Sovraindebitamento
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 15/05/2026 Scarica PDF
Liquidazione controllata e meritevolezza del debitore (Note intorno a Tribunale di Larino 2 dicembre 2025 e Tribunale di Napoli 25 marzo 2026)
Fabio Cesare e Astorre Mancini, Fabio Cesare, Studio MCM di Milano. Astorre Mancini, Avvocato in Rimini e Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare dell'Università Milano-Bicocca e presso la Cattedra di Crisi d'Impresa dell'Università di PerugiaTribunale di Larino 2 dicembre 2025, est. D’Alonzo
Liquidazione Controllata - Verifica preliminare della diligenza del debitore nell’assunzione delle obbligazioni - Necessità - Riscontro della frode o colpa grave – Domanda del debitore - Inammissibilità
È inammissibile la domanda del debitore volta all’apertura della liquidazione controllata quando è già evidente la colpa grave ostativa all’esdebitazione, in quanto la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le proprie obbligazioni e lo scrutinio delle cause dell’indebitamento assurgono, nel nuovo assetto normativo di cui all’art. 269 CCII, ad elementi di ammissibilità della domanda. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Tribunale di Napoli 25 marzo 2026, pres. Scoppa est. Cacace
Liquidazione Controllata – Istanza del debitore – Verifiche ai fini dell’apertura - Accertamento dell’assenza di frode o colpa grave nella causazione del sovraindebitamento – Irrilevanza
In termini generali, l’apertura della liquidazione controllata (a differenza di altri strumenti di composizione della crisi) non richiede l’accertamento né la valutazione delle cause e delle modalità del sovraindebitamento - non essendo soggetta ad un vaglio di meritevolezza - né l’assenza di atti in frode ai creditori. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Sommario: 1. La questione - 2. L’iter argomentativo del Tribunale di Larino - 3. Rilievi critici - 4. Cass. 28 aprile 2026 n.11603: la conferma delle indicazioni di Cass. 2025/22074 e Cass. 2025/28576 - 5. Ulteriori profili a sostegno di Cass. 2026/11603: il giusto processo e la tassatività delle cause di inammissibilità - 6. I limiti europei all’esdebitazione e il divieto di analogia - 7. La liquidazione controllata senza esdebitazione e la funzione informativa dell'obbligo di diligenza
1. La questione
Una recente pronuncia del Tribunale di Larino ripropone il tema della verifica della meritevolezza del debitore in sede di apertura della procedura di liquidazione controllata, qualificando addirittura la ‘diligenza del debitore nell’assunzione delle obbligazioni’ come requisito di ammissibilità della relativa domanda, ove proposta dal debitore.
Non constano altre decisioni in tal senso, tuttavia tale pronuncia è espressione di indirizzi più ampi presenti nella giurisprudenza di merito, tendenti ad allargare il perimetro del giudizio di meritevolezza in tutte le procedure di sovraindebitamento, sulla scorta di alcune pronunce di legittimità, su cui torneremo.
La questione della meritevolezza nella liquidazione controllata quale condizione di ammissibilità ai fini della sua apertura, è ritenuta infatti superata da unanime dottrina e giurisprudenza di merito, ciò a seguito dell’entrata in vigore del Codice della Crisi.
Esso dispone, all’art. 270 CCII, che il tribunale apre detta procedura “in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269” e non più - come era invece previsto dall’art. 14 quinquies l. 3/2012 - “verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni”, ciò che ha fatto ritenere ammissibile l’apertura della liquidazione controllata - anche alla stregua della prevista legittimazione del liquidatore all’esercizio delle azioni revocatorie ex art. 274 CCII - pur in presenza di comportamenti gravemente colposi o dolosi tenuti dal debitore in epoca anteriore alla domanda di accesso, elementi certamente ostativi alla futura esdebitazione ex art. 280 e 282 CCII ma che non impediscono l’apertura della procedura liquidatoria[2].
2. L’iter argomentativo seguito dal Tribunale di Larino
Le argomentazioni addotte dal Tribunale di Larino traducono certamente uno sforzo interpretativo pregevole, le cui conclusioni tuttavia non appaiono convincenti.
