CrisiImpresa
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 27/02/2024 Scarica PDF
Meritevolezza del consumatore: il declino della tesi del c.d. shock esogeno
Astorre Mancini e Alessia Munarin, Avvocati in RiminiAppello di Bologna 9 febbraio 2024[2], pres. De Cristofaro est. Lama
Ristrutturazione dei debiti del consumatore - Condizioni oggettive ostative - Giudizio di meritevolezza - Svalutazione - Colpa grave - Criteri
Diversamente dall’art. 12-bis l. 3/2012 nella sua originaria formulazione, l’art. 69 CCII prevede espressamente che il consumatore non possa accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, con eliminazione, quindi, del requisito della valutazione della colpa genericamente intesa, avendo il legislatore deciso - ai fini dell’ammissione del debitore alle procedure di sovraindebitamento - di non esigere requisiti soggettivi troppo stringenti, in considerazione anche della qualità dei soggetti destinatari del beneficio, che spesso sono privi di un livello culturale idoneo a rendersi conto del loro progressivo indebitamento, eliminando di fatto il giudizio di meritevolezza ed ancorando l’accesso alla valutazione della sussistenza di requisiti puramente negativi ed ostativi: il Giudice non dovrà più valutare, come accadeva prima della riforma, se il debitore abbia effettivamente causato il sovraindebitamento con colpa, ma potrà negare l’omologa del piano solo quando l’indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Appello di Firenze 8 novembre 2023, pres. Monti est. Nannipieri
Ristrutturazione dei debiti del consumatore - Condizioni oggettive ostative - Colpa grave - Valutazione – Criteri - Teoria del c.d. shock esogeno - Infondatezza
Il tenore testuale dell’art. 69 CCII consente di ritenere sicuramente superate quelle soluzioni interpretative, formulate con riferimento al testo originario dell’art. 12-bis l. 3/2012, che consideravano “meritevole” il consumatore nei soli casi di sovraindebitamento oggettivamente incolpevole, nei quali le obbligazioni erano state originariamente assunte con “la ragionevole prospettiva di poterle adempiere” e lo squilibrio determinato da eventi sopravvenuti gravi, imprevedibili, estranei alla sfera di controllo del debitore, quali licenziamenti, malattie, perdita di un familiare che forniva sostegno economico, etc. (tesi del c.d. “shock esogeno”; vedi anche Cassazione civile sez. VI, 22/09/2022, n. 27843). (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Tribunale di Reggio Calabria 25 gennaio 2024, est. Alvano
Ristrutturazione dei debiti del consumatore - Condizioni oggettive ostative - Colpa grave - Criteri di valutazione - Evolversi nel tempo della condizione di sovraindebitamento – Giudizio d’insieme e complessivo - Necessità
La formula normativa prevista dall’art. 69 CCII, rappresentata dal non aver determinato la condizione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, codifica una disciplina più favorevole della precedente, in quanto restringe il campo dei comportamenti rilevanti per escludere l’accesso alla procedura; in sintesi, non si tratta di premiare, in positivo, il consumatore diligente, ‘onesto ma sfortunato’, che ha contratto all’origine un debito oggettivamente proporzionato, ma piuttosto di escludere, in negativo, il consumatore la cui condotta sia particolarmente censurabile, nell’ambito di un giudizio d’insieme che tenga conto di tutti gli elementi della fattispecie concreta, compresi i ‘livelli culturali’, l’estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, l’eventuale consapevolezza di un debito pure sproporzionato ma contratto per far fronte a esigenze primarie di vita costituzionalmente tutelate (salute, abitazione, lavoro, studio) proprie o degli stretti familiari, l’evolversi nel tempo del progressivo indebitamento (cfr. Corte di Appello di Firenze 8 novembre 2023). (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Sommario: 1. I mutati criteri del giudizio di meritevolezza. 2. Da una visione statica del debito ad una lettura dinamica della condizione di sovraindebitamento. 3. Le difficoltà della giurisprudenza di merito a sganciarsi dai vecchi criteri. 4. Le pronunce in rassegna delle Corti distrettuali. 5. Il quadro normativo europeo e la legge delega n. 155/2017: una proposta di riforma.6. Considerazioni conclusive.
