contratto fra ALFA e la Tizio s.n.c.) destinazione dei locali a studio dentistico (cfr. Cass. 8-1-2000 n. 117; Cass. 15-4-1999 n. 3753; Cass. 2-3-1998 n. 2260; Cass. 10-4-1996 n. 3301; Cass. 1-2-1995 n. n. 1164; Cass. 9-11-1994 n. 10218; Cass. 11-12-1992 n. 13112).
Va poi osservato che l’art. 1669 c.c. pone una presunzione di responsabilità a carico del costruttore e non basta la prova che è stata usata tutta la diligenza possibile nell’esecuzione dell’opera ma la specifica dimostrazione della mancanza di sua responsabilità conclamata da fatti precisi e concordanti (cfr. Cass. 15-4-1999 n. 3756; Cass. 28-11-1998 n. 12106; Cass. 27-2-1991 n. 2123), onere in alcun modo assolto dai convenuti ed anzi dalla consulenza tecnica (le cui risultanze, fondate su ispezioni in loco, assunzione di informazioni da terzi ed analisi del tipo di materiali impiegati, appaiono, per la loro completezza, congruamente motivate e possono pertanto essere assunte a base della decisione) si evince che i riscontrati difetti sono derivati da carenze costruttive (difettosa realizzazione dell’isolamento e dell’impermeabilizzazione del fabbricato, errata tempistica dei lavori, utilizzo di materiali inadeguati, non corretta esecuzione della messa in opera del primo solaio, errata collocazione degli elementi di drenaggio delle acque meteoriche). Dei danni conseguenti vanno quindi ritenuti responsabili in solido sia la ALFA sia la società Tizio posto che l’art. 1669 c.c. si applica a tutti coloro che hanno cagionato l’evento a nulla rilevando la natura e la diversità dei contributi cui si ricollega la responsabilità (cfr. Cass. 28-10-1994 n. 8904): al riguardo occorre osservare che l’appaltatore, quando opera come mero esecutore dei lavori, nondimeno risponde per inosservanza delle regole tecniche e di comune diligenza laddove, nel caso di specie, sia la scelta dei materiali (vedasi contratti Tizio/ALFA) che l’errata tempistica nell’esecuzione dei lavori appaiono addebitabili alla terza chiamata.Il danno, ricalcolato - alla stregua della stima operata dal c.t.u. - in valori al momento della sua verificazione (da collocarsi temporalmente alla data del 25-2-1998 e cioè della prima lettera di diffida da parte del legale dell’attrice), ammonta ad euro 15.131,82 e corrisponde attualmente ad euro 16.732,44 cui debbono aggiungersi gli interessi legali sulla somma di euro 15.131,82 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat ex art. 409 c.p.c. dal 25-2-1998 alla data della sentenza: sul totale così ottenuto vanno ulteriormente aggiunti gli interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo definitivo.
Quanto alla posizione del Sempronio, chiamato a rispondere ex art. 2456 c.c., occorre rilevare che la responsabilità del liquidatore (il quale peraltro risponde esclusivamente nei limiti dell’attivo distribuito ai soci: cfr. Cass. 4-10-1999 n. 11021; Cass. 23-11-1978 n. 5489) ha natura sussidiaria (cfr. Cass. 29-8-1987 n. 7139) e, ove sia stata convenuta in giudizio anche la società cancellata, come nel caso di specie, la condanna può essere pronunciata solo nei confronti di quest’ultima (in tal senso vedasi Cass. 13-11-1979 n. 5897; Cass. 28-9-1973 n. 2429).

La domanda proposta nei confronti del Sempronio va quindi rigettata e, di conseguenza, quella di manleva da lui formulata nei confronti della società Tizio non può essere esaminata.
Quanto infine alla domanda di condanna generica al risarcimento dei danni per lesione dell’immagine commerciale ed interruzione dell’attività in relazione ai lavori di ripristino da effettuare, occorre osservare che, per l’accoglimento della stessa, è sufficiente l’accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose (cfr. Cass. 29-3-1999 n. 2986; Cass. 7-2-1998 n. 1298) chiaramente evincibile dalla documentazione fotografica e dalle risultanze della c.t.u.. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza sussistendo giusti motivi, anche in considerazione del comportamento negoziale tenuto, per operarne l’integrale compensazione nei rapporti fra l’attrice ed il Sempronio e fra costui e la terza chiamata.

P.Q.M.

il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:
condanna, in solido fra loro, la ALFA s.r.l. in liquidazione in persona del liquidatore nonché la società F.lli Tizio s.n.c. di Tizio Marco, in persona del legale rappresentante, a pagare in favore dell’attrice l’importo di euro 16.732,44 oltre ad interessi al tasso legale sulla somma di € 15.131,82 rivalutata annualmente secondo gli indici Istat ex art. 409 c.p.c. dal 25-2-1998 alla data della sentenza ed oltre agli interessi legali sul totale così ottenuto dalla data della sentenza sino al saldo definitivo;
condanna la ALFA s.r.l. in liquidazione e la società F.lli Tizio s.n.c. di Tizio Marco in solido fra loro a risarcire all’attrice i danni da lesione dell’immagine commerciale e da sospensione dell’attività da liquidarsi in separato giudizio;
respinge la domanda proposta nei confronti di Sempronio Giorgio e, conseguentemente, quella di manleva da costui proposta;
condanna in solido la ALFA s.r.l. in liquidazione e la  F.lli Tizio s.n.c. di Tizio Marco a rifondere all'attrice le spese di lite liquidandole in complessivi euro 6.606,60 di cui € 2.984,91 per spese (comprese quelle di c.t.u.), € 1.887,68 per diritti ed € 1.734,01 per onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese ex art. 15 T.P., ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge;
compensa integralmente le spese di lite nei rapporti fra l’attrice ed il Sempronio e fra costui e la terza chiamata.