Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30261 - pubb. 07/12/2023
Il Tribunale di Forlì si esprime sulla fattibilità del concordato preventivo con continuità indiretta
Tribunale Forlì, 23 Ottobre 2023. Pres., est. Vacca.
Concordato preventivo – Continuità indiretta – Liquidazione dell’attivo – Fattispecie – Nomina del commissario liquidatore
Nell’ipotesi di concordato in continuità aziendale, seppur indiretta, a fronte della presenza di una importante componente liquidatoria costituita dal compendio aziendale (attualmente affittato a società terza, neo-costituita, con contratto stipulato prima dell’ingresso in procedura), da cui dovranno derivare buona parte delle risorse costituenti l’attivo concordatario, si ritiene opportuno provvedere agli incombenti di cui all’art. 182 l. fall., e alla nomina di un liquidatore. Ciò consentire di assicurare celerità e professionalità nello svolgimento delle procedure competitive e una maggiore garanzia di trasparenza e terzietà nell’attività di liquidazione.
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In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:
- la presenza di una componente liquidatoria significativa comporta un maggior rischio di inadempimento degli obblighi concordatari;
- la nomina di un liquidatore può aiutare a ridurre tale rischio, in quanto il liquidatore è un soggetto terzo, indipendente dai creditori e dall'imprenditore, e quindi più imparziale e obiettivo;
- la nomina di un liquidatore può contribuire a migliorare l'efficienza delle procedure competitive, in quanto il liquidatore può contare su competenze e professionalità specifiche. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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