Il caso al vaglio riguardava un debitore titolare di impresa di autotrasporti (con volumi d’affari sottosoglia) che ha presentato domanda in proprio di apertura della procedura di liquidazione controllata, con una debitoria in larga parte rappresentata da sanzioni per violazione del Codice della Strada e omesso versamento di contributi INPS e INAIL.
Il Tribunale di Larino si è posto il problema se possa considerarsi meritevole di accesso alla procedura di liquidazione controllata il debitore che versi in una condizione di rilevante esposizione verso il fisco ed altri enti impositori, o che abbia determinato la sua condizione di sovraindebitamento a causa della sistematica commissione di illeciti amministrativi, sul presupposto che “l’inadempimento dell’imprenditore nei confronti dell’Erario genera, all’evidenza, grave allarme, in quanto esso costituisce la manifestazione sintomatica di una gestione dei propri affari in danno della collettività […]”.
Si evidenza che rispetto agli elementi soggettivi ostativi nel concordato minore (ridotti in sostanza al solo atto in frode), nella procedura del consumatore e nel procedimento di esdebitazione previsto all’art. 282 CCII – successivo alla chiusura della liquidazione controllata - il legislatore ha espresso maggiore severità negando l’ammissibilità ove il debitore abbia “determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.
Alla luce di ciò – afferma il Tribunale – va ben compreso l’intervento del Correttivo Ter sull’art. 269 CCII, che prescrive espressamente che la relazione dell’OCC contenga altresì (tra l’altro) indicazioni circa “le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni”, elemento indefettibile della relazione dell’OCC prima assente nella previsione normativa:
Il Tribunale di Larino si interroga, dunque, circa gli effetti di questo innesto normativo in punto di ammissibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata, se è vero che il Tribunale vi provvede “verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269”, e, dunque, implicitamente, le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni.
Viene da chiedersi se il giudice debba fermarsi al mero riscontro delle risultanze della relazione sui punti delle cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dal debitore, ovvero se debba entrare nel merito di tali informazioni financo formulando un giudizio di meritevolezza ostativo all’apertura della procedura.
La modifica normativa non sarebbe, quindi, di poco conto: essa consentirebbe il superamento dell’indirizzo giurisprudenziale di legittimità (seguito dalle pronunce di merito indicate in nota 2) per cui “la liquidazione controllata non è di per sé un vantaggio per il richiedente né ha carattere premiale, ed eventuali profili di meritevolezza sono valutabili solo nella successiva fase dell’esdebitazione”, orientamento espresso di recente da Cass. 31 luglio 2025 n.22074 e Cass. 28 ottobre 2025 n.28576 in vigenza del precedente contesto normativo.
Si conclude pertanto, dal combinato disposto degli artt. 269 CCII e 270 CCII, che la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le proprie obbligazioni e lo scrutinio delle cause dell’indebitamento assurgono, nel ridisegnato assetto, ad elementi di ammissibilità della domanda[3].
3. Rilievi critici
Come già osservato, la pronuncia in rassegna presenta un iter argomentativo ampio e meditato ma perviene a conclusioni non condivisibili.
La scelta del debitore di accedere allo strumento liquidatorio, anche solo al fine di non subire iniziative esecutive individuali ma di affidare al concorso la liquidazione del proprio patrimonio, non può essere paralizzata dalla violazione degli obblighi di diligenza nell’assunzione delle obbligazioni, rilevanti semmai in sede di istanza di esdebitazione ex art. 282 CCII [4].
Va, dunque, condiviso - per quanto la decisione attenga a fattispecie regolata dall’art 269 CCII nella vecchia formulazione - quanto stabilito da Cass. 31 luglio 2025 n.22074 per cuiai fini dell’ammissione del debitore alla procedura di liquidazione controllata sono irrilevanti le condotte serbate dai debitori ed ogni altra ragione che ha determinato la situazione di sovraindebitamento, posto che la liquidazione controllata non è, di per sé, un vantaggio per il richiedente, né ha carattere premiale per cui non può essere negata sulla base di circostanze soggettive riconducibili a presunta negligenza o imprudenza del debitore nella causazione del proprio sovraindebitamento.
Anche Cass. 28 ottobre 2025 n.28576, citata in sentenza dal Tribunale di Larino, depone nello stesso senso.