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1. I mutati criteri del giudizio di meritevolezza
Le decisioni in rassegna si segnalano per l’importante ed esplicita presa di distanza dalla teoria del c.d. shock esogeno, a cui la giurisprudenza maggioritaria, in vigenza della l. 3/2012 ed ancora oggi in base all’art. 69 CCII, ha continuato a fare riferimento per la verifica dell’assenza delle condizioni soggettive ostative ai fini dell’accesso del debitore alla ristrutturazione ex art. 67 CCII, in particolare quando si tratta di accertare se questi abbia “determinato il sovraindebitamento con colpa grave”, come stabilito dall’ultimo periodo del primo comma dell’art. 69 CCII.
Tale disposizione ha dato adito ad una variegata giurisprudenza in tema di meritevolezza del debitore, che di volta in volta ha allargato o ridotto drasticamente le possibilità di accesso alla ristrutturazione, lasciando ampi margini discrezionali in capo al giudice - come è normale che sia quando si tratta di indagare lo stato soggettivo del ricorrente – creando, tuttavia, grande incertezza tra gli operatori.
Se da un lato, infatti, nella causazione della condizione di sovraindebitamento, solo la colpa lieve consente al consumatore di accedere alla procedura, dall’altro lato è evidente che la relativa indagine involge valutazioni della sua condotta non ancorate a criteri oggettivi ma liberamente declinabili in relazione al caso concreto, ciò che ha condotto la giurisprudenza ad assumere posizioni diverse in relazione alle molteplici fattispecie sottoposte al suo vaglio.
Tratto comune, tuttavia, di numerose pronunce rese anche in vigenza del Codice della Crisi è rappresentato dalla notevole resistenza dei giudici a svincolare la ‘colpa grave’ dai criteri già indicati dall’art. 12-bis l. 3/2012, successivamente abrogati e poi non riprodotti dalla disposizione dell’art. 69 CCII.
L’indagine del requisito soggettivo rappresentato dalla ‘meritevolezza’, come disciplinato nel già novellato art. 7, comma 2, lett. d)-ter l. 3/2012 - oggi art. 69, comma 1, ult. periodo, CCII – è, infatti, disciplinata da criteri differenti rispetto a quelli abrogati e già indicati nell’art. 12-bis l. 3/2012.
Come noto, detto articolo della l. 3/2012 prevedeva tre parametri di valutazione per l’ammissibilità del piano del consumatore, qualificati nel c.d. ‘triplice test di meritevolezza’ (Limitone, 2021), che precludeva l’ammissione quando il consumatore: 1) aveva assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere (criterio della ragionevole prospettiva di adempimento); oppure, 2) aveva colposamente determinato il sovraindebitamento (criterio della colpa); ovvero, 3) aveva fatto ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali (criterio della sproporzione)[3].
Con la novella del 2020 tale disposizione è stata abrogata e sostituita dall’unico criterio (corrispondente al secondo criterio del ‘triplice test’), avente portata generale, per cui il piano del consumatore è precluso quando il consumatore abbia “determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”, formula unica poi ripresa dal legislatore nell’art. 69 CCII.
2. Da una visione statica del debito ad una lettura dinamica della condizione di sovraindebitamento
Con l’eliminazione di entrambi i criteri ‘statici’ (ragionevolezza di adempimento e sproporzione) - la cui applicazione comportava la messa a fuoco del momento genetico dell’obbligazione - e sostituendo la colpa generica con la colpa grave, il legislatore ha inteso fornire al giudice un criterio generale di valutazione, affidato al suo libero discernimento, che muovesse dall’analisi complessiva e d’insieme della vicenda, personale e familiare, del debitore, nella consapevolezza che il default finanziario, il più delle volte, è frutto di una stratificazione di eventi e situazioni che introducono poco a poco il consumatore verso la condizione di sovraindebitamento.
