Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32468 - pubb. 10/01/2025
Esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali del professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c.
Cassazione civile, sez. III, 25 Settembre 2024, n. 25698. Pres. Scrima. Est. Valle.
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - Professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. - Esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali - Esclusione - Conseguenze - Atti compiuti nell'ambito della delega - Responsabilità dell'ufficio giudiziario ex l. n. 117 del 1988 - Sussistenza - Responsabilità del delegato ex art. 2043 c.c. - Configurabilità - Limiti
Il professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. non esercita pienamente le funzioni giudiziarie o giurisdizionali, perché la delegabilità di un novero assai ampio di atti del processo esecutivo non fa venir meno la direzione del giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 484, comma 1, c.p.c.; tuttavia, l'imputazione degli atti fa sempre capo all'ufficio giudiziario nel suo complesso, nei cui confronti va rivolta l'eventuale azione di risarcimento dei danni per violazioni commesse nell'esercizio dell'attività giurisdizionale ai sensi della l. n. 117 del 13/4/1988, mentre il professionista delegato può essere chiamato a rispondere in via ordinaria, per colpa o dolo, ai sensi dell'art. 2043 c.c., qualora ne sussistano i presupposti, ossia quando i suoi atti sono stati posti in essere al di fuori dello schema legale e non possano essere ricondotti in alcun modo al legittimo esercizio della delega. (massima ufficiale)
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