Nella fattispecie concreta al vaglio del giudice di legittimità la relazione ex art. 269 CCII, al pari del ricorso del debitore, ometteva ogni riferimento agli atti depauperativi posti in essere dal debitore prima della domanda di apertura della liquidazione controllata, per cui ne risultava frustrata la finalità informativa.
La relazione dell’OCC – osserva, dunque, Cass. 2025/28576 – “con le caratteristiche di completezza ed attendibilità della documentazione depositata, richieste dall’art. 269 CCII, costituisce quindi un presupposto di ammissibilità della procedura di liquidazione controllata”, per cui viene confermata la sentenza di merito, con la precisazione tuttavia – non di poco conto ai nostri fini - che non vi è alcuna indagine di meritevolezza: “la Corte d’Appello non ha revocato l’apertura della procedura di liquidazione controllato per sanzionare una condotta fraudolenta del debitore, ma per aver accertato, a seguito del reclamo di un creditore, che difettava, a monte, un presupposto di ammissibilità per la stessa apertura della procedura”, rappresentato appunto da una relazione completa ed esaustiva.
Deve, dunque, concludersi che quando l’art. 270 CCII prescrive che, in sede di apertura della liquidazione controllata, il Tribunale verifica i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII, esso alluda alla necessità di verificare la completezza della relazione sotto ogni profilo, non già per formulare anzitempo un giudizio di meritevolezza ai fini dell’apertura della procedura, quanto per assolvere ad una funzione informativa funzionale sia alla futura, eventuale, esdebitazione, sia, non da ultimo, al fine di fornire al liquidatore ogni elemento utile per l’eventuale esperimento delle azioni recuperatorie e revocatorie ex art.274 CCII.
Anche la dottrina è pervenuta ad analoghe conclusioni, pur con qualche voce dissonante, ribadendo che, anche nel nuovo assetto normativo dell’art. 269 CCII, l’apertura della liquidazione controllata non è condizionata da un positivo giudizio di meritevolezza, dovendo il Tribunale limitarsi a riscontrare la presenza nella relazione di ogni elemento informativo circa la genesi del sovraindebitamento e la diligenza osservata dal debitore nella sua causazione.
Del resto, si è osservato, la diligenza richiamata dall’art. 269 CCII non appare “qualificata” fino ad assurgere a condizione di ammissibilità della liquidazione controllata, in quanto “l’espressione in sé è meramente descrittiva e, se intesa alla lettera, implicherebbe che anche una lieve negligenza ne precluderebbe l’accesso in evidente contrasto con l’intento perseguito dal legislatore”[5].
Altri Autori hanno osservato che, la circostanza per cui la presenza di condanne penali di cui all’art. 280 co. 1 lett. a) CCII o i motivi soggettivi ostativi ridisegnati dal novellato art. 282 co. 2 CCII (ad opera del d.lgs. 147/2020) – come la frode, la mala fede e la colpa grave – rilevino soltanto in sede di riconoscimento dell’esdebitazione decorso un triennio dall’apertura della procedura o con la chiusura della procedura, significa che “la lettera di questa norma (art. 282 CCII) presuppone, dunque, logicamente e giuridicamente, che la procedura liquidatoria abbia potuto aprirsi nonostante la presenza di circostanze ostative al riconoscimento in concreto del beneficio dell’esdebitazione”[6].
Tra le opinioni forse più vicine al ragionamento seguito dal Tribunale di Larino, si segnala un Autore per il quale, l’assunto di Cass. 2025/22074 per cui l'ammissione del sovraindebitato alla liquidazione controllata “non può essere negata sulla base di un giudizio di non meritevolezza soggettiva”, ècoerente con il testo del comma 2 dell’art. 269 prima della modifica introdotta con il Correttivo Ter, “ma appare ingiustificato alla luce di detta apportata modifica, in virtù della quale al ricorso deve essere allegata una relazione che, tra l’altro, indichi le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni”, per cui “la necessità di allegare al ricorso una relazione con questo contenuto, che riguarda proprio la meritevolezza del debitore, non può che essere funzionale all’accesso alla procedura, anche se l’ottica finale rimane quella della esdebitazione”[7].