Le decisioni in rassegna hanno, dunque, il pregio di affermare che il nuovo criterio dell’art. 69 CCII comporta che la meritevolezza deve essere accertata all’esito di un giudizio complessivo, dovendosi valutare l’insorgenza del sovraindebitamento nel suo formarsi dinamico, non in relazione al comportamento tenuto dal consumatore in occasione della singola contrazione del debito.
In altri termini, se il legislatore ha soppresso sia il criterio della ‘ragionevole prospettiva di adempimento’ (test n. 1), sia il criterio della ‘sproporzione del debito’ (test n. 3), introducendo la formula dell’“aver determinato la situazione di sovraindebitamento”, ciò significa che l’interprete non deve svolgere un’analisi dello stato soggettivo del debitore al momento dell’assunzione della singola obbligazione rimasta inadempiuta - per coglierne il particolare disvalore (integrante colpa grave) ed inferirne, così, la non meritevolezza -, dovendosi esaminare, al contrario, l’evoluzione della vicenda personale e familiare che ha condotto il debitore a non onorare più i propri debiti.
Da ciò consegue che lo stato di sovraindebitamento non può ritenersi cristallizzato in un momento particolare, fotografato ai fini dell’accertamento del grado di colpa del debitore, ma va letto nel suo sviluppo dinamico, in relazione ai molteplici fattori che determinano l’ingresso del consumatore in detta condizione[4].
Ciò non toglie, ovviamente, che gli abrogati criteri interpretativi possano concorrere ai fini della valutazione del comportamento tenuto complessivamente dal debitore, tuttavia appare irragionevole procedere semplicemente alla verifica in concreto della sproporzione debito/patrimonio nell’assunzione di una singola obbligazione, ovvero ad analizzare ex ante la ‘ragionevole prospettiva di adempiere’ sussistente al momento della contrazione di un singolo debito, tenuto conto che in numerosissime situazioni – come pure nella vicenda estrema del debitore vittima di usura, espressamente contrastata dalla l. 3/2012 – la meritevolezza sarebbe sempre esclusa, ove indagata alla luce dei predetti criteri non più vigenti.
3. Le difficoltà della giurisprudenza di merito a sganciarsi dai vecchi criteri
La prevalente giurisprudenza, come già osservato, nel declinare il nuovo criterio valutativo nelle fattispecie concrete di volta in volta pervenute alla sua attenzione, ha continuato di fatto ad applicare il ‘triplice test’, valorizzando in molteplici situazioni anche solo un comportamento particolarmente colposo tenuto dal debitore e restringendo, così, gli spazi di operatività dell’istituto.
Addirittura tale richiamo ai vecchi criteri viene operato in modo espresso, con svalutazione totale, evidentemente, delle ragioni sottese all’abrogazione normativa operata dal legislatore.
Emblematiche le pronunce del Tribunale di S.M. Capua a Vetere, 14 febbraio 2024 e 5 ottobre 2023, per cui “con riferimento alla nozione di colpa grave di cui alla l. 3/2012, il criterio della ‘ragionevole prospettiva di adempimento’, prima presente espressamente nell’ordito normativo, deve ritenersi oggi confluito nella nozione di colpa, essendo destinato a dare contenuto alla regola cautelare sulla base della quale il giudice svolge il giudizio di imputabilità soggettiva”.
Analogamente, Tribunale di Rimini, 6 ottobre 2021, resa in sede di reclamo - in fattispecie relativa ad una casalinga priva di redditi che aveva prestato fideiussione alla banca mutuante in favore dell’impresa del marito - chiarisce espressamente la permanente operatività delle vecchie regole ermeneutiche, per cui, malgrado l’intervenuta abrogazione dell’art. 12-bis l. 3/2012, “il tribunale ritiene che la nozione di colpa rilevante (ai fini della valutazione di meritevolezza) possa essere ‘riempita’, quanto alla regola cautelare, mediante il riferimento a quella ‘ragionevole prospettiva di adempimento’ che proprio il legislatore, nella disciplina previgente, aveva chiarito essere il fulcro della valutazione di meritevolezza”[5].
