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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 05/05/2026 Scarica PDF
Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali: la decadenza introdotta dall'art. 9 d.lgs. n. 47/2026
Massimiliano Angelini e Alberto Rinaldi, Massimiliano Angelini, avvocato in Rimini. Alberto Rinaldi, avvocato in VeronaSommario: Introduzione - 1. Il contenuto dell’art. 9 del D.Lgs. n. 47/2026 - 2. L’assenza di disposizioni transitorie e le implicazioni interpretative - 3. La natura del termine di decadenza e la possibilità di interruzione - 4. La raccomandazione prudenziale del Tribunale di Verona - 5. Conclusioni
Introduzione
L’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 47/2026 ha introdotto una modifica di rilevante impatto nel diritto societario e fallimentare, aggiungendo un termine decadenziale di due anni per l’esercizio delle azioni di responsabilità previste dall’articolo 2394 bis del codice civile, intitolato “Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali”[3].
La recente circolare del Tribunale di Verona dd. 22 aprile 2026[4] rappresenta un primo contributo interpretativo alla norma, evidenziando le implicazioni pratiche immediate per i professionisti coinvolti, a vario titolo, nelle procedure concorsuali.
Questo breve articolo si propone di analizzare la nuova disposizione normativa attraverso la lettura della suddetta comunicazione, sviluppando riflessioni tecniche e sistematiche che possano contribuire alla comprensione e all’applicazione della norma in un contesto giuridico più ampio.
1. Il contenuto dell’art. 9 del D.Lgs. n. 47/2026
L’articolo 9 del D.Lgs. n. 47/2026 ha aggiunto al testo dell’articolo 2394 bis c.c. il seguente periodo: “Le azioni di cui al primo periodo sono proposte, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza”.
La disposizione introduce un termine decadenziale specifico per l’esercizio delle azioni di responsabilità nelle procedure di liquidazione giudiziale e liquidazione coatta amministrativa, con l’obiettivo di garantire una maggiore certezza giuridica e di delimitare temporalmente il diritto di agire contro gli amministratori (e i sindaci) per eventuali responsabilità derivanti dalla gestione societaria.
Alla base dell’istituto della decadenza vi è infatti l’esigenza di indurre il soggetto a compiere un atto giuridico: atto con il quale si esaurisce l’esercizio di un diritto entro un termine di carattere perentorio[5]. Mentre il fondamento della prescrizione è nella estinzione di un diritto, che per inerzia del titolare si presume abbandonato, a base della decadenza sta la necessità obbiettiva che particolari atti siano compiuti entro un termine perentorio, senza riguardo alle circostanze subiettive che abbiano determinato l’inutile decorso del tempo[6].
La norma si applica anche ai sindaci, in forza del richiamo contenuto nel terzo comma dell’articolo 2407 c.c., che estende le disposizioni dell’articolo 2394 bis c.c. alle azioni di responsabilità nei confronti dei sindaci. Questo collegamento normativo rafforza l’idea di una disciplina unitaria delle azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali, indipendentemente dal ruolo specifico degli organi societari coinvolti.
Infine, la norma trova applicazione non solo alle società per azioni, ma anche alle società a responsabilità limitata, poiché il Codice della Crisi, agli articoli 255 e seguenti, attribuisce al curatore le azioni di responsabilità nell'ambito della liquidazione giudiziale, superando parzialmente la formulazione originaria dell'articolo 2394-bis c.c.. Il principale elemento di innovazione introdotto dall’articolo 255 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza (CCII) rispetto all’articolo 2394-bis c.c. risiede proprio nell'uniformità applicativa: mentre il 2394-bis c.c. era una norma codicistica concepita specificamente per le S.p.a., il 255 CCII si applica a tutte le imprese soggette a liquidazione giudiziale, incluse le S.r.l., risolvendo in modo legislativo una problematica che in precedenza veniva affrontata esclusivamente in via interpretativa e analogica. Tale questione è stata definitivamente chiarita con l’introduzione, da parte dell'articolo 378, comma 1 CCII, dell'articolo 2476, comma 6, c.c., che ha esplicitamente previsto per le S.r.l. l'azione dei creditori sociali.
Ulteriore profilo interpretativo, non ancora sufficientemente risolto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, è rappresentato dall’applicazione analogica dell’art. 255 CCII alla liquidazione controllata, norma quest’ultima non espressamente richiamata dagli artt. 268 ss. CCII[7].