4. Cass. 28 aprile 2026 n.11603: la conferma delle indicazioni di Cass. 2025/22074 e Cass. 2025/28576
Nei giorni scorsi, peraltro, è intervenuta nuovamente la Suprema Corte confermando la lettura di Cass. 2025/22074 e Cass. 2025/28576, con una decisione di indubbio interesse in quanto resa in vigenza del nuovo art. 269, comma 2, CCII, come modificato dal Correttivo Ter (Cass. sez. I 28 aprile 2026 n.11603, pres. Ferro, est. Amatore).
In sede di legittimità l’Agenzia delle Entrate lamentava la mancata valutazione da parte del Tribunale delle cause dell’indebitamento e della diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni, sottolineando in proposito che il cd. Correttivo ter al CCII aveva modificato l’art. 269, co. 2, CCII e aveva previsto che la relazione redatta dall’OCC - oltre ad esporre una valutazione sulla completezza e l’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e a illustrare la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore – indicasse anche le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni.
Ribadendo quanto statuito con le precedenti decisioni, la Cassazione accoglie il ricorso confermando che, nel nuovo scenario normativo, l’indagine dell’OCC circa “le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni” costituisce un elemento indefettibile della relazione ex art. 269 CCII quale “presupposto di ammissibilità della procedura di liquidazione controllata”, essendo demandato al Tribunale un controllo di natura “sostanziale”, non già, evidentemente, nella prospettiva dell’esercizio del diritto di voto, quanto per una imprescindibile “esigenza di trasparenza informativa” finalizzata “a fornire ai creditori una puntuale conoscenza dell’effettiva consistenza dell'attivo destinato al soddisfacimento dei crediti, e a consentire anche al liquidatore di poter utilmente esercitare quelle azioni finalizzate all’incremento del patrimonio su cui i creditori possono soddisfarsi”.
Se ciò è vero, nel senso di ritenere il controllo sostanziale della relazione ad opera del Tribunale un vero e proprio vaglio di ammissibilità della domanda di accesso volontario alla procedura della liquidazione controllata, al contempo la Suprema Corte chiarisce e precisa che con la modifica dell’art. 269 CCII - che impone di indicare “le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni” – il legislatore “non ha inteso introdurre un requisito soggettivo di meritevolezza per l’accesso alla liquidazione controllata, analogamente a quanto previsto dall’art. 69 CCII per l’istituto della ristrutturazione dei debiti del consumatore”.
Per cui detta modifica normativa, “lungi dall’introdurre un prerequisito soggettivo di meritevolezza ostativo all’accesso alla procedura, costituisce invece il contenuto di un ulteriore obbligo informativo che deve essere presente nella relazione illustrativa dell’OCC, a pena di inammissibilità della predetta domanda”.
Pare, dunque, consolidarsi l’indirizzo di legittimità che impone al Tribunale una verifica sostanziale del rispetto degli obblighi informativi che il nuovo art. 269 CCII grava sull’OCC, non anche un preventivo vaglio di meritevolezza in ordine alle risultanze della relazione riguardo la diligenza del debitore[8].
5. Ulteriori profili a sostegno di Cass. 2026/11603: il giusto processo e la tassatività delle cause di inammissibilità
Il suddetto orientamento, confermato dalla Corte di Cassazione nelle citate pronunce, esclude dunque che la meritevolezza - delibata in sede di apertura della procedura – possa impedire l’accoglimento della domanda di accesso alla procedura di liquidazione controllata, dovendosi negare, sotto diverso profilo, la legittimità di una causa di inammissibilità di derivazione giurisprudenziale, altrimenti in contrasto con i principi del giusto processo e con il diritto di accesso alla giurisdizione.
Sotto tale profilo, infatti, si osserva che l’art. 24 Cost. garantisce il diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti e interessi legittimi, mentre l’art. 6 CEDU – vincolante per il giudice comune in forza dell’art. 117, comma 1, Cost. – tutela il diritto di accesso a un tribunale, vietando limitazioni sproporzionate o meramente formalistiche che ne compromettano la sostanza.
Nel solco di tale orientamento, tanto la Corte EDU quanto la Corte di Cassazione hanno ripetutamente affermato che le condizioni di ammissibilità devono essere chiare, prevedibili e proporzionate, non potendo derivare da costruzioni pretorie che svuotino di contenuto il diritto di difesa.[9]
In campo concorsuale, gli artt. 268 ss. CCII individuano con precisione i presupposti sostanziali e le condizioni processuali di accesso alla liquidazione controllata, rimettendo al giudice una verifica sulla sussistenza dei requisiti legali, senza attribuirgli il potere di introdurre cause di inammissibilità atipiche.
