Conseguenze della omessa informazione della facoltà di chiedere la mediazione
Tribunale di Palermo, 24 Marzo 2011. Est. De Gregorio.
Mediazione delle controversie civili e commerciali – Informativa – Omissione – Improcedibilità – Non sussiste.
L’omessa informativa prevista dall’art. 4, comma 3, d.lgs. 28/2010 non determina improcedibilità della domanda giudiziale. Al più, il difetto di informazione può indurre il giudice - verificata la mancata allegazione del documento informativo - ad informare “la parte della facoltà di chiedere la mediazione”. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)