2. L’assenza di disposizioni transitorie e le implicazioni interpretative
Un aspetto cruciale della nuova disposizione è l’assenza di disposizioni transitorie che regolino l’applicabilità della norma alle procedure concorsuali già in corso al momento della sua entrata in vigore, fissata al 29 aprile 2026. Tale lacuna normativa apre la strada a diverse interpretazioni circa il regime applicativo della norma, che possono essere sintetizzate in tre principali possibili orientamenti:
a) Applicazione alle sole procedure aperte dopo il 29 aprile 2026.
Questa interpretazione, ritenendo la disposizione come norma di diritto sostanziale, si fonda sul principio di irretroattività delle norme, sancito dall’articolo 11 delle Preleggi, secondo cui la legge non dispone che per l’avvenire, salvo che sia diversamente stabilito. Una disciplina retroattiva è ammissibile solo ove sorretta da un adeguato bilanciamento di interessi di rango costituzionale e nel rispetto di principi quali la ragionevolezza, il divieto di ingiustificate disparità di trattamento, la tutela dell’affidamento legittimamente maturato, la certezza dell’ordinamento e il rispetto delle funzioni riservate al potere giudiziario. In base a questa lettura, il termine decadenziale di due anni si applicherebbe, dunque, esclusivamente alle procedure concorsuali aperte successivamente alla data di entrata in vigore della norma, garantendo così il rispetto delle situazioni giuridiche già consolidate.
b) Applicazione alle procedure già aperte, con decorrenza del termine decadenziale dalla data di entrata in vigore della norma.
Questo orientamento, sebbene più estensivo, ritenendo la norma “latamente processuale”, in quanto non inciderebbe sugli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, potrebbe sollevare dubbi di legittimità costituzionale, in quanto inciderebbe retroattivamente sui diritti delle parti coinvolte. Tuttavia, esso trova una giustificazione nella necessità di garantire una disciplina uniforme delle azioni di responsabilità, evitando disparità di trattamento tra procedure concorsuali avviate prima e dopo l’entrata in vigore della norma.
c) Applicazione retroattiva alle procedure già concluse o con termini decadenziali già maturati.
Questo orientamento, sebbene il più controverso, si fonda sull’idea che la norma possa essere applicata retroattivamente anche alle procedure concorsuali già concluse o a quelle in cui il termine decadenziale previsto dalla disciplina precedente sia già decorso. Tale interpretazione si giustifica sulla base della natura imperativa della norma e della sua finalità di tutela degli interessi della massa dei creditori, ritenendo che il legislatore abbia inteso introdurre una regola di ordine pubblico economico, volta a garantire una maggiore efficienza e trasparenza nelle procedure concorsuali. Tuttavia, questa lettura solleva rilevanti questioni di legittimità costituzionale, in quanto potrebbe violare il principio di irretroattività sancito dall’articolo 11 delle Preleggi, nonché i principi di certezza del diritto e di tutela dell’affidamento legittimamente maturato. Inoltre, l’applicazione retroattiva della norma potrebbe generare disparità di trattamento tra i soggetti coinvolti nelle procedure concorsuali, con il rischio di alimentare contenziosi e di compromettere la stabilità delle situazioni giuridiche già consolidate.
3. La natura del termine di decadenza e la possibilità di interruzione
Un ulteriore aspetto tecnico che merita attenzione riguarda la natura del termine di decadenza introdotto dall’articolo 9 del D.Lgs. n. 47/2026 e la possibilità di interruzione dello stesso.
La singolarità del nuovo comma aggiunto al testo dell’art. 2394 bis c.c. non risiede nella previsione di un termine di decadenza per l’esercizio dell’azione di responsabilità, poiché il Codice Civile già contempla altre fattispecie di azioni contrattuali soggette a termini decadenziali, come quelle relative ai contratti di appalto, vendita, trasporto, assicurazione, locazione e franchising. Tuttavia, in tutte queste ipotesi, il termine decadenziale è significativamente più breve, oscillando tra 8 e 60 giorni, e nessuna di esse riguarda azioni contrattuali derivanti da un rapporto di immedesimazione organica tra il soggetto responsabile e l’ente danneggiato.
La decadenza, a differenza della prescrizione, è un termine perentorio entro cui un diritto deve essere esercitato, pena la perdita del diritto stesso. A differenza della prescrizione, che può essere interrotta mediante atti giudiziali o stragiudiziali, la decadenza non è soggetta a interruzione, salvo che la legge preveda espressamente tale possibilità. Nel caso dell’articolo 9, il testo normativo non contempla alcuna previsione che consenta l’interruzione del termine di decadenza. Pertanto, si deve ritenere che il termine di due anni sia perentorio e non soggetto a interruzione.
