Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9431 - pubb. 18/09/2013

Collegamento stabile del figlio maggiorenne con la casa: riflessi sulla legittimazione ad agire nel suo interesse, da parte del genitore

Cassazione civile, sez. I, 25 Luglio 2013, n. 18075. Est. San Giorgio.


Assegnazione della casa coniugale – Legittimazione del genitore in luogo del figlio maggiorenne – Requisito della coabitazione – Collegamento stabile del figlio con la casa – Condizioni – Ritorno nei soli fine settimana – Mera ospitalità – Collegamento con la casa – Esclusione.



È pur vero che il genitore, separato o divorziato, al quale il figlio sia stato affidato durante la minore età, pur dopo che questi (non ancora autosufficiente) sia divenuto maggiorenne, continua, in assenza di un'autonoma richiesta da parte di quest'ultimo, ad essere legittimato iure proprio ad ottenere dall'altro genitore il pagamento dell'assegno per il mantenimento del figlio, sempre che tra il genitore già affidatario e il figlio persista il rapporto di coabitazione (Cass., sent. n. 11320 del 2005). Tuttavia, più recentemente, con riferimento alla tematica dell'assegnazione della casa familiare, la giurisprudenza ha precisato che la nozione di convivenza rilevante a tali effetti comporta la stabile dimora del figlio presso l'abitazione di uno dei genitori, con eventuali, sporadici allontanamenti per brevi periodi, e con esclusione, quindi, della ipotesi di saltuario ritorno presso detta abitazione per i fine settimana, ipotesi nella quale si configura invece un rapporto di mera ospitalità. Deve, pertanto, sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, benché la coabitazione possa non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile; quest'ultimo criterio, tuttavia, deve coniugarsi con quello della prevalenza temporale dell'effettiva presenza, in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese: v. Cass., sent. n. 4555 del 2012) {Nella specie, la Corte di merito, avendo preso in considerazione l'elemento del venir meno del presupposto della coabitazione del giovane R. con la madre per effetto del suo trasferimento per ragioni di studio a Milano, la cui stabilità il giudice di secondo grado ha ritenuto comprovata dalla circostanza dell'avere il ragazzo preso ivi in locazione un appartamento, correttamente ha escluso la sopravvivenza della legittimazione della madre a richiedere iure proprio all'ex coniuge il contributo per il mantenimento del figlio]. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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