CrisiImpresa
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 18/03/2025 Scarica PDF
Le assicurazioni catastrofali si applicano alle liquidazioni giudiziali e ai fallimenti? Riflessioni in attesa di chiarimenti dal ministero
Alberto Valcarenghi, Dottore Commercialista in CremaSommario: 1. Premessa; 2. Le assicurazioni catastrofali; 3. Conclusioni.
1. Premessa
In questo breve scritto si parla della nuova normativa che ha introdotto l’obbligo per le imprese iscritte al Registro Imprese di sottoscrivere le assicurazioni catastrofali sugli immobili, sugli impianti e macchinari e sulle attrezzature. Tale nuova incombenza potrebbe coinvolgere anche le società assoggettate a liquidazione giudiziale o a fallimento.
L’obiettivo non è di fornire delle risposte, ma di porre dei quesiti che potranno essere fonte di discussione.
Molto spesso le procedure sopra indicate non hanno liquidità e quindi il curatore deve procedere alle vendite, ma è privo di mezzi per poter far fronte ai costi di gestione.
In presenza di liquidità, visti gli eventi atmosferici catastrofici avvenuti ultimamente in Italia, cautelativamente sarebbe opportuno comunque tutelare i beni delle liquidazioni giudiziali e dei fallimenti a prescindere dall’obbligo giuridico introdotto.
E’ necessario rispondere a tre semplici domande: cosa, chi e quando. Quindi quali sono i beni che devono essere assicurati, quali sono i soggetti obbligati a stipulare queste polizze assicurative e quando scatta tale obbligo. Inoltre va analizzato il regime sanzionatorio nel caso in cui non si adempia alla normativa. Infine verrà indicata l’opportunità anche in assenza di obbligo giuridico di tutelare i beni della procedura con le polizze catastrofali.
Verranno prima di tutto indicati i beni che dovranno essere assicurati con le polizze catastrofali in base alle informazioni sino ad oggi disponibili.
Rimangono comunque molti dubbi che dovranno essere oggetto di dettagliate spiegazioni da parte del Ministero. In questo articolo vengono indicate delle interpretazioni personali che non sono complete in quanto è necessaria una circolare esplicativa che individui in modo preciso il trattamento da riservare alle società in liquidazione giudiziale o in fallimento.
2. Assicurazioni catastrofali
Il 14 marzo 2025 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 18/2025, intitolato “Regolamento recante le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazioni dei rischi catastrofali ai sensi dell’art. 1 comma 105 della Legge 30 dicembre 2023 n. 213”.
Tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, che svolgono attività di impresa (non sono quindi registrate in camera di commercio come inattive), hanno dal 31 marzo 2025 l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale ai beni immobili, impianti e macchinari e attrezzature.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b del Decreto MEF n 18 - 30.01.25, si tratta dei beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa e precisamente:
II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinari;
3) attrezzature industriali e commerciali.
La norma sopra riportata indica nel dettaglio le caratteristiche di detti beni e precisamente:
a) terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
b) fabbricato: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
c) impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche
e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato;
d) attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A;
Il riferimento all’articolo del codice civile 2424, primo comma, permette di verificare anche cosa viene nel dettaglio indicato nei Principi Contabili per dette voci.
L’Organismo Italiano di Contabilità nei principi contabili con l’OIC 16 attualmente in vigore con le modifiche apportate il 18 marzo 2024 indica a pagina 5 e 6 dal numero 20 al numero 22 quanto segue:
20. La voce BII1 “terreni e fabbricati” può comprendere:
- terreni (ad esempio: pertinenze fondiarie degli stabilimenti, terreni su cui insistono i fabbricati, fondi e terreni agricoli, moli, ormeggi e banchine, cave, terreni estrattivi e minerari, sorgenti);
- fabbricati strumentali per l’attività della società (ad esempio: fabbricati e stabilimenti con destinazione industriale, opere idrauliche fisse, silos, piazzali e recinzioni, autorimesse, officine, oleodotti, opere di urbanizzazione, fabbricati ad uso amministrativo, commerciale, uffici, negozi, esposizioni, magazzini ed altre opere murarie);
- fabbricati che non sono strumentali per l’attività della società ma che rappresentano un investimento di mezzi finanziari oppure sono posseduti in ossequio a norme di carattere statutario o previsioni di legge (ad esempio: immobili ad uso abitativo, termale, sportivo, balneare, terapeutico; collegi, colonie, asili nido, scuole materne ed edifici atti allo svolgimento di altre attività accessorie); accoglie inoltre immobili aventi carattere accessorio rispetto agli investimenti strumentali (ad esempio: villaggi residenziali ubicati in prossimità degli stabilimenti per l’abitazione del personale);
- costruzioni leggere.
21. La voce BII2 “impianti e macchinario” può comprendere:
- impianti generici: sono gli impianti non legati alla tipica attività della società (ad esempio: servizi riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme);
- impianti specifici: sono gli impianti legati alle tipiche attività produttive dell’azienda;
- altri impianti (ad esempio: forni e loro pertinenze);
- macchinario automatico e macchinario non automatico: si tratta di apparati in grado di svolgere da sé (automatico) ovvero con ausilio di persone (semiautomatico) determinate operazioni.
22. La voce BII3 “attrezzature industriali e commerciali” può comprendere:
- attrezzature: sono strumenti (con uso manuale) necessari per il funzionamento o lo svolgimento di una particolare attività o di un bene più complesso (ad esempio: attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale e di mensa);
- attrezzatura varia, legata al processo produttivo o commerciale dell’impresa, completante la capacità funzionale di impianti e macchinario, distinguendosi anche per un più rapido ciclo d’usura; comprende convenzionalmente gli utensili.
