Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32890 - pubb. 29/03/2025
Reclamo ex art. 25-sexies, comma 6, CCI e sospensione o l’inibitoria del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale
Appello L'Aquila, 12 Marzo 2025. Pres. Fabrizio. Est. Iachini Bellisarii.
Concordato semplificato – Diniego di omologazione – Reclamo – Sospensione o l’inibitoria del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale
“Nel procedimento di reclamo ex art. 25-sexies, comma 6, CCII, avverso il diniego di omologazione del concordato semplificato, non è consentito alla Corte d’Appello disporre la sospensione o l’inibitoria del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 38 CCII. L’art. 55, comma 6, CCII, che prevede tale potere in capo al giudice del reclamo, è riferito esclusivamente ai procedimenti di regolazione giudiziale della crisi e non si applica al concordato semplificato, neppure in via analogica.”
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La Corte d’Appello di L’Aquila ha rigettato il ricorso per inibitoria proposto da una società in crisi, che aveva richiesto la sospensione del giudizio di apertura della liquidazione giudiziale pendente davanti al Tribunale di Pescara. La richiesta era stata formulata nell’ambito di un reclamo ex art. 25-sexies, co. 6, CCII avverso il diniego di omologazione di un concordato semplificato, per il quale era in corso una consulenza tecnica d’ufficio disposta dalla Corte.
La reclamante chiedeva che, nelle more della decisione sul reclamo, fosse inibita l’emissione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale da parte del Tribunale, ritenendo che solo tale misura potesse salvaguardare l’effettività della tutela invocata.
La Corte ha escluso che esista una norma del Codice della crisi che conferisca, nella fattispecie in esame, il potere di concedere la misura richiesta. Ha in particolare chiarito che:
¾ l’art. 55, co. 6, CCII contempla tale possibilità solo in ipotesi di reclamo ex artt. 47, co. 5, e 50 CCII, riferite a strumenti di regolazione giudiziale e non applicabili al concordato semplificato;
¾ l’art. 25-sexies, co. 8, che richiama le norme applicabili al procedimento di concordato semplificato, non include l’art. 55 CCII;
¾ neppure in via analogica è possibile estendere una tutela tipica della regolazione giudiziale a un istituto di composizione negoziata come il concordato semplificato.
In ogni caso, la Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per la misura cautelare anche nel merito: né il fumus boni iuris (non essendo scontato che la CTU confermi la tesi della reclamante), né il periculum in mora (essendo la decisione del Tribunale ancora non emessa e in ogni caso reclamabile). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. A. D.
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