Pur dopo l’abrogazione normativa, dunque, la giurisprudenza prevalente ha continuato a ritenere il piano precluso al consumatore ogniqualvolta avesse contratto debiti in modo sproporzionato al reddito o, comunque, senza la ragionevole prospettiva di poter onorarli, così da rendere ammissibile l’accesso alla procedura in presenza esclusivamente del c.d. ‘shock esogeno’, per cui il sovraindebitato è meritevole solo quando il debito non appare insostenibile al momento del suo sorgere, ma lo diventa in conseguenza del verificarsi di eventi non prevedibili, estranei alla sua volontà, successivi alla contrazione dell’obbligazione e tali da pregiudicarne la capacità di rimborso.
4. Le pronunce in rassegna delle Corti distrettuali
Con poche eccezioni meritevoli di segnalazione, dunque, la giurisprudenza ha reiterato l’applicazione dei due criteri già codificati dall’art. 12-bis l. 3/2012 ma volutamente abrogati dal legislatore, ciò che ha condotto i giudici a rendere numerose pronunce di inammissibilità.
Approccio già segnalato, opportunamente, da Tribunale di Verona, 5 febbraio 2021, per cui “una lettura eccessivamente rigorosa dei requisiti di accesso richiesti dalla l. 3/2012 porta inevitabilmente a limitarne l’accesso alle procedure ai soli casi in cui il sovraindebitamento sia frutto di fatti del tutto sopravvenuti e imprevedibili.Tale lettura, invero, non pare tener conto della ratio nella norma in esame e dell’esigenza, ad essa sottesa, di consentire l’esdebitazione anche al consumatore che non può accedere alle altre procedure concorsuali né tiene conto del fatto che il sovraindebitamento spesso non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento”[6].
Le due pronunce in rassegna rese in sede di reclamo riqualificano la regola di condotta alla stregua della quale deve ritenersi integrato il requisito soggettivo di ammissibilità.
Appello Firenze, 8 novembre 2023, è emblematica, in quanto resa in tema di rilascio di fideiussione, da parte del debitore, a favore dell’impresa del figlio, a cui egli è rimasto sempre estraneo, rilascio avvenuto prima della contrazione di due successivi finanziamenti rimasti non onorati.
La Corte osserva che l’assunzione degli impegni finanziari è avvenuta “sulla base di considerazioni non connotate da totale irragionevolezza” (i finanziamenti ricevuti non risultavano contratti per esigenze voluttuarie ma per far fronte a spese straordinarie e per il sostegno economico al figlio), per cui il giudice del reclamo sembra assegnare valenza alle motivazioni sottese alla contrazione del debito da parte del debitore, piuttosto che alla verifica in concreto della effettiva rimborsabilità del debito.
Inoltre, prosegue la Corte, la situazione di sovraindebitamento risulta determinata “dall’azionamento delle fideiussioni a suo tempo prestate in favore della società del figlio; dette fideiussioni risultano prestate a garanzia di finanziamenti garantiti, nella misura dell’80%, da altri soggetti e, comunque, in astratto, rimborsabili dalla obbligata principale”.
Come si vede, non vi è alcuna verifica rigorosa della sproporzione tra debito e patrimonio al momento del rilascio delle fideiussioni e/o della ragionevole prospettiva di adempimento all’atto dell’assunzione dell’obbligo di garanzia: l’astratta rimborsabilità delle somme garantite, da parte della debitrice principale, viene ritenuta sufficiente per escludere la colpa grave nell’assunzione del debito, sul presupposto che “la oggettiva sproporzione originaria tra capacità reddituali-patrimoniali ed obbligazioni assunte mantiene certamente un rilievo nell’ambito dei parametri ex art. 69 CCII, specie ove sia palese e manifesta, ma nell’ambito di una valutazione complessiva”, per cui la gravità della colpa, ostativa alla procedura, deve riscontrarsi all’esito “di un giudizio d’insieme che tenga conto di tutti gli elementi della fattispecie concreta”, a fronte di “una condotta del consumatore particolarmente censurabile”.