L’art. 156 c.p.c. esprime, del resto, il principio di tassatività delle nullità processuali, che vale a fortiori per le cause di inammissibilità che incidono direttamente sull’accesso alla tutela giurisdizionale.[10]
Ne consegue che le cause ostative all’accesso devono essere:
a) previste dalla legge o da essa ragionevolmente ricavabili;
b) interpretate restrittivamente, in quanto limitative del diritto di azione;
c) applicate in modo proporzionato, senza che il giudice possa utilizzare clausole generali – buona fede, abuso del processo, diligenza nell’assunzione delle obbligazioni – per costruire filtri atipici di accesso alla procedura.
Una causa di inammissibilità edificata in via pretoria, per definizione, non soddisfa il requisito di prevedibilità richiesto dall’art. 6 CEDU e non trova copertura nel principio di legalità processuale: essa si pone pertanto al di fuori del perimetro costituzionale del diritto di difesa.
6. I limiti europei all’esdebitazione e il divieto di analogia
Sotto un distinto ma convergente profilo, la Dir. (UE) 2019/1023 pone vincoli stringenti alle limitazioni del diritto all’esdebitazione, dai quali discendono conseguenze dirette sulla questione in esame.
La Direttiva impone agli Stati membri di introdurre un diritto all’esdebitazione piena ed automatica come strumento di politica macroeconomica, sancito nel nostro ordinamento dall’art. 279 CCII: il beneficio è la regola, la sua negazione l’eccezione.
Le limitazioni sono tassativamente elencate dall’art. 23 della Direttiva, che consente agli Stati di prevederle solo in presenza di condotte fraudolente, disoneste o gravemente negligenti, espressamente tipizzate.
La Corte di giustizia ha precisato che il diritto nazionale può escludere l’accesso all’esdebitazione, ma le deroghe devono essere ben definite, giustificate e non suscettibili di applicazione analogica.[11]
Da ciò discende un duplice corollario.
In primo luogo, il giudice non può introdurre in via pretoria una causa limitativa dell’esdebitazione: su tale materia vige una riserva di legge rinforzata, nel senso che la limitazione di un diritto riconosciuto dalla Direttiva deve essere attuata con atto avente forza di legge, non con un principio di elaborazione giurisprudenziale.
In secondo luogo – e qui il raccordo con la tesi del Tribunale di Larino è decisivo – precludere l’accesso alla liquidazione controllata per ragioni di diligenza nella causazione del sovraindebitamento equivale ad anticipare il diniego dell’esdebitazione alla fase di apertura della procedura, in via surrettizia e al di fuori dei casi tassativamente previsti dall’art. 282 CCII.
Si tratta di un’operazione che, estendendo per analogia un’ipotesi eccezionale – quella della non meritevolezza rilevante ai fini dell’esdebitazione – a un istituto distinto quale la liquidazione controllata, comprime il diritto alla liberazione dai debiti oltre i confini fissati dal legislatore e imposti dal diritto europeo.
Si tratta di un’analogia imperniata su un’eccezione a un diritto e come tale, scorretta sotto il profilo ermeneutico.
7. La liquidazione controllata senza esdebitazione e la funzione informativa dell'obbligo di diligenza
Si osserva infine che la tesi del Tribunale di Larino muove da un presupposto implicito che merita di essere isolato e discusso: la liquidazione controllata avrebbe senso, per il debitore, soltanto in quanto strumentale al conseguimento dell'esdebitazione e sarebbe un beneficio che comporta l’obbligo di effettuare verifiche preliminari, in funzione dell’accesso.
Se così fosse, si potrebbe forse sostenere che i requisiti soggettivi ostativi alla discharge debbano rifluire anticipatamente sulla valutazione di ammissibilità della procedura: ma questo presupposto è smentito tanto dalla struttura del sistema quanto dalla sua ratio.
La liquidazione controllata è, prima di tutto, una procedura di esecuzione collettiva nell'interesse dei creditori.