Quando l’atto richiesto per impedire la decadenza consiste, come nel caso della norma in commento, nell’esercizio di un’azione, tale effetto consegue alla proposizione della domanda giudiziale, non in quanto manifestazione della volontà sostanziale, ma in quanto instauri un rapporto processuale mediante il quale si ottenga l’effettivo intervento del giudice ai fini della pronuncia di merito.
Non varrà, pertanto, ad impedire la decadenza, per esempio, la sola proposizione di un ricorso per ottenere il sequestro conservativo contro gli amministratori e/o i sindaci, poiché detto ricorso è uno strumento processuale che l’ordinamento appresta ai soli fini del provvedimento cautelare, ed al quale non possono essere attribuiti il carattere e la funzione di atto introduttivo del giudizio di merito ex art. 2394 c.c..
Questa caratteristica impone ora ai professionisti coinvolti nelle procedure concorsuali di agire con tempestività e precisione, evitando qualsiasi rischio di decadenza. La proposizione dell’azione (di merito) di responsabilità entro il termine di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza rappresenta l’unico strumento per preservare il diritto di agire. Qualsiasi ritardo, anche se motivato da ragioni oggettive, comporterebbe la perdita definitiva del diritto.
Parrebbe inoltre, secondo l’indirizzo prevalente, che la tempestiva proposizione della domanda giudiziale non valga ad impedire la decadenza nell’ipotesi in cui il relativo processo si estingua, poiché l’estinzione rende inefficaci tutti gli atti processuali compiuti, compresso, dunque, quello introduttivo[8].
Così come non verrebbe meno la decadenza, per fare un altro esempio, nel caso in cui gli arbitri dichiarino la propria incompetenza in relazione all’azione di responsabilità promossa nei confronti di amministratori e/o sindaci[9].
4. La raccomandazione prudenziale del Tribunale di Verona del 22 aprile 2026
La circolare del Tribunale di Verona del 22 aprile 2026 rivolta ai professionisti che a vario titolo operano nelle procedure concorsuali del Tribunale di Verona si inserisce in questo contesto di incertezza interpretativa, offrendo una lettura prudenziale della norma.
La Presidente della Sezione Procedure Concorsuali del Tribunale di Verona raccomanda infatti ai curatori di attivarsi tempestivamente per esercitare le eventuali azioni di responsabilità avverso amministratori e sindaci entro il termine di due anni dall’apertura della liquidazione giudiziale. Tale suggerimento riflette un approccio cautelativo, volto a evitare il rischio di decadenza delle azioni di responsabilità e a garantire la tutela degli interessi della massa dei creditori.
La complessità di alcune procedure concorsuali e la necessità di accertare responsabilità spesso articolate potrebbero rendere il termine di due anni inadeguato, comprimendo il diritto di agire in giudizio.
5. Conclusioni
Prima dell’introduzione dell’articolo 9 del D.Lgs. n. 47/2026, l’articolo 2394 bis c.c. non prevedeva un termine decadenziale specifico per l’esercizio delle azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali. La nuova disposizione rappresenta dunque un significativo cambiamento rispetto al quadro normativo precedente, che lasciava maggiore libertà temporale ai curatori e ai commissari per agire contro gli organi societari. Questo cambiamento potrebbe incidere profondamente sulla strategia processuale dei professionisti coinvolti nelle procedure concorsuali, imponendo una maggiore attenzione ai termini di decadenza e una pianificazione più rigorosa delle azioni da intraprendere.
L’introduzione dell’articolo 9 del D.Lgs. n. 47/2026 solleva una serie di questioni interpretative e applicative che richiedono un approfondimento sistematico, sia in ambito dottrinale che giurisprudenziale. Tra i principali aspetti critici emergono i seguenti:
- la mancanza di una disciplina transitoria nel testo normativo genera incertezza sull’applicabilità della norma alle procedure concorsuali già in corso al momento della sua entrata in vigore. Tale lacuna potrebbe alimentare contenziosi e interpretazioni divergenti tra i tribunali, con il rischio di compromettere la stabilità delle situazioni giuridiche già consolidate. La questione della retroattività, inoltre, solleva interrogativi di legittimità costituzionale, in quanto potrebbe incidere sui diritti delle parti coinvolte, violando principi quali la certezza del diritto e la tutela dell’affidamento legittimamente maturato;
- la compatibilità della nuova disposizione con le norme già vigenti in materia di procedure concorsuali rappresenta un ulteriore nodo critico. La norma, infatti, introduce un termine decadenziale che potrebbe entrare in conflitto con altre disposizioni del Codice Civile o con norme speciali che regolano le responsabilità degli organi societari. Sarà necessario un lavoro interpretativo per garantire un’applicazione armoniosa della norma, evitando sovrapposizioni o contraddizioni che possano ostacolare la gestione delle procedure concorsuali;
- Il termine di due anni, pur rappresentando una novità rispetto al quadro normativo precedente, potrebbe essere considerato eccessivamente rigido. La sua proporzionalità rispetto agli obiettivi perseguiti dal legislatore sarà oggetto di valutazione, soprattutto in relazione alla complessità delle procedure concorsuali e alla necessità di bilanciare gli interessi della massa dei creditori con quelli degli organi societari.