La norma individua specificatamente le immobilizzazioni oggetto di polizza e quindi le polizze catastrofali non comprendono le rimanenze che sono collocate nell’attivo circolante.
L’articolo 1, comma 1, lettera b del citato DM recita che per tutti i beni come sopra individuati utilizzati per l’esercizio dell’attività di impresa a qualsiasi titolo impiegati vi è obbligo assicurativo.
Il presupposto è che l’impresa utilizzi i beni per l’esercizio dell’attività di impresa e quindi se la società o l’impresa individuale non svolge più attività d’impresa la norma non dovrebbe essere applicabile.
In base a questa interpretazione in presenza di un Fallimento senza esercizio provvisorio oppure di una Liquidazione Giudiziale senza prosecuzione dell’esercizio d’impresa la norma delle polizze catastrofali probabilmente non dovrebbe essere applicata.
Al contrario invece le polizze catastrofali si applicherebbero ai fallimenti e alle liquidazioni giudiziali che hanno proseguito l’attività come da autorizzazione del Tribunale.
La norma specifica che i beni individuati ai sensi dell’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) a qualsiasi titolo utilizzati per l’esercizio dell’attività d’impresa sono soggetti ad assicurazione.
Il legislatore indicando “a qualsiasi titolo utilizzati” fa comprendere che tali beni possono essere in proprietà, possono essere in locazione, possono essere in comodato, possono essere in leasing, possono essere a noleggio oppure possono essere utilizzati in forza di contratto d’affitto d’azienda e in tutti questi casi devono essere assicurati.
In base alla normativa, ad alcuni beni immobili non è applicabile l’obbligo dell’assicurazione catastrofale.
Più precisamente il comma 106 dell’articolo 1 della L. 213 del 30/12/23, indica che l’obbligo assicurativo previsto al comma 101 sempre dell’articolo 1 non si applica ai beni immobili “gravati da abuso edilizio o costruiti in assenza delle autorizzazioni richieste o gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione”.
L’OIC 16 ci ha permesso di individuare meglio quali sono i beni immobili e mobili che dovranno essere oggetto di assicurazione e per quali beni immobili la norma non è applicabile.
Ora dobbiamo individuare i soggetti che dovranno sottoscrivere tali polizze.
L’obbligo riguarda, tutte le imprese che svolgono attività d’impresa, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese con sede in Italia o all’estero, ma con una stabile organizzazione in Italia in base dell’art. 2188 c.c.
Nel Registro delle Imprese, devono iscriversi tutti gli imprenditori qualunque sia la forma giuridica e quindi si tratta sia di società sia di imprese individuali purché svolgano attività d’impresa e pertanto dovrebbero essere esclusi i fallimenti non in esercizio provvisorio e le liquidazioni giudiziali che non hanno proseguito l’attività. Questa interpretazione sarà corretta?
In base a quanto sopra riportato sono stati individuati i soggetti obbligati a tale incombenza e quindi, in base a questa prima interpretazione, i fallimenti e le liquidazioni giudiziali potrebbero essere obbligati solo in presenza di prosecuzione di attività autorizzata dal Tribunale anche se è necessaria una conferma urgente da parte del Ministero.
I soggetti iscritti al Registro delle Imprese che svolgono attività d’impresa e che sono già assicurati possono attendere la scadenza annuale della polizza a condizione che il pagamento del premio sia già interamente avvenuto, se invece è prevista la rateazione, entro 30 giorni dalla data di scadenza della prima rata è necessario estendere la copertura assicurativa ai rischi catastrofali. I soggetti che svolgono attività di impresa e che non sono assicurati devono dotarsi di polizza catastrofale entro il 30 marzo 2025.
Il legislatore in caso di inadempimento ha introdotto delle sanzioni indirette. Infatti ai sensi dell’art. 1, comma 102, della l. n. 213/2024 che recita: “Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.
Gli amministratori di società in caso di mancato adempimento potrebbero essere chiamati a rispondere ai soci per eventuali danni non coperti da detta assicurazione.
I curatori a loro volta in caso di mancato adempimento potrebbero essere chiamati a rispondere ai creditori sociali per eventuali danni non coperti da detta assicurazione?
Vista la delicatezza della questione è necessaria una circolare esplicativa in relazione alle società in liquidazione giudiziale ed in fallimento.
Se una società immobiliare è stata assoggettata a fallimento o liquidazione giudiziale e nelle rimanenze di beni ha diversi immobili locati a terzi, pur in assenza di esercizio provvisorio, questi immobili entreranno o non entreranno nell’obbligo della polizza assicurativa?
3. Conclusioni
In conclusione, si precisa che a parere dello scrivente, in attesa di un chiarimento da parte del Ministero, probabilmente i fallimenti e le liquidazioni giudiziali avrebbero l’obbligo di sottoscrivere le assicurazioni catastrofali in presenza di esercizio provvisorio nel fallimento e di prosecuzione dell’attività nella liquidazione giudiziale. In tutti gli altri casi, la normativa con questa interpretazione potrebbe non essere applicabile in quanto mancherebbe il presupposto dell’esercizio dell’attività di impresa; ma questa interpretazione sarà corretta?
Ciò premesso, in presenza di adeguata liquidità e a tutela dei creditori sociali, con autorizzazione degli organi della procedura potrebbe essere comunque opportuno tutelare i beni della procedura stipulando la polizza catastrofale a prescindere dall’obbligo di legge.
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