Lo conferma la stessa legittimazione attiva all'apertura: ai sensi dell'art. 268 CCII, la procedura può essere promossa dai creditori indipendentemente da qualsiasi interesse del debitore al beneficio della liberazione dai debiti; in questi casi il profilo soggettivo del debitore è semplicemente estraneo alla fattispecie, per cui la liquidazione controllata esiste e ha senso a prescindere dall'esdebitazione.
Questa conclusione si impone anche sul piano funzionale.
Rispetto alla molteplicità delle esecuzioni individuali, la procedura concorsuale produce almeno quattro vantaggi che operano nell'interesse dei creditori e dell'ordinamento indipendentemente dall'esito della successiva esdebitazione: i) assicura un concorso ordinato con parità di trattamento tra creditori di pari rango; ii) riduce i costi dell'esecuzione frammentata, evitando la duplicazione di procedure e il consumo di risorse giurisdizionali; iii) consente, attraverso la relazione dell'OCC e l'attività del liquidatore, di certificare l'effettiva consistenza del patrimonio del debitore, escludendo o rivelando atti di frode grazie alla ricostruzione delle movimentazioni precedenti; iv) concentra infine in capo al liquidatore la legittimazione alle azioni recuperatorie, risarcitorie e revocatorie ex art. 274 CCII, massimizzando le prospettive di ripristino del patrimonio nell'interesse della massa, in una prospettiva di equità sconosciuta all’esecuzione individuale.
Tutti questi effetti si producono — e producono utilità — anche quando il debitore non avrà diritto all'esdebitazione o non la richiederà.
Qui l’argomentazione del Tribunale di Larino rivela il proprio punto critico sul piano ermeneutico.
La presenza nell'art. 269 CCII dell'obbligo di indicare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni non implica alcun effetto sanzionatorio sull'ammissibilità della domanda, dovendosi ribadire che non ogni norma precettiva è accompagnata da una sanzione propria, né ogni obbligo informativo genera una causa di inammissibilità.
L'art. 269 CCII opera su un piano distinto: prescrive il contenuto informativo della relazione in funzione del concorso, non il giudizio che il Tribunale deve trarne in ordine alla persona del debitore, confondere i due piani significa trasformare una norma descrittiva in una norma valutativa attraverso un'operazione ermeneutica priva di base testuale.
La completezza dell'informazione ha, quindi, una funzione precisa e autonoma: è la condizione necessaria perché sia possibile concentrare universalmente il patrimonio del debitore nel concorso.
Senza una relazione che ricostruisca la genesi del sovraindebitamento, le movimentazioni patrimoniali e i rapporti con i creditori, il liquidatore non potrebbe esercitare le azioni recuperatorie né i creditori potrebbero valutare l'effettiva prospettiva di soddisfacimento.
È questa la ratio dell'obbligo informativo - non la selezione morale dei debitori meritevoli attraverso l’elaborazione di una sanzione -, il che trova conferma nel diritto europeo: il considerando 79 della Dir. (UE) 2019/1023 distingue nettamente tra l'accesso alla procedura e il beneficio della discharge, riservando a quest'ultima - e solo ad essa - le limitazioni legate al comportamento del debitore, nel rispetto del catalogo tassativo dell'art. 23 della stessa Direttiva.
La liquidazione controllata senza esdebitazione non è dunque un caso eccezionale né una fattispecie residuale: è una componente strutturale del sistema, che conferma come il giudizio sulla meritevolezza del debitore sia collocato dal legislatore - deliberatamente e coerentemente - a valle della procedura, non a monte, per il solo caso in cui fosse richiesto il provvedimento esdebitatorio.
[1] Fabio Cesare è avvocato in Milano, Gestore della Crisi e autore di numerose pubblicazioni in tema di crisi d’impresa e sovraindebitamento. Astorre Mancini è avvocato in Rimini e Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all’Università degli Studi di Milano – Bicocca e la Cattedra di Crisi d’Impresa nell’Università di Perugia.
Le sentenze in commento sono pubblicate in questa Rivista. Le sentenze citate, in parte, sono pubblicate su questa Rivista e in parte nella disponibilità degli Autori, a disposizione del lettore (per info: mancini@studiomanciniassociati.it).
