Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32882 - pubb. 28/03/2025
Omologa ex art. 70 CCII: con l’improcedibilità dell’esecuzione pendente il giudice non cancella la trascrizione del pignoramento
Tribunale Bari, 11 Marzo 2025. Est. Ruffino.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Omologazione – Pendenza di procedura esecutiva immobiliare sospesa – Declaratoria di improcedibilità – Necessità – Cancellazione della trascrizione del pignoramento – Esclusione
Con l’improcedibilità dell’esecuzione per omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti proposto ex art. 67 CCII, il G.E. non deve, altresì, ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
[n.d.r.]
Osserva il Giudice dell’Esecuzione, adito dal debitore per la declaratoria di improcedibilità dell’esecuzione immobiliare a seguito dell’omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 71 CCII, che l’improcedibilità può essere senz’altro disposta ma che, tuttavia, non può parimenti essere accolta l’istanza di cancellazione della trascrizione del pignoramento.
Deduce il Tribunale di Bari che, al netto delle eventuali previsioni specifiche che in astratto può contenere il piano di ristrutturazione omologato nonché del potere di cancellazione a tal fine esercitabile dal Giudice della crisi da sovraindebitamento (cfr. art. 71, co. 2, CC.II.), non sembra che il sacrificio delle ragioni del creditore procedente, che vede neutralizzato il proprio diritto di agire in executivis dalla pur legittima iniziativa del debitore proponente il piano, possa spingersi fino alla perdita degli effetti conservativi sostanziali del pignoramento (art. 2912 ss. c.c.), dovendosi in tale ottica ritenere non applicabile per analogia, né comunque assimilabile alla presente fattispecie la disciplina dettata dal codice di rito per i casi di estinzione del processo esecutivo.
Se è vero, infatti, che con l’estinzione il G.E. deve sempre disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento (art. 632, primo comma, c.p.c.), non può non venire in rilievo che tale prescrizione accessoria si giustifica, sul piano della ratio, perché collegata, a monte, o ad una scelta dello stesso creditore (rinuncia) o ad un suo contegno lato sensu negativo (inattività); analogamente deve ritenersi nell’ipotesi della chiusura anticipata dell’esecuzione per infruttuosità ai sensi dell’art. 164 bis disp. att. c.p.c., alla luce della non meritevolezza economica dell’azione espropriativa intrapresa dal creditore.
Nel caso dell’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti, viceversa, la chiusura dell’esecuzione non può farsi risalire in alcun modo al creditore, il quale semplicemente la subisce, eventualmente anche ad onta delle contestazioni svolte dinanzi al Giudice adito dal debitore ex art. 67 CC.II.
Non può peraltro omettersi di considerare che la trascrizione del pignoramento, oltre a poter essere meglio gestita proprio nella sede della composizione della crisi da sovraindebitamento, come suggerisce il già citato art. 71, co. 2, CC.II., costituisce, almeno indirettamente, uno strumento, per un verso, corroborante della corretta e integrale attuazione del piano di ristrutturazione e, per altro verso, utile alla conservazione per il creditore delle possibilità di soddisfacimento delle proprie ragioni sui beni patrimoniali del debitore, coltivabili mediante l’istanza di conversione in liquidazione controllata, che egli può avanzare al giudice nel caso di atti in frode o di inadempimento del piano da parte del sovraindebitato (art. 73, co. 2, CC.II.)]
Segnalazione dell’avv. Vittorio Tarsia del Foro di Bari
Massima dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
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