Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32889 - pubb. 29/03/2025
Le Sezioni Unite sull'abusivo frazionamento del credito
Cassazione Sez. Un. Civili, 19 Marzo 2025, n. 7299. Pres. D'Ascola. Est. Rubino.
Diritti di credito - Abusivo frazionamento - Conseguenze
Il creditore non può frazionare la propria pretesa in più azioni giudiziarie se il credito deriva da un unico rapporto obbligatorio, salvo che il frazionamento sia giustificato da un interesse oggettivamente valutabile e non configuri un abuso del processo.
Nel caso non sia possibile introdurre un giudizio unitario, il giudice terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite.
Principi di diritto enunciati dalla Corte:
"a) in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione ascrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
b) qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex arti. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l’abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale."
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