[2] La giurisprudenza espressione di tale orientamento - nel senso di escludere la meritevolezza tra le condizioni di ammissibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata - è pressoché unanime e copiosa.
Oltre a Tribunale di Napoli 25 marzo 2026 in rassegna, solo tra le decisioni più recenti, si segnalano:
Tribunale di Roma 22 aprile 2026 per cui “ai fini dell’apertura della liquidazione controllata non rilevano le cause e le modalità del sovraindebitamento né l’assenza di atti in frode ai creditori nell’ultimo quinquennio, non essendo stata riprodotta nel CCII la norma dettata dall’art. 14 quinquies comma 1 legge 3/2012, in ragione dell’estensione della legittimazione a richiedere l’apertura della procedura ai creditori e tenuto conto che non esistono ragioni plausibili per escludere dall’ammissione a detta procedura liquidatoria il debitore che abbia posto in essere atti fraudolenti o che abbia assunto in modo imprudente o negligente le proprie obbligazioni”.
Tribunale di Nola 27 febbraio 2026, su domanda di apertura proposta dal debitore, ha chiarito come si possa “procedere alla dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, non occorrendo ulteriormente verificare in questa fase le cause dell’indebitamento né l’esistenza di atti in frode, trattandosi di accertamenti da compiere esclusivamente ai fini della concessione del beneficio dell’esdebitazione di diritto prevista dall’art. 282 C.C.I.”.
Tribunale di Civitavecchia 2 febbraio 2026, ha precisato che “l’ammissione del sovraindebitato alla procedura di liquidazione controllata non ha carattere premiale, né comporta di per sé alcun vantaggio per il debitore, sicché non può essere negata sulla base di un giudizio di non meritevolezza soggettiva, fondato su circostanze indizianti la negligenza o l'imprudenza del debitore nella causazione del proprio sovraindebitamento, le quali potranno eventualmente avere rilievo nella successiva fase di esdebitazione (Cass., Sez. I civile, 31.07.2025 n. 22074)”.
Tribunale di Massa 16 aprile 2026, ha osservato che ”ai fini della liquidazione controllata non rilevano la causa, l’origine o le modalità del sovraindebitamento, né l’assenza di atti in frode ai creditori, sui quali pertanto il Tribunale non effettua, in questa sede, alcuna valutazione; sul punto, con riguardo all’ammissibilità il Tribunale limita la propria verifica alla sussistenza del presupposto soggettivo, che consiste nella non assoggettabilità del ricorrente a procedure concorsuali maggiori”.
Tribunale di Teramo 13 gennaio 2026, a fronte di prelievi dalla carta di credito di cui era titolare il debitore, ha osservato che “non ostano alla apertura della liquidazione controllata gli eventuali atti in frode posti in essere dal debitore, i quali rilevano, per contro, ai soli fini del vaglio di sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio della esdebitazione ai sensi degli artt. 282 e 280 CCII”.
Sotto diverso profilo, la condanna penale del debitore o il patteggiamento per fatti integranti il reato di bancarotta, non assume rilievo in sede di apertura della procedura di liquidazione controllata: per il Tribunale di Venezia 6 marzo 2026 “la condanna del ricorrente per bancarotta intervenuta con sentenza anni prima rispetto alla domanda di accesso non impedisce l’apertura della liquidazione; non sono ostativi all'accesso alla procedura di liquidazione controllata i precedenti penali del sovraindebitato, in quanto i presupposti che il tribunale deve valutare a norma dell’art. 270 CCII per l'apertura sono quelli di cui agli artt. 268 e 269, tra i quali non è richiesta la mancanza di condanne, impregiudicata ogni valutazione ai fini dell’eventuale richiesta di esdebitazione”.
[3] Peraltro, il Tribunale di Larino, a sostegno di detta tesi, offre due ulteriori argomentazioni.
Il primo muove dalla considerazione per cui, se il contenuto della relazione assolvesse ad una funzione di mera informativa, essa si imporrebbe anche a seguito di istanza di apertura promossa dal creditore, mentre, come noto, in tale ipotesi la relazione dell’OCC non viene acquisita al procedimento, ciò “a conferma che il requisito [la diligenza nell’assunzione delle obbligazioni, n.d.r.] è servente rispetto ad una verifica di meritevolezza del sovraindebitato ricorrente”.