In ogni caso, conclude la Corte, vanno ritenute superate “quelle soluzioni interpretative, formulate con riferimento al testo originario dell’art. 12 bis l. 3/2012”, che consideravano meritevole il consumatore solo in presenza di “uno squilibrio determinato da eventi sopravvenuti gravi, imprevedibili, estranei alla sfera di controllo del debitore, quali licenziamenti, malattie, perdita di un familiare che forniva sostegno economico, etc. (tesi del c.d. ‘shock esogeno’)”.
Appello di Bologna, 9 febbraio 2024, invece, ha respinto il reclamo (avverso l’omologa del piano) del creditore finanziario che contestava la colpa grave del consumatore nell’aver contratto un primo finanziamento di 25 mila euro nel 2018 e un secondo finanziamento di 34 mila euro nel 2021.
Osserva la Corte che il debitore, vigile del fuoco, “era coniugato e poteva ragionevolmente contare sull’eventuale supporto economico della moglie che all’epoca era impiegata come dipendente”.
Si precisa che “la massa debitoria è originata dalla vita coniugale e dall'alto tenore di vita mantenuto dalla ex moglie che non ha mai contribuito alle spese familiari e di vita, il cui relativo costo ha costretto il debitore a ricorrere più volte al credito sotto forma di finanziamenti anche con cessione volontaria del quinto dello stipendio. In tale contesto egli si è trovato a non poter più onorare i pagamenti delle utenze e delle forniture, accumulando ulteriori debiti che, intervenuto il divorzio dalla moglie, sono rimasti definitivamente in capo a lui”.
La Corte prende atto, altresì, che il sovraindebitato, “assunto come vigile del fuoco con contratto a tempo indeterminato e con un minimo grado di istruzione, all’atto dell’ottenimento dei finanziamenti, confidava, in buona fede, di poter onorare i debiti contratti con i proventi del suo lavoro e, eventualmente, anche con parte di quelli della ex moglie”.
L’evento del divorzio, come si vede, non è inteso come fatto esogeno, successivo e sopravvenuto, idoneo a determinare senza colpa la condizione di sovraindebitamento, uscendo valorizzata, piuttosto, la condizione personale del debitore, che all’atto della contrazione dei debiti confidava in buona fede nella possibilità di onorarli.
La Corte respinge dunque il reclamo del creditore, osservando che il legislatore ha “deciso di non esigere requisiti soggettivi troppo stringenti, in considerazione anche della qualità dei soggetti destinatari del beneficio che spesso sono privi di un livello culturale idoneo a rendersi conto del loro progressivo indebitamento, eliminando di fatto il giudizio di meritevolezza ed ancorando l’accesso alla valutazione della sussistenza di requisiti puramente negativi ed ostativi”.
5. Il quadro normativo europeo e la legge delega n. 155/2017: una proposta di riforma
De jure condendo, la previsione della ‘colpa grave’ dovrebbe divenire oggetto di revisione, nell’ambito di una profonda riflessione che il legislatore è chiamato a fare sulla base della effettiva operatività ed applicazione degli istituti del sovraindebitamento.
Si osserva, peraltro, che, per l’accesso alla liquidazione giudiziale, come per l’accesso al concordato preventivo ed al concordato minore, non sia richiesta alcuna valutazione della colpa, in nessuna sua declinazione (l’art. 77 CCII per il concordato minore, considera di ostacolo solo gli atti diretti a frodare le ragioni dei creditori), riferimento eliminato anche dall’art. 270 CCII per l’accesso alla liquidazione controllata, essendo rimasta detta valutazione dello stato soggettivo solo nell’esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII e nell’art. 282 CCII ai fini dell’esdebitazione.
In realtà, è la stessa previsione della ‘colpa grave’, quale requisito soggettivo negativo nelle procedure di sovraindebitamento, ad apparire una forzatura rispetto alle normative di riferimento.
Invero, è curioso osservare che nella normativa europea ed italiana da cui scaturisce il Codice (Direttiva Insolvency n. 1023/2019 e legge delega n.155/2017), non vi è alcuna indicazione del criterio della ‘colpa grave’ ai fini di una presunta meritevolezza del debitore necessaria per l’accesso alle procedure di sovraindebitamento: nei predetti testi normativi si trova esclusivamente il riferimento al comportamento fraudolento del debitore, non anche colposo.
