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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 12/12/2018 Scarica PDF

La fatturazione elettronica e le note di variazione nelle procedure concorsuali: è necessaria una modifica normativa?

Alberto Valcarenghi, Dottore Commercialista in Crema


Quale spunto di riflessione, evidenzio qualche breve considerazione sull’introduzione della fatturazione elettronica con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e gli effetti che questa innovazione avrà sulle procedure concorsuali.

Dal primo giorno del nuovo anno, in Italia, vivremo un cambiamento di “portata epocale”, per quanto riguarda il “processo di fatturazione”.

Per molti anni, infatti, la fattura è stata compilata in vari modi: carta e penna, macchine da scrivere, mediante editor testuali o fogli di calcolo (tipo Word e Excel) oppure usando software di fatturazione più o meno avanzati.

Una volta predisposta dal fornitore, la fattura veniva spedita al cliente.

Dal 1° gennaio 2019 invece, tutte le fatture emesse a seguito di cessioni di beni o di prestazioni di servizi, effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, dovranno essere esclusivamente FATTURE ELETTRONICHE.

La fattura elettronica NON va tuttavia confusa con la fattura predisposta in formato “pdf” oppure “word” che oggi, “alleghiamo” alle mail.

Essa è, infatti, qualcosa di completamente diverso: si tratta di un documento informatico (più tecnicamente si tratta di un file XML) che contiene tutte le informazioni già oggi previste per la predisposizione di una “normale fattura” e che NON dovrà più essere trasmessa, come avviene oggi, direttamente al cliente in forma cartacea o via mail, bensì dovrà essere inviata, solo per via telematica, ad un “Sistema di interscambio” (SDI) gestito dall’Agenzia delle Entrate.

Il sistema di interscambio controllerà dunque le fatture elettroniche nel contenuto, per verificare che non manchino alcuni degli elementi essenziali e che non ci siano errori. Una volta “validata”, il sistema di interscambio trasmetterà la fattura al cliente.

Il Sistema di Interscambio è quindi una specie di “Postino” che riceve le fatture elettroniche, le controlla e poi le recapita. Il Sistema di Interscambio è gestito dall’Agenzia delle Entrate che potrà di conseguenza venire a conoscenza, si può dire “in tempo reale”, di tutte le operazioni legate alla fatturazione poste in essere dai contribuenti ed avrà pertanto un controllo immediato nei tempi e completo nel contenuto.   

L’obiettivo perseguito con l’introduzione di questa importante innovazione è quello di raggiungere una maggiore efficienza nella lotta contro l’evasione fiscale, con particolare riferimento all’IVA.

In Europa, solo il Portogallo prevede, già da alcuni anni, l’obbligatorietà della fatturazione elettronica per tutte le transazioni.

Mentre, nel resto del mondo, la regione più avanzata del pianeta, per quanto riguarda l’uso e la diffusione della fattura elettronica, è l’America Latina, in particolare Cile, Messico, Brasile e Argentina.

Anche all’estero lo strumento della fatturazione elettronica è stato introdotto principalmente per migliorare il controllo fiscale ed anche per mitigare il tasso di evasione delle imposte.

Pare infatti che, nei Paesi esteri in cui è stato introdotto l’obbligo della fatturazione elettronica per tutte le transazioni, qualche risultato sia stato ottenuto e che si sia verificato un “recupero di gettito” delle varie imposte.

E’ necessario però considerare che, quella italiana, è un’economia molto più complessa e varia, con una presenza quasi totalitaria di piccole e medie imprese, contesto quindi che induce ad essere prudenti nel formulare previsioni a fronte di efficacia effettiva del provvedimento tutta da valutare anche perché di frequente l’evasione riguarda la “non emissione” della fattura.

Ebbene, la fatturazione elettronica sarà obbligatoria anche per le procedure concorsuali  e quindi le fatture emesse e le fatture ricevute saranno in formato elettronico e dovranno essere conservate per la durata di dieci anni.

I curatori fallimentari dovranno quindi attivarsi, entro il 1° gennaio 2019, per adeguarsi alla nuova normativa.

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili dei programmi per l’emissione ed il ricevimento delle fatture elettroniche ma, per quanto riguarda la conservazione delle stesse, al momento, si evidenziano delle criticità.

Il servizio di conservazione delle fatture elettroniche deve infatti essere richiesto in modo esplicito, in quanto il modello offerto dall’Agenzia delle Entrate deve rispettare le regole tecniche di conservazione nazionali. Il Responsabile della Conservazione rimane il contribuente che, per affidare la conservazione ad un soggetto esterno, è obbligato a formalizzare la scelta operata, sottoscrivendo un accordo di servizio.

L’adesione al servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate avviene con la sottoscrizione dell’accordo standard previsto dall’Agenzia, contenente condizioni non negoziabili.

I curatori dei fallimenti ed i liquidatori giudiziali dei concordati preventivi sono abituati a ricevere, da parte dei creditori rimasti in tutto o in parte incapienti, le note di variazione emesse ai sensi dell’art. 26 c.2 DPR 633 del 26 ottobre 1972 anche successivamente alla chiusura della procedura e della partita iva.

Si tratta di variazioni in diminuzione ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Nelle regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche (prot. n. 89757/2018 dell’Agenzia delle Entrate) sono indicate, nel dettaglio, le modalità operative da seguire per utilizzare il Sistema di Interscambio.

Al punto 6.1 è detto testualmente “Le regole tecniche stabilite nei punti precedenti sono valide anche per le note emesse in seguito alle variazioni di cui all’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 (così dette note di credito o di debito)”.

Come già indicato, prima di inoltrare la fattura elettronica o la nota di variazione al destinatario, il Sistema di Interscambio effettua una serie di controlli che riguardano la presenza, all’interno del file, delle informazioni obbligatoriamente previste e, per alcune di essi, la validità (ad esempio, l’esistenza in Anagrafe Tributaria della partita IVA del cedente/prestatore e del committente/cessionario).

La presenza di partita IVA cessata non permette il superamento dei controlli e quindi la fattura o la nota di variazione vengono scartate dal Sistema di Interscambio, il quale invia al soggetto trasmittente, attraverso il medesimo canale, una “ricevuta di scarto”.

In tal caso la fattura o la nota di variazione sono considerate non emesse.

Attualmente i curatori ed i liquidatori giudiziali ricevono, su carta o via PEC, le note di variazioni IVA anche successivamente alla chiusura della procedura e della partita iva della società. Con l’introduzione della nota di variazione elettronica, questo non sembrerebbe più possibile, in quanto la chiusura della partita iva della procedura comporterà in automatico lo scarto dell’invio.

Che soluzioni si possono ipotizzare?

Per le procedure per le quali già ricorrono sia il requisito oggettivo del mancato pagamento a causa di procedure concorsuali cui è stato assoggettato il debitore insolvente, sia il requisito oggettivo dell’infruttuosità della procedura stessa, conviene emettere al più presto le note di variazione IVA su carta, entro il 31 dicembre 2018, recuperando l’IVA nell’anno 2018.

Per le procedure per le quali non ricorrono ancora i requisiti oggettivi sopra riportati probabilmente il legislatore dovrà, in qualche modo, introdurre modifiche normative per permettere il recupero dell’IVA da parte dei creditori rimasti in tutto o in parte incapienti.

Non è infatti accettabile che i creditori non possano più recuperare l’IVA a causa dell’introduzione della fatturazione elettronica.

L’auspicata modifica normativa dovrebbe riguardare anche i creditori distratti che, pur potendo emettere la nota di variazione IVA su carta entro il 31 dicembre 2018, non avranno rispettato tale termine.


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