Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9536 - pubb. 09/10/2013
Mantenimento del figlio maggiorenne: cessa con l’autonomia, a prescindere dalle aspettative
Cassazione civile, sez. I, 03 Settembre 2013, n. 20137. Est. Giancola.
Mantenimento del Figlio maggiorenne – Cessazione al momento della autosufficienza economica – Rilevanza delle aspettative in ragione delle possibilità economiche del genitore – Esclusione – Rilevanza per l’eventuale domanda risarcitoria – Sussiste.
Il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne gravante, sotto forma di obbligo di corresponsione di un assegno, sul genitore non convivente, cessa all'atto del conseguimento, da parte del figlio, di uno "status" di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato. Pertanto, l’attribuzione del beneficio periodico non può essere fondata su ragioni improprie quali la perdita di chances rispetto ad una migliore e più proficua formazione personale e collocazione economico sociale, guardando al livello culturale e socio economico della famiglia di origine. In tal modo, si valorizza illegittimamente il diverso aspetto della responsabilità genitoriale, avente natura squisitamente compensativa e risarcitoria, indebitamente assumendolo a funzione del mantenimento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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