La legge delega n. 155/2017, in particolare, aveva eliminato ogni riferimento alla colpa nel sovraindebitamento per la semplice considerazione che essa induceva a valutazioni soggettivistiche del contegno del debitore da parte del giudice, incentrate sull’atteggiamento psicologico del debitore stesso, non sempre facilmente indagabile.
Allo stesso modo, la Direttiva europea fissa il limite di accesso ai quadri di ristrutturazione al solo debitore che abbia agito in modo “criminale o fraudolento”.
Un gruppo di studiosi ed operatori impegnati nelle procedure di sovraindebitamento ha suggerito radicalmente l’eliminazione di ogni riferimento alla ‘colpa grave’, così introducendo una presunzione di meritevolezza del debitore, superabile solo in presenza di atti di malafede o frode nella determinazione della condizione di sovraindebitamento[7], mediante la modifica normativa dei tre articoli del Codice riferiti a tale stato soggettivo:
Articolo 69 |
Condizioni soggettive ostative |
1. Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in
questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la
domanda o ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte, ovvero ha
determinato la situazione di sovraindebitamento con |
2. […] |
Articolo 282 |
Esdebitazione di diritto |
1. […] |
2.L’esdebitazione non opera nelle ipotesi previste
dall’articolo 280 nonché nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la
situazione di sovraindebitamento con |
3. […] |
Art. 283 |
Esdebitazione del sovraindebitato incapiente |
1. 6. […] |
7.Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata
la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l’assenza di atti in
frode e la mancanza di dolo |
8. 9. […] |
|
6. Considerazioni conclusive
È auspicabile che le autorevoli pronunce delle Corti distrettuali, di cui si è dato succintamente conto, aprano una breccia nella giurisprudenza dei Tribunali in punto al riscontro dei requisiti soggettivi di ammissibilità, questione che involge, come visto, non solo la procedura del consumatore ma anche quella dell’incapiente (ex art. 283 CCII) e l’accesso all’esdebitazione del sovraindebitato, ai sensi dell’art. 282 CCII.
Il venir meno dei criteri abrogati, già contenuti nell’art. 12-bis l. 3/2012, va letto come un chiaro segnale del legislatore di allargamento delle maglie di accesso alle procedure, come già colto dalla Corte di Cassazione con la decisione 27 luglio 2023, n. 22890, non ancora sufficientemente recepita dai giudici di merito: con essa la S.C., accogliendo il reclamo avverso il diniego di omologazione del piano del consumatore per carenza di meritevolezza del debitore, ha rinviato la vicenda processuale al medesimo Tribunale ricordando che “i requisiti per il riconoscimento dell’ammissibilità della proposta del consumatore e la sua omologazione sono mutati, per cui l’accoglimento del motivo impone la necessità di far luogo all’applicazione della nuova disciplina”.
Così statuendo la S.C. ha mostrato di accogliere appieno la ratio della intervenuta modifica normativa, come esplicitata dal legislatore, il quale non ha ritenuto di spingersi fino alla eliminazione della ‘colpa grave’, ma ha ribadito, tuttavia, nella Relazione Illustrativa che “la necessità d’intervenire sul corpo normativo attuale deriva dalla quasi totale disapplicazione dell’istituto”, per cui “si è deciso di non esigere per l’ammissione alle procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti”, anche per “l’oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili”.
Nel respingere qualsivoglia approccio moraleggiante, gli operatori delle procedure di sovraindebitamento sono chiamati ad agevolare l’accesso a detti strumenti, altrimenti - si legge ancora nella Relazione Illustrativa - si finisce “per restringere a tal punto la portata dell’istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese, consistenti non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile”.
[1]Gli Autori sono avvocati associati dello Studio Legale Mancini & Associati di Rimini.
[2] Le pronunce in rassegna, e quelle citate, sono pubblicate o in corso di pubblicazione in questa Rivista.
[3] Il terzo comma dell’art. 12-bis l. 3/2012 recitava infatti “[…] il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità […]”.
[4] Sono numerose le pronunce giurisprudenziali che, anche in vigenza del Codice, reiterano un approccio statico nella verifica della ‘colpa grave’.