Il secondo è quello per cui, a ben vedere, la liquidazione controllata produce dei vantaggi immediati per il debitore, a scapito del ceto creditorio, anche a prescindere dalla sussistenza dei presupposti per la futura (ed eventuale) esdebitazione, sicché un sindacato di meritevolezza si impone quale condizione di accesso a quei benefici e quale ragione giustificatrice del sacrificio imposto ai creditori.
[4] Tribunale di Arezzo 23 dicembre 2025 parla di “vaglio di meritevolezza differito”, per cui l’accesso alla liquidazione controllata non implica affatto una garanzia di esdebitazione, potendo quest’ultima essere conseguita soltanto a condizione che venga superato positivamente il giudizio di meritevolezza al momento della richiesta ex art. 282 CCII.
[5] BERNARDI M.P., La disciplina della liquidazione controllata a seguito delle modifiche introdotte con il decreto correttivo 13 settembre 2024 n. 136”, in questa Rivista.
L’Autore osserva anche che “il dato della diligenza viene menzionato solo con riguardo alla relazione del gestore da allegare alla domanda presentata dal debitore ma non è richiesto nell’ipotesi di istanza formulata dal creditore, per cui risulterebbe incongruo che lo stesso istituto richieda presupposti diversi per l’apertura a seconda del soggetto istante”.
[6] FAROLFI A., voce “Liquidazione Controllata” sub art. 269 CCII, in AA.VV., “Le crisi da sovraindebitamento”, a cura di BAESSATO-MANENTE, Pacini Editore, gennaio 2026, pag. 547.
[7] BOZZA G., “Liquidazione controllata e liquidazione giudiziale: affinità e divergenze”, DDR, ottobre 2025.
[8] In tal senso appare condivisibile – prima di pronunciare l’inammissibilità - l’invito al gestore ad integrare la relazione sui punti carenti.
In tal senso ha operato Tribunale di Chieti 10 marzo 2026.
In fattispecie in cui detta relazione appariva “particolarmente sintetica e non contenente una ricostruzione analitica della genesi dei debiti indicati nel passivo, della tipologia dei crediti fiscali e tributari maturati, del periodo di formazione dell’indebitamento e delle ragioni economiche e gestionali che avrebbero determinato l’impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte.
In mancanza di tali elementi non è allo stato possibile comprendere quando e in quali circostanze la situazione di squilibrio economico si sia determinata, né quale sia stata la condotta della debitrice nell’assumere le obbligazioni e nel proseguire l’attività economica, né se l’indebitamento sia stato determinato da circostanze oggettive oppure da condotte caratterizzate da imprudenza o aggravamento del dissesto.
Tale incompletezza informativa non consente pertanto al Tribunale di svolgere un adeguato vaglio sui presupposti della procedura e di acquisire gli elementi necessari per la successiva valutazione in ordine alla eventuale concessione del beneficio dell’esdebitazione ai sensi dell’art. 282 CCII”.
Diversamente, Tribunale di Livorno 13 gennaio 2026,ha preso atto della carenza informativa della relazione dell’OCC senza peraltro statuire l’inammissibilità della domanda, ma chiarendo che “il mancato approfondimento svolto dal gestore circa le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal ricorrente nell’assunzione delle obbligazioni rimaste insolute non rileva ai fini dell’ammissibilità della domanda e, quindi, dell’apertura della procedura di liquidazione controllata, profilandosi, piuttosto, destinato a ridondare in sede di esdebitazione. Pertanto, quando e se il ricorrente richiederà la esdebitazione, per ottenerla sarà necessario che dia prova di non avere assunto le obbligazioni con colpa grave”.
[9] In Corte CEDU Succi c. Italia (28 ottobre 2021, ric. n. 55064/11), la Corte ha ritenuto che un’interpretazione particolarmente rigida dei requisiti formali del ricorso per Cassazione non ancorata a una chiara base normativa e tale da rendere imprevedibile l’esito dell’impugnazione violasse l’art. 6 CEDU.
[10] Si veda Cass. SS.UU. 4 luglio 2018 n. 17533, in materia di notifica extra districtum ove si afferma che la nullità degli atti deve essere comminata da una disposizione di legge espressa.
[11] Corte di Giustizia UE 10 aprile 2025, causa C-723/23
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