Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 4689 - pubb. 23/05/2011

Conseguenze della omessa informazione della facoltà di chiedere la mediazione

Tribunale Palermo, 24 Marzo 2011. Est. De Gregorio.


Mediazione delle controversie civili e commerciali – Informativa – Omissione – Improcedibilità – Non sussiste.



L’omessa informativa prevista dall’art. 4, comma 3, d.lgs. 28/2010 non determina improcedibilità della domanda giudiziale. Al più, il difetto di informazione può indurre il giudice - verificata la mancata allegazione del documento informativo - ad informare “la parte della facoltà di chiedere la mediazione”. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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