Ad es., Tribunale di Taranto, 13 ottobre 2023, sul presupposto che il giudizio di meritevolezza “si impone in termini rigorosi”, anche in ragione dell’anticipazione di tale giudizio dalla sede di omologazione al momento di verifica dei presupposti di ammissibilità della domanda, ha ritenuto che, quanto “ai criteri di valutazione, il giudice, deve poter rilevare ed esaminare, con riguardo ad ogni specifico momento in cui il debitore si è via via determinato ad obbligarsi, sia i fatti e le ragioni (evidentemente concomitanti o anteriori rispetto al sorgere dell’obbligazione) che lo abbiano indotto ad indebitarsi, sia le risorse di cui egli, in quel preciso momento, disponeva al fine di potervi fare fronte”, per concludere, ritornando ancora una volta ai criteri normativi abrogati ed alla tesi del c.d. shock esogeno, che “la colpa lieve si configura allorquando l’insostenibilità del debito si presenti in principio non ragionevolmente o agevolmente prevedibile ovvero quale l’inevitabile conseguenza di fatti del tutto sopravvenuti”.
[5] Circa la persistente adesione al vecchio approccio ermeneutico, Tribunale di Trani, 24 maggio 2023, ha negato l’omologa di un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII osservando, quanto alla carenza di meritevolezza, che “la definitiva sproporzione tra i patrimoni e le obbligazioni assunte era già obiettivamente esistente ed evidente ai debitori alla conclusione dei contratti di finanziamento: i ricorrenti non possono quindi fondatamente invocare la sopravvenienza di circostanze eccezionali e imprevedibili che li hanno posti in situazione di incapacità strutturale a far fronte ai pagamenti”.
Nello stesso senso, Tribunale di Taranto, 23 novembre 2023, ha reiterato il medesimo approccio interpretativo, osservando che “la colpa grave che ai sensi dell’art. 69 CCI osta alla ammissibilità della proposta può dirsi certo integrata quando il debitore, nella fase genetica del rapporto, abbia contratto l’obbligazione sapendo di ricorrere al credito in modo sproporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali e, quindi, senza la ragionevole prospettiva iniziale di poterle adempiere”.
[6] La considerazione del tribunale veneto è ripresa da Tribunale di Nola, 6 febbraio 2023, per cui “ai fini della valutazione del requisito di ammissibilità dell’assenza di colpa grave, si condivide quanto esposto da Trib. Verona, 5 febbraio 2021”, in quanto dal nuovo dato normativo “emerge una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all’omologa del piano”.
Nel senso indicato da tali pronunce si segnala Tribunale di Torino, 21 marzo 2023,che ha ammesso alla ristrutturazione ex art. 67 CCII il debitore che aveva contratto finanziamenti c.d. ‘a catena’, analizzando la progressiva condizione di indebitamento del consumatore nel suo formarsi dinamico ed osservando che “il ricorso al credito non possa essere reputato colposo, poiché il debitore risulta aver agito non con grave negligenza o imperizia - le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più opzioni possibili - ma per necessità: la stipulazione di finanziamenti cd. a catena, sebbene rivelatasi fallimentare sul piano oggettivo e strategico, risulta in questo caso giustificata sul piano soggettivo, proprio perché, nell’ottica del debitore ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, era percepito ex ante come l’unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori”. Ove il giudice avesse ‘fotografato’ in modo statico la condizione patrimoniale del debitore al momento dell’accesso al singolo finanziamento, il requisito soggettivo sarebbe stato escluso per sproporzione e/o carenza della condizione della ragionevole prospettiva di adempiere, quantomeno in riferimento ai finanziamenti successivamente contratti.
[7] G. LIMITONE, F. CESARE, C. CRACOLICI, A. CURLETTI, A. FERRI, A. MANCINI, M. L. RUSSOTTO, F. TOMBOLINI, A. TROMMINO: “CCII: trentuno proposte per superare le incertezze interpretative nelle procedure minori”, Il Professionista – Fondazione ADR Commercialisti - 24 Ore Professionale, n. 2, febbraio 2024.
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