Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7263 - pubb. 04/06/2012

Sciagura aerea e responsabilità dello Stato: principi

Appello Palermo, 14 Giugno 2010. Est. Maria Giovanna Sambito.


Procedimento civile – Nesso di causalità – Criteri di accertamento – Certezza probabilistica – Applicazioni.

Procedimento civile – Fatto notorio – Disastro aereo – Indagini tecniche – Esclusione.

Responsabilità civile – Condotta omissiva – Rilevanza – Pretermissione – Prevenzione dell’evento.

Responsabilità civile – Illecito omissivo – Ministero dei Trasposti – Ministero della Difesa – Disastro aereo – Sussistenza.

Responsabilità civile – Illecito omissivo – Ministero dei Trasposti – Ministero della Difesa – Disastro aereo – Pretermissione – Conoscenza o conoscibilità del fatto pericoloso.

Responsabilità civile – Illecito omissivo – Ministero dei Trasposti – Ministero della Difesa – Disastro aereo – Conoscenza o conoscibilità del fatto pericoloso – Obbligo.

Responsabilità civile – Difesa militare dello spazio aereo – Attività pericolosa – Art. 2050 c.c. – Applicabilità.

Responsabilità civile – Danno biologico – Trasferimento iure hereditatis – Criteri.

Responsabilità civile – Evento “morte” – Risarcimento del danno – Morte “sul colpo” – Intrasmissibilità gli eredi.



Al contrario del processo penale, informato al principio c.d. “oltre il ragionevole dubbio”, la certezza probabilistica propria del giudizio civile deve applicarsi anche quando vi sia un problema di scelta tra più ipotesi in ordine alla ricostruzione del fatto, dovendo procedersi alla decisione della lite civile secondo la soluzione che riceva comparativamente il maggior supporto logico sulla base degli elementi di prova disponibili, autonomamente valutati. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Sebbene il disastro aereo possa qualificarsi come fatto notorio, tale non è il risultato delle indagini tecniche svolte per accertarne le cause, le quali rilevano ai fini dell’autonoma valutazione dei fatti e sono, quindi, dovute. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

L’omissione di una condotta ha rilevanza, ai fini della responsabilità civile, sia quando si tratti della pretermissione di un comportamento imposto da una specifica norma giuridica, sia quando per la sua posizione il soggetto abbia obblighi particolari di prevenzione dell’evento. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Sussiste la responsabilità per omissione di una condotta rilevante a carico sia del Ministero della Difesa che del Ministero dei Trasporti quando, nell’ipotesi di un disastro aereo, gli stessi non abbiano adempiuto gli obblighi di garantire la sicurezza dei voli, di impedire l’accesso di aerei non autorizzati nemici, di assistenza e sicurezza dei voli medesimi, obblighi che non hanno carattere astratto o generico, ma costituiscono il presidio di base onde assicurare la sicurezza dei cieli ed evitare l’insorgenza di fatti disastrosi. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Poiché nell’illecito aquiliano per omissione il principio di causalità e quello della colpevolezza si sovrappongono, dato che la causalità nell’omissione non può essere meramente materiale ed il relativo accertamento deve fondarsi su un giudizio ipotetico, il Ministero della Difesa e quello dei Trasporti sono responsabili nella produzione dell’evento (nella specie, disastro aereo) per aver pretermesso l’azione al momento della conoscenza – o conoscibilità – del fatto pericoloso. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

La circostanza secondo la quale i Ministeri della Difesa e dei Trasporti non abbiano conoscenza dell’esistenza del pericolo non è idonea ad escludere la colpevolezza, la quale resta integrata dall’omissione delle attività imposte dalle norma di sorveglianza e di controllo. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

In considerazione del fatto che la difesa militare dello spazio aereo italiano va reputata attività pericolosa, con l’effetto di riconoscere come tale anche quella volta a garantire la sicurezza della navigazione aerea civile, deve ritenersi applicabile la presunzione di cui all’art. 2050 c.c.. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Il risarcimento del danno biologico compete ai prossimi congiunti di una persona deceduta, i quali abbiano agito in qualità di eredi, quando il diritto al ristoro dei danni sia entrato a far parte del patrimonio del defunto, come normalmente avviene quando tra l’evento dannoso che abbia prodotto danni alla salute e l’exitus sussista un lasso di tempo apprezzabile. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)

Poiché la morte (sebbene costituisca la massima lesione possibile del diritto alla salute) incide sul bene giuridico “vita” fruibile solo dalla persona del suo titolare, non può riconoscersi alcun risarcimento per equivalente, neppure per danno patrimoniale, trasmissibile agli eredi, quando la stessa sia intervenuta senza lasso alcuno di tempo tra la l’evento ed il decesso. (Giovanni Carmellino) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Vanessa Fallica e del Prof. Avv. Bruno Inzitari


Il testo integrale


 


Testo Integrale