L’articolo 9 del D.Lgs. n. 47/2026 segna un importante cambiamento nel panorama normativo delle procedure concorsuali, introducendo un termine decadenziale di due anni per l’esercizio delle azioni di responsabilità previste dall’articolo 2394 bis c.c. Questa novità normativa, pur mirando a garantire maggiore certezza giuridica e a delimitare temporalmente il diritto di agire contro gli organi societari, solleva una serie di interrogativi interpretativi e applicativi che richiedono un approfondimento sistematico.
La circolare del Tribunale di Verona a firma della Dott.ssa Monica Attanasio, Presidente della Seconda Sezione Civile, rappresenta un contributo prezioso per comprendere le implicazioni pratiche della norma e per orientare i professionisti verso un approccio prudenziale. La raccomandazione di attivarsi tempestivamente per esercitare le azioni di responsabilità entro il termine di due anni dall’apertura della liquidazione giudiziale riflette la necessità di evitare il rischio di decadenza e di garantire la tutela degli interessi della massa dei creditori.
Tuttavia, l’assenza di disposizioni transitorie e le possibili implicazioni retroattive della norma sollevano questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità con il quadro normativo esistente.
In attesa di ulteriori chiarimenti giurisprudenziali e dottrinali, è fondamentale che i professionisti adottino un approccio rigoroso e tempestivo, operando nel rispetto dei termini previsti dalla nuova disposizione. Al contempo, sarà necessario monitorare l’evoluzione giurisprudenziale per comprendere pienamente le implicazioni della norma e per adattare le strategie operative alle nuove esigenze normative.
[1] Massimiliano Angelini: Avvocato in Rimini, presidente dell’Associazione Riminese dei Concorsualisti, cultore della materia presso l’Università di Bologna, Dipartimento di Scienze giuridiche, presso il Corso di laurea in Giurista per le imprese e la pubblica amministrazione.
[2] Alberto Rinaldi: Avvocato in Verona, segretario dell’Associazione Concorsualisti (di Verona).
[3] F. DIMUNDO, Le azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali. Aggiornato al terzo correttivo del Codice della Crisi e dell'insolvenza e alle novità della riforma della responsabilità del Collegio sindacale, Cedam (WKI), Milano, 2026; M. DE POLI - G. ROMAGNOLI (a cura di), Le azioni di responsabilità nelle società di capitali, 2ª ed., Pacini Giuridica, Pisa, 2024; L. RENNA, Responsabilità degli amministratori di società di capitali, Zanichelli, Bologna, 2021; F. DIMUNDO, Le azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali, Giuffrè Lefebvre, Milano, 2026; C. CONFORTI, La responsabilità civile degli amministratori di società per azioni, Giuffrè, Milano, 2012, (opera di riferimento sistematico sulla materia).
[5] D. LEBAN, Prescrizione e decadenza nel diritto privato, Cedam, Milano, 2003, pag. 553. L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA, F. BUSNELLI, G. NATOLI, Diritto civile, 1, Norme soggetti e rapporti giuridici, Utet, Torino.
[6] Cassazione civile sez. VI, 7 novembre 2017, n. 26309; Cassazione Civile sez. II, 21 agosto 1972, n. 2690.
[7] D. MANENTE, “Appunti sulle azioni (sociale e dei creditori sociali) di responsabilità nella liquidazione controllata”, in www.ilcaso.it, 13 novembre 2024.
[8] Cassazione civile sez. trib., 8 giugno 2000, n. 7801. In dottrina: V. SGROI, Disconoscimento della paternità, in ED, XIII, Giuffrè, pag. 54-65; U. Tedeschi, Decadenza, in ED, XIII, Giuffrè, pag. 132-141; V. ANDRIOLI, Diritto processuale civile, I, Jovene, pag. 304.
[9] Seppur risalente nel tempo: Cassazione 27 maggio 1961, n. 1261, Foro Italiano, I, 1123.
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